La Speciale Elargizione
La speciale elargizione è una provvidenza economica, a carattere indennitario, corrisposta “una tantum”, ad alcune categorie di dipendenti pubblici riconosciuti vittime del servizio, del dovere e loro equiparati nonchè, in caso di vittime del terrorismo, ai cittadini italiani, ovvero ai loro superstiti. Il beneficio consiste nell'elargizione di una somma economica, esente da Irpef, nei confronti degli invalidi o ai loro superstiti a seguito di particolari eventi che l'ordinamento ha ritenuto opportuno proteggere ed indennizzare.
L’istituto è stato introdotto inizialmente in favore dei superstiti dei militari e delle forze di polizia in conseguenza di taluni eventi particolarmente cruenti (vittime del servizio e della criminalità organizzata ai sensi della legge 302/1990 e della legge 466/1980) ma successivamente è stato esteso da diverse disposizioni legislative di cui si fa fatica a tenere il conto. Complessivamente, allo stato attuale, sono ben sette gli eventi che possono danno luogo all'erogazione della speciale elargizione ciascuno dotato di una propria specifica autonomia giuridica. Vediamo dunque, cercando di essere il più concisi possibili, quali sono gli eventi in questione in ordine crescente rispetto alla gravità della lesione.
Vittime durante il Servizio
La prima categoria di indennizzati è prevista dall'articolo 1895 del Codice dell'ordinamento militare (Dlgs 66/2010) e contempla i familiari superstiti dei militari di leva dei volontari non in s.p.e.allievi delle scuole e collegi militari deceduti “durante il servizio”. Per tale categoria non è richiesta la condizione che l’evento letale sia avvenuto per causa di servizio, ma è sufficiente che l’evento stesso sia accaduto “durante il servizio”. L'elargizione in tale ipotesi è pari a 25.822,84€ e non è soggetta a rivalutazione annuale. Il beneficio non spetta nei confronti dei superstiti dei militari che all’atto dell’evento letale si trovavano in licenza, in permesso o fuori dal presidio militare senza autorizzazione.
Vittime del Servizio
La seconda categoria di indennizzata è prevista dall'articolo 1896 del Codice dell'ordinamento militare (Dlgs 66/2010) e contempla i familiari superstiti del personale militare e delle forze di polizia ad ordinamento civile in servizio permanente o di leva e volontari; che risultino deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell’adempimento del servizio, nell’espletamento cioè di un’attività connessa agli specifici compiti istituzionali. In tal caso l'elargizione è pari a 100.000 € soggetta a rivalutazione annuale sino alla data della liquidazione, più ulteriori 60.000€ in caso di presenza di carichi di famiglia (es. coniuge, o figli a carico della vittima al momento del suo decesso).
Vittime di atti di Terrorismo o della criminalità organizzata
La speciale elargizione è concessa in misura rafforzata dalla legge 204/2006 nei confronti dei cittadini italiani o loro superstiti che subiscano un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, avvenuti in Italia o all’estero dal 1° gennaio 1961 (legge 204/2006); nonchè in favore dei magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso che abbiano riportato un’invalidità permanente o che siano deceduti per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di fatti delittuosi connessi al perseguimento delle finalità di associazione di stampo mafioso, o in operazioni di prevenzione o repressione contro i fatti delittuosi di cui sopra, ovvero per l’assistenza prestata nel corso di tali operazioni (art 82 legge 388/2000, vittime della criminalità organizzata).
L'importo della speciale elargizione in caso di decesso della vittima è pari a 200.000€ nei confronti dei superstiti mentre in caso di sopravvivenza dell'invalido l'indennità è pari a 2mila euro per ogni punto di invalidità riconosciuta. L'indennità è soggetta a rivalutazione annuale sino alla data della sua liquidazione. Tali categorie di soggetti (sia i superstiti che l'invalido stesso) hanno la possibilità di optare per la liquidazione di un assegno vitalizio in luogo della speciale elargizione ex artt. 3 e 5 della legge 302/1990. La misura dell’assegno vitalizio per i superstiti è pari a 309,87 mensili, se i destinatari sono in numero non superiore a tre; a 193,67 mensili, se i destinatari sono quattro o cinque; e in 154,94 mensili se i destinatari sono in numero superiore a cinque; per l'invalido la misura dell'assegno è pari a 6,19€ mensili per ciascun punto di invalidità a condizione che l'invalidità non sia inferiore a due terzi (66%).
Vittima del Dovere e soggetti equiparati
Dal 1° gennaio 2007 la legge 266/2005 ha riconosciuto, infine, la speciale elargizione anche in favore, in generale, delle cd. vittime del dovere e soggetti equiparati (qui i dettagli) sino all'epoca esclusi nonchè nei confronti delle vittime da malattie uranio correlato (art. 1079 Dpr 90/2010). La prestazione spetta nei medesimi importi previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata appena descritti. A tali soggetti non è, tuttavia, stata riconosciuta la possibilità di optare per la liquidazione dell'assegno vitalizio in luogo della suddetta indennità.
Superstiti della Vittima
Ove l'indennità spetta ai superstiti il beneficio compete secondo il seguente ordine (art 6 della legge 466/1980): 1) coniuge superstite e figli se a carico (ripartita in parti uguali tra i concorrenti); 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori; 4) fratelli e sorelle se conviventi e a carico.
Nel caso di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata il requisito della convivenza e del risultare fiscalmente a carico del de cuius per i fratelli e le sorelle e per i figli è stato soppresso dall'art. 82, co. 4 della legge 388/2000 ed inoltre, ove non vi sia alcuno dei sopraindicati beneficiari, la provvidenza spetta anche ai soggetti non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio che risultino conviventi e a carico nei tre anni precedenti l’evento, ed ai conviventi more uxorio (art. 4, comma 2°, L. n. 302/90 e art. 13, comma 2°, D.P.R. n. 510/1999).