Le platee
Complessivamente il documento conferma che il prossimo scatto della speranza di vita (cinque mesi dal 2019) sarà sospeso nei confronti dei lavoratori dipendenti addetti alle attività definite cd. gravose (che sono passate da quest'anno da undici a quindici abbracciando anche gli agricoli, marittimi, pescatori e siderurgici, si veda la tavola sottostante). Il beneficio della dispensa dall'adeguamento sarà concesso a condizione che tali attività risultino svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci prima del pensionamento unitamente ad un requisito contributivo minimo di 30 anni. La sospensione dell'adeguamento riguarderà sia i requisiti per la pensione di vecchiaia (che resterà pertanto a 66 anni e 7 mesi sino al 31 dicembre 2020 anzichè passare a 67 anni) che quelli per la pensione anticipata (che resterà pertanto pari a 42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne sino al 2020). In sostanza queste categorie di lavoratori avranno uno sconto di cinque mesi sull'età pensionabile dal 2019. Questo sempre in attesa che si chiarisca se la sospensione dagli adeguamenti sarà ulteriormente estesa, come più volte promesso dall'attuale Governo.
Guadagnano l'esonero dal prossimo adeguamento anche i lavoratori addetti alle mansioni usuranti e notturni di cui al Dlgs 67/2011 con riferimento ai requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata standard (non di quella con 41 anni di contributi, se precoci). Per ottenere l'esonero tali soggetti dovranno aver svolto l'attività usurante o notturna per almeno sette anni negli ultimi dieci antecedenti il pensionamento o, in alternativa, per almeno metà della vita lavorativa fermo restando un requisito contributivo minimo di 30 anni. Si rammenta che gli usuranti e notturni hanno già ottenuto sino al 2026 la sospensione dell'adeguamento dei requisiti di pensionamento con le vecchie quote. Dunque per gli usuranti e i notturni la cristallizzazione dei requisiti per il pensionamento nel 2019 diventa praticamente quasi totale.
Gli esclusi
Dal beneficio restano esclusi i lavoratori titolari dell'Ape sociale al momento del pensionamento (gli apisti social, in sostanza, continueranno a percepire l'Ape sociale sino al raggiungimento della pensione di vecchiaia, a 67 anni, e non potranno anticipare l'andata in pensione di cinque mesi) e i lavoratori precoci con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica (a condizione che ricadano nei vari profili di tutela). Per questi ultimi dal 2019 sarà necessario conseguire 41 anni e 5 mesi di contributi (salvo, lo si ripete, il Governo non intervenga con un ulteriore provvedimento normativo). Si ricorda che non conseguono il beneficio della sospensione neanche le altre categorie destinatarie dell'Ape sociale (cioè i lavoratori disoccupati, gli invalidi e chi assiste un parente disabile).
La domanda
L'Inps informa che i lavoratori interessati devono presentare domanda di pensione tramite i consueti canali (Web, Contact Center o patronati) allegando alla stessa la dichiarazione del datore di lavoro redatta sull’apposito modello AP116 (se lavoratore del settore privato o pubblico) o AP117 (se lavoratore domestico) reperibile sul sito istituzionale, al percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato/pensionato” attestante: 1) i periodi di svolgimento delle professioni considerate attività gravose di cui all’allegato A) del decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze; 2) il contratto di lavoro applicato; 3) il livello di inquadramento attribuito; 4) le mansioni svolte con i relativi codici professionali attribuiti, ove previsti, come individuati dall’allegato A) del citato decreto 5 febbraio 2018.
Qualora il datore di lavoro non possa rendere la dichiarazione per accertabile oggettiva impossibilità derivante dalla cessazione dell’attività, l’interessato è tenuto ad allegare alla domanda di pensione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante i periodi di svolgimento delle professioni c.d. gravose, il contratto di lavoro applicato, il livello di inquadramento attribuito e le mansioni svolte con i relativi codici professionali attribuiti, ove previsti.
I lavoratori usuranti o notturni devono, invece, produrre la documentazione di cui al D.lgs 21 aprile 2011, n. 67, ed al D.M. 20 settembre 2011, come modificato dal D.M. 20 settembre 2017, attestante lo svolgimento dell’attività particolarmente faticosa e pesante per il periodo indicato nell’articolo 1 commi 2 e 3 del predetto decreto legislativo.
Documenti: Messaggio Inps 4804/2018