Pensione Supplementare Indiretta
La pensione supplementare indiretta è una prestazione previdenziale che viene erogata nei confronti dei superstiti e che presuppone che il deceduto abbia, nel corso della sua vita lavorativa, contribuito presso più gestioni previdenziali senza raggiungere in una di esse i requisiti per conferire ai superstiti il diritto autonomo ad una pensione indiretta.
In particolare la pensione supplementare indiretta spetta quando i superstiti: 1) non possano conseguire il diritto alla pensione autonoma indiretta per difetto dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia o per l'assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità, né alla pensione indiretta privilegiata in mancanza dei requisiti richiesti per la stessa nell'assicurazione generale obbligatoria; 2) abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di una forma di previdenza obbligatoria, alla quale il lavoratore deceduto era stato iscritto, sostituiva dell'assicurazione generale IVS o che ne comporti l'esclusione o l'esonero (senza inclusione delle gestioni dei liberi professionisti).
Un esempio può aiutare a comprendere la prestazione in questione. Si pensi ad un lavoratore deceduto con 30 anni di contribuzione presso l'Inpdap ed altri 5 anni di contribuzione presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti. I superstiti del defunto avranno diritto alla pensione indiretta rispetto alla contribuzione accreditata presso l'Inpdap in quanto in tale gestione l'assicurato ha perfezionato il requisito di contribuzione per il diritto ad autonoma pensione indiretta (15 anni di contributi oppure 5 anni di contribuzione di cui 3 negli ultimi 5 antecedenti il decesso). Ai superstiti spetta, oltre alla pensione indiretta, anche la pensione supplementare indiretta rispetto alla contribuzione versata presso il FPLD in quanto in tale gestione i requisiti contributivi per l'autonoma concessione della prestazione non sono stati perfezionati. Va da sé che ove il lavoratore in questione era già titolare di due pensioni (una di vecchiaia a carico della gestione pubblica e l'altra supplementare diretta a carico del FPLD) ai superstiti spetta la pensione di reversibilità rispetto alla gestione pubblica e la pensione supplementare di reversibilità rispetto alla quota di pensione supplementare in godimento al de cuius al momento della morte.
I limiti alla pensione supplementare indiretta
C'è da dire che la prestazione in questione spetta solo ove la gestione previdenziale in parola conosce l'istituto della pensione supplementare (in particolare l'assicurazione generale obbligatoria e la gestione separata dell'Inps). Ove, infatti, la gestione non preveda tale prestazione (es. gestioni pubbliche) i superstiti di assicurato per non perdere la contribuzione versata nel fondo ove non è stato raggiunto il diritto autonomo a pensione indiretta devono necessariamente ricorrere alla ricongiunzione, alla totalizzazione nazionale o al nuovo cumulo dei periodi assicurativi. Ad esempio i superstiti di un lavoratore assicurato deceduto con 25 anni di contribuzione presso il FPLD ed altri 5 anni presso la gestione pubblica devono alternativamente procedere o al cumulo dei periodi assicurativi per liquidare una pensione indiretta frutto della contribuzione versata presso ambedue le gestioni previdenziali oppure alla ricongiunzione presso la gestione pubblica della contribuzione presente presso il FPLD.
Si ricorda che per i superstiti di lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il diritto alla pensione supplementare indiretta si consegue anche in presenza di titolarità di pensione indiretta a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti. Anche l'Inpgi conosce l'istituto della pensione supplementare indiretta in favore dei superstiti quando il giornalista deceduto: 1) era già titolare di un trattamento di pensione a carico dell'INPS o di un altro Ente previdenziale (ad eccezione delle Casse dei liberi professionisti) oppure sussistendo il diritto, tale trattamento non era stato ancora liquidato; 2) non abbia accreditati all'INPGI, al momento del decesso, un numero di contributi sufficienti per far conseguire ai superstiti la pensione indiretta autonoma.
Documenti: Circolare Inps 104/2003