Le Prestazioni Sociali Concesse Dai Comuni
A sostegno delle famiglie in condizioni di disagio economico l’articolo 65 della L. 448/1998 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 1999, due misure di natura assistenziale a carico dei Comuni che possono aggiungersi alle normali tutele riconosciute dall'ordinamento statale. Si tratta dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico e dell'assegno di maternità, entrambe pagate dall'Inps a nuclei residenti che si trovino in determinate situazioni reddituali da accertare in base all'Isee, il nuovo indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare.
L’assegno (da non confondere con il normale assegno al nucleo familiare concesso dallo Stato) spetta ai nuclei familiari: a) composti dai cittadini italiani e della U.E. residenti, dai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; b) composti almeno da un genitore e 3 figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. L'assegno quest'anno spetta per 13 mensilità ed eroga un contributo mensile fisso pari a 147,90 € (2022). Per accedere al beneficio è necessario che il nucleo familiare non possegga risorse reddituali e patrimoniali superiori per il 2022 ad un valore Isee di 8.955,98 euro e viene corrisposto in misura integrale ove l'Isee del beneficiario non risulti superiore a 7.033,28 € o in misura parziale ove il reddito del beneficiario risulti superiore al predetto valore ed inferiore ad euro 8.955,98€ sino al raggiungimento di tale ultimo importo.
La prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. Per l'accesso al sostegno l'interessato deve presentare domanda al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (cfr: Dm 21 Dicembre 452/2000). L'INPS provvede al pagamento dell'assegno con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti dai Comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. Appare utile segnalare che per il solo anno 2015 l'articolo 1, comma 130 della legge 190/2014 ha previsto anche un bonus aggiuntivo di 500 euro per le famiglie con almeno 4 figli minori con Isee non superiore a 8.500 euro pagato, a luglio 2016, dall'Inps assieme all'assegno in questione (il cd. bonus per il quarto figlio).
L'assegno è stato abrogato dal 1° marzo 2022 per essere assorbito dal cd. «assegno unico». Per l'anno 2022, pertanto, la misura è riconosciuta esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.
L'assegno mensile di maternità concesso dai Comuni spetta, invece, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nell'anno di riferimento (es. 2022) alle madri prive di tutela previdenziale obbligatoria. La prestazione, che vale nel 2022 354,73 euro al mese per cinque mensilità, può essere conseguita previa domanda al Comune entro sei mesi dalla data del parto a condizione che il valore Isee del nucleo familiare non risulti superiore a 17.747,58 euro.
La misura spetta, in particolare, alle madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo semprechè risultino residenti in Italia. L’assegno viene pagato direttamente dall’INPS e spetta alle donne non occupate (nonché a quelle occupate purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno). Anche l'assegno di maternità, al pari dell'assegno al nucleo, non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e viene pagato dall'Inps in unica soluzione con cadenza mensile, non oltre 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai Comuni.
L'assegno di maternità non è abrogato dall'assegno unico. Potrà, pertanto, essere fruito anche successivamente al 28 febbraio 2022.
Extracomunitari
Si rammenta che dal 1° febbraio 2022 le citate prestazioni - per effetto della legge n. 238/2021 - spettano non solo agli extracomunitari in possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ma anche agli stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e agli stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi. Restano esclusi, invece, i soggiornanti per motivi di studio.
Documenti: Circolare Inps 179/1999; Circ. INPS 27/2022