La circolare conferma che l'adeguamento alla speranza di vita di cinque mesi sarà sospeso nei confronti dei lavoratori dipendenti addetti alle attività definite cd. gravose (le 15 attività indicate in tabella) a condizione che tali attività risultino svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa (nella legge si indicava che il requisito di sette anni di attività gravosa dovesse essere ricercato negli ultimi dieci prima del pensionamento) unitamente ad un requisito contributivo minimo di 30 anni. Ai fini del computo del periodo dei sette anni di lavoro gravoso negli ultimi dieci anni si tiene conto dello svolgimento effettivo di attività lavorativa da parte dell’interessato (ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria) con inclusione dei periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria è integrato dall’accredito di contribuzione figurativa (ad esempio una cassa integrazione) e con esclusione dei periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa (ad esempio, contribuzione figurativa correlata all’indennità di mobilità, disoccupazione ordinaria, cassa integrazione a zero ore). Al fine dell'accertamento del requisito contributivo dei 30 anni è valida tutta la contribuzione fatta valere dall'assicurato (dunque anche la contribuzione figurativa, da riscatto e quella derivante da prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS). Ma è condizione necessaria che essa sia fatta valere interamente nella gestione che liquida la pensione (non è ammesso, in sostanza, il cumulo dei contributi misti al fine di integrare il suddetto requisito).
L'esonero interessa anche i lavoratori addetti alle mansioni cd. usuranti e i lavoratori notturni con almeno 64 notti lavorate l'anno di cui al Dlgs 67/2011 a condizione che risulti svolta l'attività usurante o notturna per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa o, in alternativa, per almeno metà della vita lavorativa fermo restando il predetto requisito contributivo minimo di 30 anni. Dal beneficio restano esclusi i lavoratori titolari dell'Ape sociale al momento del pensionamento e i lavoratori precoci con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica.
Effetto trascinamento
La sospensione dell'adeguamento riguarderà sia i requisiti per la pensione di vecchiaia (che resterà pertanto a 66 anni e 7 mesi sino al 31 dicembre 2020 anzichè salire a 67 anni) che quelli per la pensione anticipata (sarà pari a 42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne sino al 31 dicembre 2020). Il beneficio è tarato in modo da proseguire anche oltre il biennio 2019-2020, un effetto trascinamento che lo rende appetibile, quindi, anche per chi matura i requisiti oltre questo biennio. Dal 1° gennaio 2021, infatti, i requisiti di pensionamento (di vecchiaia e anticipato) pur se resteranno adeguabili ai futuri scatti alla speranza di vita continueranno ad essere di cinque mesi inferiori rispetto a quelli applicabili a coloro che non hanno beneficiato dell'esenzione nel biennio 2019-2020. E ciò a prescindere dal destino dell'ape sociale.
Niente cumulo gratuito per i requisiti ridotti
Il documento illustra, tuttavia, anche due effetti meno positivi per gli interessati. In primo luogo non sarà possibile utilizzare il cumulo gratuito dei contributi al fine di conseguire la pensione con i requisiti ribassati, vale a dire con 66 anni e 7 mesi per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne). Questi soggetti, in sostanza, con lo sganciamento degli adeguamenti alla speranza di vita perderanno anche la facoltà di cumulare gratuitamente la contribuzione mista per pensionarsi con i requisiti agevolati. Ad esempio Marco che ha 10 anni di contributi nel FPLD ed altri 10 nella gestione pubblica e tutti i requisiti per godere del beneficio della dispensa dall'adeguamento alla speranza di vita nel 2019 potrà cumulare per andare in pensione di vecchiaia solo all'età di 67 anni e non all'età di 66 anni e 7 mesi.
L'altro effetto negativo riguarda i termini di pagamento del TFR/TFS per i dipendenti pubblici. Il termine di pagamento decorrerà dal momento in cui l’interessato raggiungerà il requisito dell’anzianità contributiva o il requisito dell’età anagrafica, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, come adeguati agli incrementi della speranza di vita. Pertanto, i dipendenti pubblici, che accedono al trattamento pensionistico beneficiando dell’esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita stabilito per il 2019, potranno percepire il trattamento di fine servizio o di fine rapporto non prima di 24 mesi o di 12 mesi decorrenti dalla data di conseguimento del primo requisito pensionistico teorico utile secondo la legislazione vigente. Nel caso di sopra cioè Marco conseguirà la prima rata del TFS decorsi 12 mesi + 90 GG dalla data di compimento dei 67 anni e non da quella ribassata dei 66 anni e 7 mesi.
Documenti: Circolare Inps 126/2018