Fisco

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Sono un socio di una Srl e volevo sapere se ho obblighi di iscrizione nei confronti dell'Inps. Preciso che non svolgo attività di amministratore (è svolta da un soggetto regolarmente iscritto alla gestione separata) ma svolgo comunque attività lavorative all'interno della società. Nel caso di risposta positiva l'obbligo sussiste anche qualora gli utili non siano stati distribuiti? Arturo 

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In linea generale i soci di srl devono iscriversi alla gestione previdenziale se svolgono la loro attività in maniera abituale e prevalente all'interno della società. In tale circostanza questi dovranno pagare i contributi previdenziali sugli utili della società percepiti dai singoli soci indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati effettivamente o meno distribuiti.

Del resto la base imponibile dei soci lavoratori di srl è determinata dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili indipendentemente dalla diversa destinazione che l'assemblea ha riservato; quindi anche nel caso in cui questi non siano stati distribuiti concretamente ai soci.


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Salve, volevo sapere se è possibile fruire del bonus mobili per gli interventi di riqualificazione energetica che ho eseguito nel mio appartamento. Lucio

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La risposta è negativa. Attualmente chi sostiene spese per la riqualificazione energetica degli edifici con relativa detrazione dall'IRPEF pari al  65% non può usufruire della detrazione per mobili ed elettrodomestici. Secondo infatti quanto precisato dalla circolare delle Entrate 11/E/2014 gli interventi finalizzati al risparmio energetico, che beneficiano della maggiore detrazione del 65%, non possono costituire presupposto per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici".

Anche nella circolare n.29 del 2013 era stato precisato che  “i soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale sono  i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili”.


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Lo scorso ottobre ho stipulato un contratto di locazione per un appartamento ad uso privato di quattro anni più 4 con decorrenza dal primo novembre 2013. Tutto in regola se non fosse che ora il conduttore mi comunica che intende recedere dal contratto per gravi motivi con effetto tra sei mesi in quanto l'immobile non gli serve più per motivi di lavoro. Premetto che sono infuriato per questa comunicazione anche perché ho rinunciato ad altre richieste di locazione. Volevo sapere se è legittimo tutto ciò e se posso ottenere il risarcimento dei danni. Nando

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Se le parti non hanno pattuito diversamente, nel contratto di locazione a canone libero (articolo 2, comma 1, legge 431/1998) con durata di 4 anni più 4 si applica l'articolo 3 ultimo comma della legge citata che dispone che il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto dando comunicazione al locatore con preavviso di almeno sei mesi.

Il locatore nel caso di specie deve verificare prima di tutto se i motivi indicati dall'inquilino, che vanno precisati nella lettera di recesso, siano effettivamente gravi e dunque tali da attivare la fattispecie sopra esposta.

Sulla questione è stato piu' volte precisato dalla giurisprudenza che costituiscono gravi motivi il trasferimento della sede di lavoro imposto dal datore di lavoro al prestatore-inquilino. In generale deve trattarsi di motivi indipendenti dalla volontà dell'inquilino, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo.

Qualora il recesso dell'inquilino sia sorretto da tali giustificazione deve intendersi legittimo e, pertanto, il locatore non avrà diritto al risarcimento del danno ma solo alla corresponsione dei canoni per il periodo di preavviso.


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Sono un dipendente di un'azienda metalmeccanica che ha previsto il ricorso a contratti di solidarietà per contrastare la crisi del settore alla quale siamo sottoposti. Volevo sapere se maturo ferie e permessi per intero oppure se la fruizione delle ferie e permessi nell'ambito di un contratto di solidarietà sarà diverso rispetto ai contratti regolari. Dario

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Si ricorda che in linea generale la modalità di fruizione delle ferie e permessi nell'ambito dei contratti di solidarietà vieni definita negli accordi sindacali. Si consiglia pertanto al lettore di rivolgersi al proprio sindacato per conoscere le modalità di fruizione delle ferie e permessi nel caso di specie.

