Indennità di Morte
In occasione dell'evento morte l'ordinamento giuridico riconosce in favore degli eredi dell'assicurato deceduto che non hanno diritto alla pensione indiretta la cd. indennità di morte. Si tratta di una indennità corrisposta una tantum, cioè una somma pagata una volta sola (da non confondere quindi con una vera e propria pensione) che va, comunque, tenuta in debita evidenza in quanto può costituire una somma pari anche a diverse migliaia di euro.
Talvolta il defunto potrebbe, infatti, non avere raggiunto i requisiti contributivi per attribuire agli eredi una pensione ai superstiti. Per farlo il lavoratore deve avere, infatti, maturato almeno 15 anni di contributi o, in alternativa, 5 anni di contributi di cui però almeno 3 nel quinquennio antecedente la morte. Quando questi requisiti non sono raggiunti gli eredi possono contare, al posto della pensione indiretta, sull'indennità una tantum ai superstiti.
La prestazione in parola varia a seconda se l'assegno pensionistico del dante causa era calcolato con il sistema misto o con il contributivo, vale a dire se il lavoratore assicurato era in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o meno. Nella seconda ipotesi, ormai più frequente, l'indennità di morte da corrispondere è pari all'ammontare dell'assegno sociale (€468 nel 2022) moltiplicato per il numero di annualità di contribuzione accreditata (o accreditabile in base al principio di automaticità delle prestazioni) a favore dell'assicurato deceduto. Per i periodi di contribuzione inferiori all'anno, l'indennità viene calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Si precisa che per periodo di contribuzione deve intendersi quello coperto da contribuzione di qualunque tipo (obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto, ecc.).
Ad esempio se il dante causa ha 10 anni di contributi l'importo da corrispondere ai superstiti sarà pari a 4.680 euro (468 € x 10) circa. Questo importo viene suddiviso secondo le regole in materia di pensione ai superstiti: la prestazione viene quindi erogata nei confronti del coniuge e/o dei figli e, in mancanza di costoro, ai genitori o, ancora, ai fratelli e sorelle del defunto secondo le quote di ripartizione stabilite dalla legge.
Da segnalare, tuttavia, che l'indennità viene corrisposta a condizione che i superstiti non abbiano diritto a rendite Inail ottenute a causa del decesso del lavoratore e, inoltre, non superino i limiti di reddito previsti per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale per l'anno di riferimento. In sostanza per ottenere il beneficio il superstite non deve possedere un reddito superiore a 6.085,43 euro di reddito annui (12.170,86 se coniugato). Qualora uno dei beneficiari, in caso di concorso, non rispetti i requisiti reddituali l'importo la quota dell'indennità che sarebbe stata a lui corrisposta andrà a vantaggio degli altri superstiti. Ad esempio se, continuando l'esempio precedente, il lavoratore lasciasse due figli eredi di cui uno con un reddito superiore alla predetta soglia l'intera indennità di morte verrà erogata all'altro figlio.
Se il dante causa ha iniziato il rapporto assicurativo prima del 31.12.1995 e, pertanto, rientra nel sistema retributivo o misto, l'indennità di morte spetta solo al coniuge del defunto oppure, in sua mancanza, i figli che non possono usufruire di pensione (articolo 13, legge 218/1952). L'assegno, in questo caso, è pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati dal lavoratore nell'arco della propria vita lavorativa e può essere concesso a condizione che nel quinquennio precedente la morte risulti versato (o accreditabile in forza del principio di automaticità delle prestazioni), un quindicesimo dei contributi necessari per la prestazione (cioè un anno di contributi). L'importo della prestazione non può comunque eccedere i 66,22 €.
L'indennità di morte spetta per i contributi versati dal lavoratore sia nell'assicurazione generale obbligatoria, nella gestione separata, sia nelle forme ad esse esclusive, esonerative o sostitutive.
In entrambi i casi gli eredi devono presentare apposita domanda all'Inps per conseguire la prestazione. Il termine per la prestazione della domanda è pari ad un anno dalla data della morte del lavoratore assicurato (Circolare Inps 104/2003) o entro 10 anni se la prestazione è erogata secondo il sistema contributivo.
Documenti: Circolare Inps 104/2003