L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

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Sono in mobilita dal 14 gennaio 2012 dopo un anno di cassaintegrazione. Ho maturato i 40anni di contributi ad aprile 2012 avrei perciò la finestra a maggio 2013. Devo fare istanza alla DTL oppure devo aspettare la comunicazione da parte dell INPS ? preciso che la mobilita' terminera a gennaio 2015 in quale salvaguardia rientrerei? preciso che e stato effettuato un accordo governativo per la cassaintegrazione con un documento del ministero delle politiche sociali en non so per la mobilita perche non riesco a capire la differenza in quanto la mobilita e stata firmata in regione lombardia per 600 persone la ringrazio anticipatamente. Franca Da Mantova

Se gli accordi di mobilità sono stati stipulati presso la sede di governo la lettrice può rientrare nella seconda salvaguardia (cd. dei 55mila ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012 e del decreto interministeriale dell'8 Ottobre 2012). Per i lavoratori in mobilità ordinaria di questo gruppo il messaggio inps numero 4678 del 18 Marzo 2013 non richiede la presentazione dell'istanza di accesso alla DTL.

In caso l'accordo di mobilità sia stato firmato al di fuori della sede di governo rientra potenzialmente nella terza salvaguardia (10.3010) - articolo 1, comma 231, lettera a) legge 228/2012. Al momento attuale - non essendo stato pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo - non sappiamo se sarà tenuta a presentare l'istanza di accesso alla DTL. 


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sono un esodato nato il 6 ottobre del 1957 dal settembre 1972 ho iniziato la mia vita lavorativa che si è conclusa il 1 gennaio 2008 con un accordo aziendale di incentivo all'esodo a causa della mancanza di lavoro nel settore trasformazione plastica. Ho avuto anche un supplemento rispetto alla mia liquidazione per poter arrivare al compimento dei 40 anni di contributi e pagarmi i contributi volontari. Il 3 gennaio 2011 ho ricevuto dall'inps l'autorizazione al versamento dei contributi volontari e questo ho fatto fino a giugno 2011. Poi mi è capitato un lavoro ed io (scioccamente ma onestamente) l'ho accettato e sono stato assunto con contratto a tempo indeterminato (così l'impresa non sborsava un euro di contributi); il lavoro però è finito a luglio 2012 (adesso sono disoccupato e riscuoto l'indennità di disoccupazione) ora vorrei sapere visto che a novembre 2012 ho maturato i 40 anni di contribuzione e che sono stato ammesso al pagamento dei contributi volontari e sono stato esodato con un accordo tra azienda e sindacato (sono stato assistito dal sindacato cisl) ho diritto a rientrare nell'ultima salvaguardia (quella dei 10.130)?

In tema di esodati la nuova (terza) salvaguardia richiede - tra le varie condizioni -  che i lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi non siano stati rioccupati in lavori subordinati a tempo indeterminato (articolo 1, comma 231, lettera b) legge 228/2012) successivamente alla cessazione dell'attività lavorativa.

Analoga condizione è imposta ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 Dicembre 2011 (lettera c del citato comma) i quali non devono essere stati rioccupati in attività di lavoro a tempo indeterminato successivamente al conseguimento dell'autorizzazione ai volontari. Si ritiene pertanto che il lettore non possa fare parte del contingente in esame. 


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Sono impiegata statale, da maggio 2012 in pensione più part time (30%+70%) con 55 anni d'età e oltre 38 di servizio. Andrò in pensione definitiva nel settembre 2013, con 40 anni di servizio effettivo. Vorrei sapere se nella quota b) del calcolo della pensione, il salario accessorio va computato al 70% o al 100% come in quota a), cosi come sembrerebbe desumersi dalle circolari Inpdap n. 61/1997 e 68/2002?

In via generale, in caso di servizio prestato part time, ai fini del calcolo pensionistico della quota b) di pensione, il salario accessorio (cosiddette indennità mensili non pensionabili) è calcolato nella misura prevista per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.

Peraltro, ai fini della misura del trattamento pensionistico, occorre ricondurre gli anni ad orario ridotto ad anni interi moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimana­le di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno, per cui, l'anzianità contributiva, ai fini della determina­zione dell'ammontare del trattamento previdenziale, per il periodo prestato a part time, è pari alla proporzio­ne esistente tra l'orario di lavoro effettivamente svolto e quello full time. Di conseguenza, alla data di definitiva cessazione dal lavoro, con 40 anni di servizio, l'aliquota pensionabile non è pari all'80%, come dovrebbe essere se tutti gli anni di servizio fossero stati prestati a tempo pieno, bensì del 79,28%, a causa del periodo (1 anno e 4 mesi) prestato a part time.


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Sono nato nel febbraio del 1952; ho iniziato a lavorare nel settembre del 1974; il 30 giugno 2008 ho chiuso il rapporto di lavoro dipendente con un'anzianità di 35 anni. Ho versato un anno di contributi volontari per raggiungere quota 96, che ai compimento dei 60anni mi avrebbe permesso di percepire la pensione nel marzo 2013. Vorrei sapere se la mia posizione rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 24, comma 15-bis, lettera a) della legge 21412011, in base alla quale un dipendente del settore privato può andare in pensione «al compimento dei 64° anno di età». In caso affermativo, con quale criterio viene effettuato il calcolo. Francesco Da Firenze

La risposta è negativa perchè, secondo quanto previsto dall'Inps con la circolare 35 del 14 marzo 2012, l'accesso al pensionamento al compimento del 64esimo anno di età è ulteriormente subordinato alla condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D1201/2011 (28 dicembre 2011), i lavoratori svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato. L'accesso al pensionamento di vecchiaia dovrebbe avvenire nel 2018. L'incertezza è legata agli adeguamenti legati alla speranza di vita, che saranno applicati nel triennio 2016/2018. Il calcolo della pensione, a legislazione invariata, avverrà con il sistema di calcolo retributivo (poiché al 31 dicembre 1995 il lettore può vantare oltre 18 anni di contributi) per le anzianità contributive riferite entro il 2011.

L'eventuale quota contributiva si applicherà solo se saranno presenti retribuzioni e contribuzioni decorrenti dal 1° gennaio 2012. Tuttavia il lettore può verificare la possibilità di rientrare tra i salvaguardati della riforma Monti-Fornero in qualità di autorizzato alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 a condizione di non essersi rioccupato dopo l'autorizzazione, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011 e con decorrenza massima della pensione entro il 6 gennaio 2015 (messaggio Inps 4678/2013).


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Sono andato in pensione da alcuni mesi ma noto che l'importo è molto basso. Secondo voi posso in qualche modo riprendere la contribuzione volontaria per integrare l'assegno pensionistico. Gennaro da Napoli 

La risposta è negativa. Il Dlgs 184/1997 prevede che la contribuzione volontaria non è ammessa per i periodi successivi alla decorrenza della pensione diretta liquidata a carico di una delle forme di previdenza previste dal citato decreto. Il lettore avrebbe potuto chiedere la prosecuzione volontaria, al ricorrere delle condizioni di legge, prima del pensionamento. Ciò avrebbe comportato il sostenimento del relativo onere e il differimento all'accesso al pensionamento.


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