Qualora non sussista un accordo sindacale la Corte di  Cassazione con la sentenza numero 10205 del 1991 ha stabilito che il diritto al godimento delle ferie presuppone la oggettiva esigenza del recupero delle energie psicofisiche spese nell'effettiva prestazione lavorativa del dipendente ma non può essere suscettibile di riduzione proporzionale alle ore non lavorate in relazione alle situazione di lavoratori in cassa integrazione con l'orario di lavoro ridotto. Pertanto per l'attività lavorativa, ancorchè tutto in parte ad orario ridotto, spetta ai lavoratori il diritto al periodo di ferie retribuite come contrattualmente previsto.


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Sono stato assunto come lavoratore a termine, con un contratto a tempo determinato che scadeva il 31 Luglio 2014. La pizzeria che mi ha assunto ha avuto un calo di fatturato ed ora mi ha licenziato inviandomi una lettera nella quale si fa riferimento ad una giusta causa oggettiva. In pratica con il calo del fatturato dovuto a questa "benedetta" crisi, si sono trovati costretti a licenziarmi. Il tutto è successo a Gennaio;     Ora però la stessa pizzeria ha riassunto un altro dei lavoratori che era stato con me licenziato, io invece sono a spasso.

Vorrei sapere se esiste un concetto di giusta causa oggettiva e se si,  il mio datore poteva licenziarmi con un contratto a termine? Damiano

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La risposta è negativa. L'articolo 2119 cc. prevede sul tema dei licenziamenti per giusta causa, che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato o, senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto. 

Non è invece possibile nel rapporto a tempo determinato effettuare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come pare concretizzarsi nel caso evidenziato dal lettore. In altri termini nel contratto a tempo determinato l'unica forma di recesso ammessa è la giusta causa che tuttavia non attiene al caso in questione.
Il lettore dovrà pertanto rivolgersi ad un legale per la tutela della sua posizione.

Sto per acquistare ed installare un impianto di condizionamento a pompa di calore. Volevo sapere se questo fruisce della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edili. Inoltre c'è l'Iva agevolata? Quali operazioni devo compiere per il bonus? Carlo

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La risposta è positiva. L'installazione di un nuovo condizionatore fruisce sia della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie se il nuovo impianto è a pompa di calore (e non solo per il raffreddamento), che della riduzione dell'aliquota Iva dal 20 al 10 per cento.

La detrazione del 50%, commisurata a un importo massimo di 96mila euro, infatti (sino al 31 dicembre 2014) si rende applicabile anche agli interventi di risparmio energetico con particolare riguardo, all'installazione di impianti basati sul l'impiego di fonti rinnovabili di energia e anche in assenza di opere edilizie tra i quali, rientra anche l'installazione o sostituzione del condizionatore.

Per il conseguimento del bonus oltre a effettuare il bonifico "parlante", normalmente richiesto per la detrazione, il contribuente deve farsi rilasciare dall'installatore una dichiarazione di conformità dell'impianto al conseguimento del risparmio energetico (da conservare per eventuali richieste di chiarimenti del fisco). Si tratta della semplice dichiarazione di conformità dell'impianto a norma di legge che in genere viene sempre rilasciata dall'installatore ad integrazione della certificazione del produttore sulle caratteristiche dell'impianto.

Per la riduzione dell'Iva, che comunque risulta tra le spese detraibili ai fini del 50%, le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria rientrano tra i beni significativi di cui al Dm 29 dicembre 1999: si applica l'aliquota Iva del 10% per le prestazioni di installazione e per l'acquisto dei materiali utilizzati diversi dai condizionatori, mentre per l'acquisto dei condizionatori l'Iva al 10% si applica solo sino a concorrenza del valore della manodopera e degli altri materiali. Per la parte eccedente di valore si applica l'Iva al 22%.

A determinate condizioni si rende applicabile in alternativa, la detrazione del 65% (importo massimo detraibile sempre in 10 anni pari a 30mila euro) ma solo se il condizionatore sostituisce integralmente o parzialmente l'impianto di riscaldamento preesistente. Il 65%, oltre che per gli edifici residenziali posseduti da persone fisiche, si applica anche per gli interventi eseguiti su edifici non abitativi (uffici - negozi - capannoni) e anche se posseduti da imprese e società. 


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