L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

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Sono nato nel febbraio del 1952. Ho espletato per un anno il servizio militare (con contributo figurativo regolarmente accreditato nel mio estratto conto contributivo). Assunto presso un'azienda privata nel maggio 1978, sono ancora in servizio. Alla luce delle recente riforma pensionistica, vorrei sapere quando potrò accedere alla pensione. Gaetano da Roma

L'accesso al pensionamento di vecchiaia "ordinario" avverrà nel settembre 2018 quando saranno richiesti 66 anni e 7 mesi. Si tratta di una stima poiché non è noto l'adeguamento legato alla speranza di vita relativo al triennio 2016/2018.

Il pensionamento anticipato (ex 40 anni) risulterà successivo a quello di vecchiaia. Tuttavia, il comma 15-bis dell'articolo 24 del Dl 201/2011 prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato, le cui pensioni sono liquidate a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, nonché delle forme sostitutive della medesima, in attività alla data del 28 dicembre 2011, l'accesso alla pensione anticipata al compimento del 64esimo anno di età a condizione che entro il 31 dicembre 2012 siano riusciti a soddisfare i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità previgente alla riforma Monti-Fornero, stabilito in quota 96 con almeno 60 anni di età e 35 di contributi (oltre gli eventuali resti per raggiungere la quota): requisiti che il lettore riesce a soddisfare pienamente. L'accesso al pensionamento pertanto avverrà nel marzo 2016.


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Sono un lavoratore del settore privato ho iniziato l'attività nel 1987, al 31 dicembre 1992 avevo circa 7 anni di anzianità contributiva. Successivamente, al 31 dicembre 1992 ho prestato la mia opera presso varie aziende e, ad oggi, posso contare su una anzianità contributiva di circa 16 anni in tutto. Attualmente sono disoccupato. Nell'ipotesi in cui non dovessi trovare occupazione, alla luce della circolare Inps n.16 dello febbraio 2013, posso ottenere la pensione di vecchiaia al raggiungimento dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla riforma Fornero (66 anni più gli incrementi legati alla speranza di vita)? Cioè anche se non ho 20 anni di contributi. Francesco da Modena

La risposta è negativa. La circolare dell'Inps citata dal lettore contempla le deroghe all'elevazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla Riforma Amato (Dlgs 503/1992) e che non sono state interessate dalla riforma Monti-Fornero. Risultano salvati soltanto i soggetti che, entro il 1992, hanno maturato i 15 anni di contributi rimanendo esclusi coloro che, seppur con contribuzione, hanno un'anzianità inferiore a 15 anni entro la stessa data.

Si deve segnalare che questa è stata sempre l'interpretazione fornita dall'Inps. In assenza del requisito contributivo minimo di 20 anni l'accesso al pensionamento di vecchiaia non sarà possibile.


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Salve sono nato il 21/03/1953 e sono un esodato Enel-Wind in data 30/12/2009.Con accordo individuale regolarmente registrato. Al momento dell'accordo ho 36 anni e 3 mesi di anzianità. Con le vecchie regole avrei maturato il diritto alla pensione con quota 97 e cioè marzo 2014. Dalla DTL di Napoli ho avuto l'accoglimento della istanza e nel sito Inps, dove sono, registrato risulta che sono un probabile salvaguardato come contribuitore volontario avendo versato anche una rata nei termini stabiliti. Ora vorrei sapere se rientro nei 10130 ulteriori salvaguardati? sul vostro calcolatore inserendo i dati mi da esito negativo. Giancarlo da Catanzaro

Si ricorda che per i lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo l'articolo 1, comma 231, lettera c) della legge 228/2012 richiede - tra le varie condizioni - che la decorrenza del trattamento pensionistico si verifichi entro il 36° mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (cioè entro il 6 Gennaio 2015). Nel caso del lettore questa condizione non sembra possa essere rispettata. La maturazione del diritto a pensione si perfeziona infatti nel marzo 2014 (senza peraltro considerare la stima di vita) con decorrenza prevista dunque dal mese di Aprile 2015.


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Ho presentato domanda di riscatto del periodo di laurea nel 2010 ed ho accettato il decreto nel 2011. L'iscrizione risale al 1972 e la laurea è stata conseguita nel 2011. Ho cominciato a lavorare nel 1980 e dunque nel 1995 avevo 15 anni di contributi. Vorrei sapere se il riscatto della laurea può valere per raggiungere 18 anni di contributi nel 1995 e avere il calcolo della pensione col sistema retributivo. Rosaria da Genova

La risposta è positiva. La lettrice, infatti, con gli anni riscattati raggiunge i 18 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1995 con il conseguente diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo. Per i contributi riferiti dal 1° gennaio 2012 in poi, però, scatterà una quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.


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Sono nato nel maggio 1947e a fine 2012 ho raggiunto 39 anni 2 mesi di contributi Inps. Dato che lavoro in un'azienda del credito volevo sapere se e per quanto posso trattenermi in servizio al di là del 65° anno di età. La Riforma delle Pensioni non ha concesso la possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro sino a 70 anni? Gianni da Roma

Sì, la nuova disciplina sulle pensioni ha inciso anche sulla questione del proseguimento dell'età lavorativa oltre i limiti dell'età pensionabile. Il com­ma 4 dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto leg­ge n. 201 del 6 dicembre 2011 (manovra Monti), affer­ma che il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei ri­spettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coef­ficienti di trasformazione calcolati fino all'età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita.

«Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità».

Pertanto, non c'è più il precedente limite di età pensio­nabile fissato per tutti a 65 anni di età, visto che tale limite verrà gradualmente incrementato. Dunque si ritiene che fino a 70 anni il rapporto prosegua con il rispetto delle regole poste a tutela del posto di lavoro e quindi senza possibilità di recesso ad nutum da par­te del datore di lavoro. Dopo i 70 anni il lavoratore potrà chiedere la prosecu­zione e continuare a lavorare con l'accordo del datore di lavoro.


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