Il Trattenimento in Servizio
Il trattenimento in servizio è un istituto che consente ai dipendenti pubblici di rimanere sul posto di lavoro per un ulteriore lasso di tempo oltre il raggiungimento dell'età di vecchiaia (67 anni). Il D.l. n. 90/2014 ha abolito l'istituto dal 1° novembre 2014 confermandolo solo nella residuale ipotesi in cui l'interessato all'età di 67 anni non abbia raggiunto il requisito contributivo minimo per ottenere la pensione di vecchiaia, di regola 20 anni.
Se ricorre questa ipotesi l'interessato può chiedere di essere trattenuto in servizio (e la Pa è obbligata ad accordare la prosecuzione) a condizione che raggiunga il predetto requisito contributivo entro l'età massima di 71 anni. Questo temperamento discende dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 282 del 1991 ed è stato confermato dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2015.
Ad esempio se il lavoratore avesse 67 anni ma solo 18 anni di contributi la pubblica amministrazione dovrà disporre il trattenimento in servizio sino a 69 anni per permettere al lavoratore di guadagnare la prestazione di vecchiaia che, come già detto, richiede un minimo di 20 anni di contributi. Se il rapporto fosse risolto prima il dipendente non andrebbe in pensione.
Prima di disporre il trattenimento le pubbliche amministrazioni dovranno però valutare se il requisito dei 20 anni di contributi possa essere integrato sommando le anzianità contributive non coincidenti temporalmente relative a diverse gestioni previdenziali ai fini dell'esercizio della totalizzazione nazionale o del cumulo dei periodi assicurativi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le modifiche apportate dalla legge 232/2016 che, come noto, ha ampliato l'istituto del cumulo dal 1° gennaio 2017. Così, ad esempio, qualora il nostro lavoratore avesse altri 5 anni di contributi nella gestione separata, non potrà ottenere il trattenimento perchè, tramite questi due istituti, egli potrebbe perfezionare il requisito contributivo minimo di 20 anni per la prestazione di vecchiaia (18 anni + 5 anni = 23 anni di contributi).
Dirigenti Sanitari
Nonostante l'impianto sopra evidenziato ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, l'articolo 15-nonies del D.lgs. n. 502/1992 concede la facoltà di chiedere il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età sino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo e non oltre il 70° anno di età.
Si segnala, inoltre, che sino al 31 dicembre 2022 l'articolo 5-bis del Dl. n. 162/2019 convertito con legge n. 8/2020 consente ai dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonche' ai dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di eta.