L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

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Ho iniziato a lavorare nel privato il 1.12.1972 e ho sempre lavorato fino al 21.05.2010 giorno in cui abbiamo sottoscritto un accordo sindacale che prevedeva la messa in CIGS per due anni, con anticipo del pagamento da parte della società. Al termine dei due anni il passaggio in mobilità per chiusura aziendale e comunque esiste la non opposizione alla richiesta di messa in mobilità anticipata a seguito di licenziamento. Da dicembre 2012 non ci è più stata pagata la cassa dalla società e INPS non è subentrato perché non previsto dall'accordo. Quasi tutti (siamo rimasti 11 in totale) abbiamo chiesto la mobilità anticipata per poter avere comunque un entrata (come si può vivere altrimenti?) siamo ancora in attesa di conferma che la commissione regionale dia il benestare e, di conseguenza, l'erogazione del dovuto. Personalmente a questo punto vorrei poter andare in pensione con il progetto sperimentale riservato alle donne cioè con 57 anni di età (sono nata il 9.11.55) e 35 anni di contributi (questi sono tutti sicuramente versati). Credo di averne diritto ma non ho capito quando, il prima possibile, posso fare richiesta per la pensione? Floriana

La lettrice ha raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi (57 anni e 35 di contributi) nel novembre 2012, e può pertanto accedere dal 1° dicembre 2013 al regime sperimentale donna optando per la liquidazione della prestazione con il sistema di calcolo totalmente contributivo. La scelta per l'opzione viene effettuata al momento della presentazione della domanda di pensione.  Si consiglia di rivolgersi ad un patronato per una puntuale verifica della posizione e per il calcolo della relativa penalizzazione.


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Sono dipendente della pubblica amministrazione, nata nel novembre 1952. A oggi vanto un'anzianità contributiva di 38 anni e un mese. Ho diritto alla liquidazione con il sistema retributivo? Dopo la riforma, posso andare in pensione con la penalizzazione, non avendo raggiunto il 62° anno di età? A quanto ammonta la penalizzazione in percentuale? Franca Maria da Vibo Valentia

La risposta è negativa. Dal 1° gennaio 2012 le quote di pensione relative alle anzianità successive a tale data sono calcolate con il sistema contributivo mo­tivo per cui il trattamento pensionistico cui avrà diritto la lettrice - al raggiungimento dei requisiti anagrafici e/o contributivi - sarà misto.

La penalizzazione (1% per ogni anno di anticipo rispet­to ai 62, che sale al 2% per ogni anno ulteriore anno di anticipo rispetto ai sessant'anni) si applica per le pen­sioni con elevate anzianità contributive (41 anni e 5 mesi è il requisito richiesto per le donne per il 2013). Le penalità non si applicheranno, fino al 31 dicembre 2017, nel caso in cui l'anzianità contributiva derivi da servizio effettivamente prestato, servizio militare, astensione obbligatoria per maternità, malattia, infor­tunio, cassa integrazione guadagni ordinaria. Nel ca­so della lettrice, manca il requisito contributivo. Tut­tavia, si segnala la possibilità riservata alle donne di accedere al pensionamento con il regime sperimenta­le previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004 con un sistema di calcolo totalmente contri­butivo. In questo caso i requisiti sono: 57 anni e 3 mesi di età con 35 anni di contributi.


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Lavoro dal 1980 e volevo sapere se esiste ancora la possibilità di andare in pensione con il minimo contributivo di 15 anni. L'Inps tempo fa mi aveva detto di no. Nel frattempo, è cambiato qualcosa? Ernesto da Palermo

La risposta è positiva. L'Inps, con la circolare n. 16 del  1° febbraio 2013, con il parere favorevole dei ministeri vigilanti, ha precisato che i soggetti con 15 anni di anzianità contributiva posseduti al 31.12.1992 potranno accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi (invece che i 20 attuali).

