Finestra Mobile
Le finestre mobili sono un periodo di slittamento variabile che deve trascorrere tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il diritto a pensione e la decorrenza effettiva del rateo previdenziale. E' un escamotage introdotto dal legislatore, nelle forme di previdenza pubbliche obbligatorie per contenere la spesa pensionistica in quanto, come si intuisce, il pagamento della prestazione viene rimandato ad un momento successivo a quello nel quale sono maturati i requisiti per il conseguimento della pensione.
Originariamente l'articolo 12 del decreto legge 78/2010, ai commi 1 e 2, aveva previsto, che, a partire dal 1° gennaio 2011, le pensioni di vecchiaia e di anzianità erogate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi compresa la gestione separata, dei fondi ad essa sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dovessero essere liquidate, per i lavoratori dipendenti, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti e per i lavoratori autonomi, trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. Si tratta quindi di un periodo "personalizzato" in quanto l'apertura della finestra dipende dalla data in cui il lavoratore ha raggiunto i requisiti per la pensione.
Il sistema attuale
Il sistema di decorrenza appena descritto è venuto in parte meno in seguito all'entrata in vigore del Decreto Legge 201/2011 (Cd. Riforma Fornero). L'articolo 24 del decreto legge 201/2011, convertito con legge 214/2011, infatti, ha previsto, al comma 5, che per i soggetti che maturano i requisiti per la pensione anticipata e di vecchiaia a decorrere dal 1º gennaio 2012, non trovano applicazione le disposizioni che prevedevano lo spostamento della decorrenza di cui all'articolo 12 commi 1 e 2 del decreto legge 78/2010.
L'indicato sistema è stato nuovamente messo in discussione con l'approvazione del Dl n. 4/2019 che ha reintrodotto una finestra mobile di tre mesi per i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni di contributi i cd. lavoratori precoci) dal 1° gennaio 2019 in poi. Il medesimo dl n. 4/2019 ha previsto l'applicazione di una finestra mobile di tre mesi (sei mesi per i lavoratori del pubblico impiego) che maturano i requisiti per «quota 100», «quota 102» e poi «quota 103» dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.
La legge n. 213/2023 ha proseguito questo discutibile disegno con diverse modalità:
- le finestre mobili per chi matura i requisiti di «quota 103» dal 1° gennaio 2024 sono state portate a sette mesi (nove mesi per il pubblico impiego);
- è stata introdotta, sempre dal 1° gennaio 2024, una finestra mobile di tre mesi anche ai requisiti per la pensione anticipata contributiva (art. 24, co. 11 del dl n. 201/2011), cioè 64 anni e 20 anni di contribuzione effettiva;
- per i soli assicurati presso le ex casse di previdenza amministrate dal tesoro (CPDEL, CPI, CPS e CPUG) la finestra mobile per l'accesso alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni di contributi i precoci) è progressivamente innalzata nel seguente modo:
- 4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025;
- 5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;
- 7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;
- 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi
Vecchio regime
Alcune categorie di prestazioni continuano, inoltre, ancora oggi ad essere soggette al sistema di slittamento previsto sino al 2011. In questo insieme rientrano in primo luogo i lavoratori derogati dalla Legge Fornero, cioè i cd. salvaguardati a seguito di specifici interventi legislativi che si sono susseguiti tra il 2011 ed il 2016 ed ormai conclusi, e le prestazioni pensionistiche che non sono state interessate dalla Riforma Fornero.
E' il caso, ad esempio, delle lavoratrici dipendenti o autonome che decidono di accedere alla pensione con il regime sperimentale previsto dall'articolo 1, comma 9 della legge 243/04 (cd. opzione donna); delle prestazioni conseguite in regime di totalizzazione nazionale; dei lavoratori del comparto difesa e soccorso pubblico che, come noto, non sono stati coinvolti dalla Riforma del 2011; dei lavoratori con una invalidità pari almeno all'80% e dei non vedenti nonchè gli addetti ai lavori usuranti, cui al Dlgs 67/2011. Con riferimento a tale ultima categoria di lavoratori occorre menzionare che dal 1° gennaio 2017 la legge di bilancio 2017 ha provveduto alla cancellazione del meccanismo del differimento.
Stante la complessità della materia frutto di una lunga stratificazione normativa la tavola sottostante, elaborata da PensioniOggi, riepiloga il regime di slittamento attualmente in vigore a seconda delle prestazioni previdenziali erogate dalla previdenza pubblica obbligatoria.
Si rammenta che durante il periodo di slittamento il lavoratore può anche smettere di lavorare avendo già raggiunto il diritto alla pensione. Il differimento non si applica all'assegno ordinario di invalidità, alla pensione di inabilità, alla pensione ai superstiti.
Opzione al contributivo. Si rammenta, infine, che la pensione, qualora debba essere liquidata nei confronti di lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione, non può decorrere, sussistendo tutti i requisiti, compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, da data anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata domanda di opzione, ancorché siano, dalla data di maturazione dei requisiti di legge, già decorsi i mesi utili per l’apertura della finestra di accesso alla pensione (v. in proposito circolare INPS n. 126 del 2010).