Fisco
Gli incentivi all'assunzione sono soggetti a tassazione
Nel silenzio delle disposizioni normative chiedo conferma del fatto che l'incentivo all'assunzione di giovani (Dm 19/2010) di cui un'azienda ha fruito nel 2012 vada assoggettato a tassazione ai fini Irpef/Ires/Irap.In caso positivo, l'assoggettamento ad Irap è proporzionale alla deducibilità/indeducibilità del costo del lavoratore assunto? Sergio da Milano
La risposta è positiva. I contributi spettanti per legge sono sempre imponibili ai fini Irap, tranne che essi siano riferiti al costo del lavoro, componente parzialmente indeducibile dall'imposta regionale. In tal caso, i contributi sono "non imponibili", in rapporto alla quota indeducibile del costo del lavoro. Se si tratta di assunzioni di apprendisti, la deduzione dall'Irap è integrale, quindi saremmo di fronte ad un contributo correlato a componenti deducibili, dal che discende l'imponibilità. Se, invece, il contributo è erogato per l'assunzione di lavoratori dipendenti "ordinari" occorre considerare la quota deducibile.
Al riguardo la circolare 26/E del 16 luglio 2009, paragrafo 1.1. ha affermato che il contributo legale è tassabile nella misura di quanto è deducibile per il costo del dipendente assunto. Ai fini Ires/Irpef non vi sono motivi per ritenere detassato il contributo per cui esso rileva nella determinazione dell'imponibile.
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Bonus edilizio, sì al beneficio in caso di rifacimento di intonaci condominiali
In caso di rifacimento di intonaci come si ripartiscono le detrazioni del 50% sul recupero edilizio? Può usufruirne anche il privato per gli interventi di manutenzione ordinaria oppure solo il condominio? E in tal caso come ci si deve regolare? Gennaro da Roma
La risposta è negativa. Per gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati su un'abitazione, chi sostiene le spese non può detrarre dall'Irpef il 36-50% delle stesse. Si può richiedere, però, all'impresa di applicare in fattura l'Iva agevolata del 10%, al posto di quella del 21 per cento.
Se la tinteggiatura viene effettuata, invece, su parti comuni condominiali, i condòmini possono beneficiare della detrazione Irpef del 36% (50% per i pagamenti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013). Per gli interventi realizzati su parti comuni condominiali di edifici residenziali, nel bonifico di pagamento del fornitore deve essere indicato anche il codice fiscale del condominio, oltre alla "causale del versamento" e al "numero di partita Iva" o "codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato". Inoltre, va riportato anche il codice fiscale dell'amministratore o del condomino, che ha effettuato il pagamento.
L'amministratore di condominio deve rilasciare ai singoli proprietari una certificazione che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini del 36-50%, specificando la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino, in base ai millesimi.
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Tarsu 2013, con il distacco della "luce" è possibile non pagare la tassa sui rifiuti
Ho ereditato una casetta in collina, che ho cercato di vendere senza esito. Poiché, pur non abitata, era fonte di spese per consumi di elettricità, ne ho chiesto e ottenuto il distacco dalla rete. Mi domando se l'immobile sarà ancora soggetto al tributo Tarsu o se posso accedere a uno sconto, precisando al Comune la nuova situazione. Francesco da Mantova
Il lettore, con il distacco della somministrazione dell'energia elettrica, ha conseguito il diritto a non pagare più la tassa sui rifiuti, in quanto l'immobile s'intende "non occupato": il che produce il venir meno del presupposto della tassazione. Deve però presentare al Comune la denuncia di cessazione dell'occupazione, prevista e disciplinata dall'articolo 64, commi 3 e 4, del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507 («la cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata»). La dichiarazione va predisposta su modello da ritirare presso il Comune, ed è consigliabile corredarla di un certificato rilasciato dall'ente fornitore dell'energia elettrica attestante il distacco della fornitura.