Va, però, sottolineato che anche in questo caso il re­quisito anagrafico è quello stabilito dall'articolo 24, comma 6, della legge 214/2011 (manovra Monti) per l'ottenimento della pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto. Cioè sarà necessario perfezionare almeno 66 anni e 3 mesi di età anagrafica.


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Sono un ex dipendente della Telecom posto in mobilità ordinaria per 4 anni, fino al 31/12/2014. Sono nato il 9 / 10 / 1953 ed ho lasciato il servizio in data 31/12/2010. Dai calcoli fatti dall'azienda e dal sindacato avrei maturato il coefficiente 97 ad ottobre 2014 , e quindi la pensione di anzianità. Sono andato via a seguito In adempimento degli Accordi sindacali del 19 settembre 2008, viene collocato in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 a partire dal 31/12/2010 con lettera del 14/10/2010 . Ricevetti la lettera INPS di potenziale beneficiario , e recatomi all'INPS il funzionario competente mi confermo' questi dati. Ora usando il vs. calcolatore viene fuori che non rientro nei salvaguardati. Credo che dipenda dal fatto che il sistema mi calcola 3 mesi in più. Che cosa devo fare??? Guido da Pellezzano

L'intuizione del lettore è corretta. Il messaggio Inps numero 20600 del 13 Dicembre 2013 ha precisato che l'adeguamento alla stima di vita Istat (3 mesi a partire dal 2013) si applica anche ai salvaguardati con la conseguenza che - nel caso di specie - il diritto alla pensione viene perfezionato oltre la scadenza dell'indennità di mobilità.

Tuttavia l'inps ha precisato - nel messaggio numero 13343 del 13 Agosto 2012 (punto 2.1) - che "va poi evidenziata la particolare situazione, già segnalata in sede ministeriale, dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria che, per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti pensionistici, potrebbero perfezionare gli stessi oltre il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria. Al riguardo si precisa che, in esito agli approfondimenti ministeriali, è stato stabilito che, con specifici interventi, detti lavoratori, cessati entro il 31 dicembre 2011, rientreranno tra i destinatari della salvaguardia. Tali interventi non riguardano i lavoratori collocati in mobilità ordinaria e cessati dal 1° gennaio 2012."

Si ritiene pertanto che il lettore possa beneficiare di tale disposizione ed entrare all'interno della salvaguardia una volta che l'Inps adotterà gli "specifici interventi".


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Dovrei rientrare nel secondo decreto esodati che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.17 dei 21 gennaio 2013, come una dei 7.400 lavoratori ammessi alta prosecuzione volontaria dei contributi in base ad accordi stipulati prima del 4 dicembre 2011 e che perfezionano i requisiti per la pensione entro il 2014. Vorrei capire cosa significa l'espressione: «Ai lavoratori salvaguardatisi applicheranno i requisiti di accesso alla pensione precedenti l'entrata in vigore della riforma delle pensioni contenuta nel salva Italia di fine 2011 (Dl 20112011)». Vuol dire che mi basterà versare 40 anni di contributi e poi aspettare per la riscossione della pensione che si apra la vecchia finestra di 12-15 mesi? Al patronato non hanno saputo rispondermi. Dicono che bisogna aspettare una circolare ma per me sapere se devo pagare un anno in più di contributi oppure no. Maria Chiara da Verona

L'Inps ha pubblicato il messaggio numero 4678 del 18 Marzo 2013 esplicativo del decreto ministeriale dello scorso 8 ottobre 2012, pubblicato in Gazzetta il 21 gennaio scorso. Il messaggio precisa che entro il 6 Gennaio 2015 i contributori volontari dovranno aver perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico. In altri termini, la data del 6 gennaio 2015 deve essere intesa quale decorrenza massima della pensione (finestra mobile già trascorsa). La lettrice risulterà salvaguardata dunque se raggiunge i 40 anni di contributi entro ottobre 2013 e un'attesa di 12 più 2 mesi (finestra mobile) che non dovrà essere necessariamente coperta da contribuzione volontaria. 


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