Fisco

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Ho un assegno pari a 1250 euro lordi al mese e sono in pensione dal 2010. Ho letto che Renzi ha stanziato un bonus di 500 euro per noi da erogare ad Agosto. Spetta anche a me? Mario. Kamsin La risposta è negativa. I pensionati interessati dalla misura sono coloro che avevano un assegno ricompreso tra 3 e 6 volte il trattamento minimo nel 2011 o nel 2012 (cioè tra i 1405 euro e i 2810 euro lordi al mese nell'anno 2011, prima cioè di quando è scattato il blocco biennale dell'indicizzazione). Costoro, secondo quanto dichiarato dal Governo, riceveranno una somma una tantum variabile tra i 250 e i 750 euro dal 1° agosto ed una rivalutazione dell'assegno a partire dal 1° settembre che dovrebbe portare in tasca tra i 60 e 180 in piu' all'anno. Ulteriori dettagli saranno disponibili solo dopo la diffusione ufficiale del decreto legge adottato dal Governo.

Le cifre saranno erogate automaticamente dall'Inps senza necessità di dover compilare alcuna domanda specifica. Il lettore però, avendo un assegno inferiore a 3 volte il TM all'epoca, non riceverà nulla dall'attuale provvedimento in quanto il suo assegno è stato pienamente indicizzato all'inflazione durante il biennio 2012-2013.

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Zedde

Sono interessato all'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale. Volevo sapere quali sono le agevolazioni fiscali e tributarie che la legge riserva per l'acquisto della prima casa. In particolare è vero che ci sono delle imposte di registro ridotte? Di quanto? Mauro Kamsin L'acquisto della prima casa è agevolato con speciali riduzioni delle aliquote fiscali. Le agevolazioni "prima casa", consistono in imposte sull'acquisto inferiori rispetto allo standard, da poco modificate e ulteriormente ridotte a partire dal 1° gennaio 2014. Nel dettaglio: per gli acquisti da privati (o da imprese esenti da Iva) si paga l'imposta di registro del 2% (anziché del 9%) sul valore catastale del fabbricato, indipendentemente dal prezzo di vendita e con un minimo di mille euro; più imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro ciascuna (non si pagano invece l'imposta di bollo e le tasse ipotecarie, pali a 320 euro). Il beneficio non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1 (signorili), A8 (ville) o A9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico-artistico).

Per gli acquisti soggetti a Iva, come ad esempio quelli fatti dall'impresa costruttrice, si sconta un'Iva del 4% sul prezzo di vendita, al posto del 10% altrimenti previsto per gli immobili non di lusso, più imposte fisse (registro, ipotecaria e catastale) per 600 euro complessivi (200 euro ciascuna). Per beneficiare di queste agevolazioni l'immobile deve essere "non di lusso" secondo alteri stabiliti dal Dm 2 agosto 1969. Per intenderci, sono escluse le singole unità immobiliari con una superficie utile complessiva superiore a 240 mq (esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti auto), o le abitazioni unifamiliari con piscina di almeno 80 mq.

Per fruire delle agevolazioni sulla "prima casa" l'acquirente deve avere la residenza nel comune dove si trova l'immobile o impegnarsi a stabilirla entro 18 mesi dalla stipula dell'atto. Si può però comprare, pur senza esservi residenti, nel comune dove si studia o lavora; e se ci si trasferisce all'estero per lavoro, la casa può trovarsi nel comune dove ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui si dipende.

Zedde

Ho un immobile concesso in affitto a canone concordato ed il mio comune ha deliberato le aliquote sulla tasi lo scorso mese di Agosto. A Maggio non ho pagato nulla su indicazione del Caf a cui mi ero rivolto. Ora però vorrei sapere come mi dovrò comportare. Leggo che l'inquilino dovrà versare una parte dell'imposta ma se non lo fa ne dovrò rispondere io? Alfredo

Kamsin Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l' occupante sono titolari di un' autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Si ricorda infatti che i comuni dovranno ripartire il tributo tra inquilini e proprietari: i primi nella misura tra il 10 e il 30%, la restante parte a carico dei proprietari. In caso di abitazione principale la Tasi è comunque a carico del solo proprietario, che coincide con l’utilizzatore. Per le case in locazione invece il tributo va ripartito tra proprietario ed inquilino, ad eccezione delle detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi, per le quali la Tasi è dovuta dal solo possessore. Si tratta questa di un’obbligazione tributaria autonoma da quella del possessore, per cui non vi è alcuna solidarietà tra i due soggetti passivi: il proprietario non può pagare la quota dell’inquilino.

Zedde

Il mio comune ha deliberato a maggio un'aliquota Tasi del 2,0 per mille senza detrazioni. Al 16 giugno ho regolarmente pagato l'acconto nella misura del 50%. La scorsa settimana, però, ho letto che l'amministrazione comunale ha deciso un ulteriore aumento dello 0,5%, arrivando così al 2,5 per mille, sempre senza detrazioni. Come mi dovrò comportare? Gennaro

Kamsin Per il 2014, la Tasi si paga in tempi diversi, in base alla tempistica delle decisioni assunte dai comuni. In quelli che hanno deciso la misura delle aliquote e delle detrazioni con deliberazioni pubblicate sul portale del Mef entro il 31 maggio scorso, come nel caso indicato dal lettore, le scadenze sono 16 giugno e 16 dicembre. Quindi, chi rientra in questa casistica non è tenuto a rispettare il termine del 16 ottobre. Solo negli enti che hanno deciso le aliquote e le detrazioni entro il 10 settembre con le delibere pubblicate sul sito del Mef entro il 18 settembre, l'acconto dovrà essere pagato entro il 16 ottobre, mentre per il versamento del saldo deve essere effettuato entro il 16 dicembre. Se, invece, i comuni non hanno deciso neppure entro il 10 settembre con provvedimenti pubblicati entro il 18 settembre, la Tasi sarà da versare in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

