La Pensione Anticipata Contributiva
L'articolo 24, co. 11 del dl n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011 riconosce ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 la facoltà di conseguire la pensione anticipata all'età attualmente pari a 64 anni (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026) con un requisito contributivo di almeno 20 anni «effettivi», a condizione che l'assegno pensionistico sia di almeno 3 volte l'importo dell'assegno sociale (2,8 volte sino al 31 dicembre 2023).
Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione «effettiva» è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Il requisito anagrafico di 64 anni forma oggetto di adeguamento alla speranza di vita Istat.
Dal 1° gennaio 2024 l'articolo 1, co. 125 della legge n. 213/2023 ha inasprito le condizioni per l'accesso alla prestazione. Nello specifico:
- è stato innalzato l'importo soglia necessario per il diritto alla prestazione da 2,8 volte a 3 volte il valore dell'assegno sociale, cioè a 1.603,23€ per il 2024. Per le sole lavoratrici madri il predetto importo soglia è ridotto a 2,8 volte l'assegno sociale (1.496,95€ per il 2024) in presenza di un figlio e a 2,6 volte l'assegno sociale (1.389,46€ per il 2024) in presenza di due o più figli;
- il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva, al pari di quello anagrafico, forma oggetto di adeguamento alla speranza di vita;
- è stata introdotta una finestra di slittamento nell'erogazione del rateo pensionistico pari a tre mesi dalla maturazione dei requisiti;
- è previsto che il valore della rendita non può eccedere il limite di cinque volte il trattamento minimo inps per l'anno di riferimento sino al raggiungimento dell'età pensionabile, cioè 67 anni. Per l'anno 2024 tale importo equivale a 2.993,05 euro lordi al mese.
Le predette novità non interessano i soggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato i requisiti previgenti per l'accesso alla prestazione ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.
Si rammenta che l'accesso alla prestazione non è consentito ai lavoratori che optano per la liquidazione della pensione al sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995 in quanto trattasi di assicurati in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995.