L'Inps mette in chiaro alcuni rapporti tra la pensione anticipata, la quota 100 e gli assegni di accompagnamento alla pensione erogati dai fondi esuberi o dalle aziende ai sensi dell'articolo 4, co. 1-7ter della legge 92/2012. Lo fa con la Circolare numero 10/2019 pubblicata oggi con la quale viene completato un primo quadro all'indomani dell'entrata in vigore del DL 4/2019 (il decretone su quota 100 e reddito di cittadinanza).
Pensione Anticipata
Il primo chiarimento riguarda i soggetti già titolari al 31.12.2018 dell'assegno straordinario di solidarietà o dell'isopensione finalizzato al raggiungimento dei requisiti contributivi per la pensione anticipata. Dato che il DL 4/2019 ha bloccato gli adeguamenti alla speranza di vita sino al 31 dicembre 2026 l'Inps specifica che il pagamento di tali assegni continuerà a essere erogato fino alla scadenza originariamente prevista al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Cioè sino al raggiungimento dei requisiti contributivi comprensivi degli adeguamenti alla speranza di vita previsti originariamente al momento dell'accesso a queste prestazioni. Resta però ferma la facoltà per il titolare di presentare domanda di pensione anticipata secondo la novella apportata dal DL 4/2019: cioè decorsi tre mesi dal perfezionamento di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne). In tal caso le prestazioni cesseranno in anticipo rispetto alla scadenza prefissata in origine, cioè tre mesi dopo la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.
Per quanto riguarda gli assegni straordinari e le prestazioni di accompagnamento alla pensione, con decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, l'Inps informa che saranno certificati ed erogati fino al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi di contributi le donne). Gli assegni saranno erogati anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, in modo da assistere l'assicurato sino alla prima decorrenza utile della pensione mentre il versamento della contribuzione correlata sarà dovuto fino al raggiungimento dei requisiti contributivi.
Quota 100
L'Inps precisa che non è possibile, di regola, ottenere l'assegno straordinario di solidarietà o l'isopensione ai fini del conseguimento della pensione con la quota 100, cioè chi matura i requisiti dei 62 anni e 38 di contributi nel triennio 2019-2021 non può anticipare l'uscita dal mondo del lavoro grazie a questi strumenti. Ciò in quanto l'ultimo comma dell'articolo 14 del DL 4/2019 prevede che le disposizioni in materia di quota 100 non si applicano alle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 26, comma 9, lett. b), e dell’articolo 27, comma 5, lett. f), del decreto legislativo n. 148/2015 e all'articolo 4, co. 1-7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
A questa regola c'è però una eccezione: i Fondi di solidarietà bilaterali possono, infatti, erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per la pensione anticipata “quota 100” entro il 31 dicembre 2021 a condizione della sottoscrizione di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione. Gli accordi sindacali in argomento, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo quanto disposto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 151/2015. Poiché la decorrenza del predetto trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la “pensione quota 100”, l’assegno straordinario verrà erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica e il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. Di conseguenza l’assegno straordinario, in questo caso, non può essere erogato oltre il 31 marzo 2022.
A ben vedere risulta ancora non pienamente chiarito un altro aspetto della vicenda. E cioè se i titolari di assegno straordinario di solidarietà o di isopensione possano optare per il pensionamento con la quota 100 se maturano i requisiti anagrafici e contributivi prima della scadenza del sussidio economico. La bozza del decreto legge sulla quota 100 lo aveva espressamente negato ma la formulazione della versione definitiva del decreto lascia aperta questa possibilità. Per la pensione anticipata, come visto, l'opzione è possibile. Sul punto sarebbe auspicabile, pertanto, un chiarimento definitivo.
Documenti: Circolare Inps 10/2019