Pertanto il lettore, nel caso specifico, non dovrà versare nulla entro il 16 ottobre. Dovrà, invece, versare il saldo a conguaglio entro il 16 dicembre. Se la seconda deliberazione è stata assunta dal comune entro il 10 settembre e pubblicata sul sito del Mef entro il 18 settembre, dovrà essere applicata l'aliquota del 2,5 per mille. In pratica, in questo caso, il conteggio della seconda rata dovrà essere effettuato nel seguente modo: 1) calcolare la Tasi dovuta per l'intero anno applicando il 2,5 per mille; 2) sottrarre dall'importo così ottenuto quello versato in acconto a giugno. La differenza rappresenta il saldo da versare entro il 16 dicembre.

Zedde

Sono proprietario di un immobile che si trova in un comune che ha di recente fissato l'aliquota Tasi. Non riesco però a capire se dovrò pagare subito oppure a dicembre. Non vorrei incappare nella varie sanzioni. Mi potete indicare cosa dovrò pagare. Franco

Kamsin La risposta è positiva. Il lettore dovrà presentarsi alla Cassa entro il prossimo 16 Ottobre. Per chi deve pagare l'acconto entro il 16 Ottobre il procedimento è analogo a quello dell'Imu in quanto i due tributi condividono la base imponibile. Pertanto: 1) per i fabbricati iscritti in catasto, occorre partire dalla rendita catastale rivalutata del 5%, cui andranno applicati i moltiplicatori previsti dalla normativa Imu (per le abitazioni il coefficiente è pari a 160); 2) per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applicherà, invece, il criterio del valore contabile definito dall'art. 5, comma 3, del dlgs 504/1992; 3) per le aree edificabili, dovrà farsi riferimento al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avuto riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In altri termini, nel caso di un immobile accatastato, si prende la rendita catastale, la si moltiplica per 1,05 e quindi per 1,6 ottenendo la base imponibile. Una volta determinata la base imponibile, ad essa andrà applicata l'aliquota e le eventuali detrazioni decise dal comune. Chi paga ad Ottobre dovrà dividere l'importo dovuto per due: la prima tranche si pagherà entro il 16 Ottobre, il restante 50% a dicembre.

Si ricorda che, invece, nei comuni che entro il 10 settembre non hanno deliberato le aliquote, la Tasi deve essere pagata in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. In tali casi, di norma occorre applicare l'aliquota base dell'1 per mille. Tuttavia per gli immobili diversi dall'abitazione principale, è necessario prima verificare qual è l'aliquota Imu applicabile: se essa è pari a 10,6 per mille la Tasi non è dovuta. Infatti, la legge prevede che la somma delle aliquote dei due tributi non possa superare i valori massimi previsti per l'Imu nel 2013 sulle diverse tipologie di immobili, ossia, come detto, il 10,6 per mille.

Zedde

Sono un inquilino di un immobile preso in locazione. Il locatore mi ha inviato un avviso in cui mi avverte circa la necessità di provvedere, per la mia quota, al pagamento dell'imposta comunale per i servizi indivisibili, la Tasi. A me sembra che, in qualità di conduttore, non sia tenuto al pagamento di tali imposte che, come tali, gravano sulla proprietà ma al Caf a cui mi sono rivolto la pensa diversamente e mi hanno detto che io dovrò pagare il 20%. Ma in tal caso il 20% si cosa? Dell'aliquota l'aliquota stabilita per la prima casa (in quanto ho la residenza nella casa affittata) oppure l'aliquota calcolata dal locatore? Il Comune non può azzerare l'importo dell'imposta sugli inquilini? Giovanni

Kamsin La risposta è negativa. La normativa prevede che il Comune possa porre a carico del detentore una quota compresa tra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare "complessivo" della Tasi dovuta per l'immobile; la restante parte rimane a carico dei proprietario. Il lettore dovrà quindi prendere visione delle delibere del proprio comune per comprendere la percentuale di imposta a suo carico. Non è quindi possibile per il Comune azzerare la quota a carico dell'inquilino, mantenendo l'obbligo di versamento solo a carico del proprietario.

Nel caso in cui l'inquilino utilizzi l'immobile come propria abitazione principale non è possibile utilizzare l'aliquota Tasi prevista per le abitazioni principali in proprietà, perché il tributo sull'immobile è unico e l'aliquota da utilizzare è quella del proprietario (comma 688 della legge 47/2013) laddove si fa riferimento alla percentuale dell'ammontare complessivo del tributo «determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale». Si ricorda, peraltro, che il comma 673 della legge 47/2013 prevede che in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal proprietario.

I termini di pagamento - Per il 2014, la Tasi si paga in tempi diversi, in base alla tempistica delle decisioni assunte dai comuni. In quelli che hanno deciso la misura delle aliquote e delle detrazioni con deliberazioni pubblicate sul portale del Mef entro il 31 maggio scorso, le scadenze sono 16 giugno e 16 dicembre. Quindi, chi rientra in questa casistica non è tenuto a rispettare il termine del 16 ottobre. Solo negli enti che hanno deciso le aliquote e le detrazioni entro il 10 settembre con provvedimenti pubblicati sul sito del Mef entro il 18 settembre, l'acconto dovrà essere pagato entro il 16 ottobre, mentre per il versamento del saldo deve essere effettuato entro il 16 dicembre. Se, invece, i comuni non hanno deciso neppure entro il 10 settembre con provvedimenti pubblicati entro il 18 settembre, la Tasi sarà da versare in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

Zedde

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