Fisco
Regime minimi 2012, le conseguenze per i soci della nuova ssrl
Se partecipo alla nuova SSRL sono escluso comunque dal regime dei minimi? Mi pare di aver capito che solo coloro che partecipano ad una società di persone siano esclusi. Qual'è la posizione? C'è una legge ufficiale che lo regola? Grazie.
Sulla questione è presente una piccola lacuna legislativa come correttamente osserva. Tuttavia l'articolo 1, comma 99, lett. d) legge 244/07 esclude dal regime dei minimi, tra l'altro, gli esercenti attivita' d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a societa' di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, ovvero a societa' a responsabilita' limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa (art. 116 Tuir).
Ritengo, per aderenza allo spirito della disciplina, che solo al superamento dei predetti requisiti dimensionali previsti in tema di Srl sia possibile attivare il regime dei minimi anche per il socio di una società semplificata a responsabilità limitata che esercenti attività di impresa.
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Aliquote Imu, i coefficienti di moltiplicazione
Gentilissimi, quali sono le aliquote Imu per gli immobili a partire dal 2012?
Ai sensi dell'art 13, Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli, il valore e' invece costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110.
L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento ma i comuni con deliberazione del consiglio comunale possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. Ci sono inoltre due ipotesi di riduzione per legge dell'aliquota. In particolare è disposta:
- la riduzione allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Tale misura di aliquota ridotta può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. Sulla prima casa spetta inoltre una detrazione pari a 200 euro, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Per i soli anni 2012 e 2013 è prevista una maggiorazione della suddetta detrazione per un ammontare pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimori abitualmente ed abbia la residenza anagrafica nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione non può superare l’importo massimo di 400 euro, al netto della detrazione di base;
- la riduzione allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Contribuenti minimi, l'imposta sostitutiva sara' del 5 per cento
Salve, volevo sapere a quanto ammonta l'imposta sostitutiva dal 1° Gennaio 2012 per il regime dei contribuenti minimi 2012. Grazie
L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista per i contribuenti minimi e' stata ridotta al 5 per cento a partire dal 1° Gennaio 2012 ai sensi dell'articolo 27, comma 1, Dl 98/2011. La previgente versione la fissava al 20 per cento.
Contribuenti minimi, i requisiti per l'accesso al beneficio
Sono titolare di una partita Iva e svolgo lavoro autonomo da oltre 10 anni nel campo artistico e letterario. Di questi tempi si tira la cinghia e vorrei pagare meno tasse. Il mio commercialista al riguardo mi ha consigliato di optare per il regime dei contribuenti minimi con talune agevolazioni che non ho ancora ben compreso. Posso farlo? Grazie, Piero
Non sembra possibile optare per tale regime. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, Dl 98/2011, faccio presente che il beneficio è riconosciuto, tra l'altro, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attivita', attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
Nel caso evidenziato posto che è stata svolta l'attività professionale nei tre anni antecedenti non sembra potersi applicare il regime dei minimi.
Detrazioni Imu, gli importi detraibili sulla prima casa
Salve volevo un chiarimento sulle detrazioni Imu per i figli. Vale solo per la prima casa o anche per le seconde case. A quanto ammonta l'importo detraibile?
Ricordo che ai sensi dell'art 13, comma 10 del Dl 210/2011 è previsto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, possono essere detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione spetta solo per l'abitazione principale (la "prima casa").
Solo per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista (di 200 euro) e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di euro 400.
I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Regime minimi 2012, l'acquisto di beni strumentali per l'esercizio dell'attivita'
Per essere inclusi nel regime dei minimi è necessario non aver effettuato acquisti di beni strumentali? Sono escluse le locazioni finanziarie? Alessandro da Roma
In linea generale sono incluse. In particolare il soggetto che richiede l'adesione ai minimi nel triennio solare precedente non deve effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.