Le Assenze per Malattia ed Infortunio
Come noto il nostro ordinamento tutela la malattia e l'infortunio anche dal punto di previdenziale. I lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ad i fondi ad essa sostitutivi godono di una copertura figurativa ai fini pensionistici per i periodi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio sul lavoro. Tale contribuzione, riconosciuta ai sensi dell'articolo 56, co. 1, lett. a) n. 2 del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 è utile tanto ai fini del diritto che della misura della pensione e può essere riconosciuta sia ove le assenze abbiano dato luogo al pagamento della relativa indennità di malattia (cd. eventi indennizzati occorsi all'interno di un normale rapporto di lavoro dipendente) sia ove l'indennizzo non sia stato erogato (es. malattia intervenuta all'interno di un rapporto di lavoro domestico o al di fuori del rapporto di lavoro) nonchè negli infortuni sul lavoro che abbiano dato luogo ad una inabilità temporanea.
Per avere diritto all'accredito gratuito, l'assicurato deve possedere almeno un contributo settimanale prima del periodo di malattia o infortunio e i periodi di malattia o di infortunio non devono avere avuto una durata inferiore a 7 giorni e deve produrre idonea certificazione medica, necessaria in particolare nei casi in cui l'Inps non abbia provveduto al pagamento dell'indennità di malattia, da cui risulti il verificarsi dell'evento morboso.
In origine tali periodi potevano essere accreditati fino ad un massimo di 12 mesi in tutto l'arco della vita lavorativa. L'articolo 1 del Dlgs 564/1996 ha incrementato detto periodo, a partire dal 1° gennaio 1997, nella misura di due mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di 22 mesi per eventi verificatesi nei rispettivi periodi. L'aumento graduale ha comportato che, per i lavoratori a cui è stata riconosciuta una prestazione pensionistica nei periodi intermedi, il tetto massimo di malattia accreditabile figurativamente è mutato, pertanto, in relazione alla decorrenza della pensione stessa (si veda tavola sottostante). Dal 1° gennaio 2012 il periodo transitorio è giunto a conclusione e, pertanto, il limite massimo accreditabile è pari a 96 settimane, cioè 22 mesi, nell'arco della vita lavorativa dell'interessato.
Periodi eccedenti i 22 mesi
L'articolo 45 della legge 183/2010 consente di riconoscere contribuzione figurativa eccedente il predetto limite dei 22 mesi nei casi in cui l'assicurato sia divenuto permanentemente e totalmente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa (ai sensi della legge 222/1984) a causa di infortunio sul lavoro in luogo dell'erogazione della pensione di inabilità. La disposizione da ultimo richiamata consente, pertanto, all'assicurato di valorizzare ai fini pensionistici il periodo di inabilità al lavoro anche oltre i 22 mesi in cambio della rinuncia alla pensione di inabilità. I periodi per i quali è possibile derogare al limite di durata devono collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1996.
La domanda
Sino al 2012 il riconoscimento della contribuzione figurativa da malattia avveniva a domanda dall'interessato o dai suoi superstiti senza termini di prescrizione o decadenza. Dal 2013 l'accredito avviene, di regola, automaticamente dall'Inps salvo i periodi non indennizzati o comunque occorsi al di fuori del rapporto di lavoro per i quali è necessaria la produzione di un'apposita documentazione da parte del lavoratore o dei suoi superstiti: certificato di malattia, certificato di infortunio, cartelle ospedaliere che attestino l'eventuale ricovero.
L'accredito della contribuzione in questione può avvenire anche nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti e Coltivatori Diretti) ma non nella gestione separata (Circ. Inps 11/2013). Per quanto riguarda le gestioni pubbliche i contributi da accreditare sulla posizione assicurativa del dipendente pubblico durante i periodi di malattia vanno calcolati sulla retribuzione cosiddetta virtuale, corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio (cfr: Circolare Inpdap 13/2009).
L'efficacia ai fini pensionistici
I periodi di malattia ed infortunio hanno talvolta una valenza ridotta ai fini del diritto alla pensione. Essi, infatti, al pari dei contributi da disoccupazione indennizzata (es. Aspi, Mini-Aspi e Naspi), non sono utili al perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni per l'accesso alla pensione di anzianità liquidata nel sistema misto (Cfr: Circolare Inps 180/2014). Nella pratica tale limitazione a volte può impedire il raggiungimento del requisito contributivo di 1820 settimane necessario per l'opzione donna o per l'accesso alla pensione con le cd. quote riservate ai lavoratori usuranti. L'indicato limite, tuttavia, opera solo per i lavoratori del settore privato non essendo previsto negli ordinamenti delle Casse dei lavoratori pubblici. Non sono utili, invero, neanche per il diritto alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS.
Documenti: Circolare Inps 220/1996