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Equitalia, Il fermo del mezzo in comproprietà è illegittimo
Equitalia può disporre il fermo amministrativo di un automezzo in comproprietà tra due fratelli, anche se uno solo dei due è debitore verso Equitalia stessa? L'auto, oltretutto, serve a entrambi per lavorare. Damiano da Cervara
Il provvedimento di fermo, in quanto è interdittivo dell'uso del veicolo (articolo 214 del Codice della strada, approvato con Dlgs 30 aprile 1992, n. 285), colpisce non solo il fratello debitore di cartelle di pagamento esattoriali non pagate, ma anche l'altro fratello, che non è debitore. Quest'effetto - poiché preclude anche al non debitore il diritto di circolare - non è certamente quello perseguito dalla legge. Perciò la Commissione tributaria provinciale di Macerata, sezione I, con la sentenza 181 del 25 ottobre 2007, ha ritenuto «oggettivamente inapplicabile» il fermo di un veicolo comune a più proprietari, quando non tutti sono debitori verso l'agente della riscossione.
Alla luce di quest'orientamento giurisprudenziale, il provvedimento di fermo dovrebbe considerarsi illegittimo, e il fratello non debitore ne può chiedere la cancellazione dal Pra (pubblico registro automobilistico), previa citazione di Equitalia davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (non davanti alla commissione tributaria, posto che egli non agisce quale "contribuente"). Intanto, egli avrebbe il diritto di circolare, senza tema di incorrere nella sanzione da 770 a 3.086 euro, né nella confisca del veicolo (ex articolo 214, ultimo comma, del Codice della strada).
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Imu, l'esenzione irpef si verifica anche se l'immobile è concesso in comodato o inagibile
Ho un immobile dato in comodato d'uso gratuito ai miei figli. Volevo sapere se si verifica l'effetto sostitutivo rispetto all'Irpef. Gianni da Roma
La risposta è positiva. La sostituzione dell'Imu all'Irpef e alle relative addizionali dovute sui redditi fondiari si verifica se l'immobile non risulta locato (fabbricati) o affittato (terreni) a terzi, a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia utilizzato direttamente dal possessore, tenuto a disposizione per un utilizzo diretto solo eventuale o potenziale, concesso in comodato gratuito a terzi, oppure destinato alla locazione, ma di fatto sfitto.
Nel caso di immobile riconosciuto inagibile, dove la base imponibile è ridotta forfettariamente del 50% si verifica comunque l'effetto di sostituzione?
La circolare dell'Agenzia delle entrate 1° marzo 2013 n. 5/E (paragrafo 2.6) ha chiarito che per gli immobili inagibili l'Imu si applica su una base imponibile ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria (articolo 13, comma 3, Lettera b), del Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011), confermando che anche su di essi si verifica l'operatività della sostituzione dell'Irpef a opera del tributo comunale.
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Pannelli solari agevolabili ma con precisi limiti
Volevo approfittare degli incentivi per installare dei pannelli solari in casa. Posso usufruire della detrazione del 36-50%? Ci sono dei limiti? Dario da Bari
La risposta è positiva. L'installazione di pannelli fotovoltaici per produrre energia elettrica può rientrare nell'agevolazione fiscale del 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), ma l'articolo 9, comma 4, del decreto del ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (secondo conto energia), ha previsto che le «tariffe incentivanti» per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (articolo 6, decreto 19 febbraio 2007) e il premio aggiuntivo per gli «impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia» (articolo 7) non siano «applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale» sulle ristrutturazioni edilizie (circolare 46/E del 19 luglio 2007, risoluzione 207/E del 20 maggio 2008).
La detrazione del 36% (50% per i pagamenti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), invece, è cumulabile con lo scambio sul posto, che non è un incentivo ma una forma di remunerazione dell'energia ceduta alla rete. Nello scegliere tra le due agevolazioni, va considerato che la detrazione del 36-50% si ripartisce in 10 anni, mentre la tariffa incentivante è spalmata su 20 anni.
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