Fisco
Rc Auto, costa caro circolare con l'assicurazione scaduta o il tagliando falso
Volevo sapere cosa si rischia circolando con un veicolo con l'assicurazione scaduta o falsa. E' vero che è prevista la confisca del mezzo? Gianfranco da Napoli
L'articolo 193 del Codice della strada prevede una sanzione pecuniaria da 841 a 3.366 euro, ma c'è ben altro: quando la violazione viene contestata su strada, il veicolo deve cessare immediatamente la circolazione ed è quindi affidato al proprietario (o al conducente) in qualità di custode, con l'obbligo di trasferirlo in condizioni di sicurezza in un luogo non soggetto a pubblico passaggio. In pratica, si deve pagare un carro attrezzi fino a un'autorimessa o un altro luogo privato. In caso di rifiuto farsi carico della custodia, scatta una multa di 1.818 euro, oltre alla sospensione della patente da uno a tre mesi.
Una volta rilevata l'infrazione, il proprietario del veicolo può esercitare alcune opzioni. Importante, ad esempio, la data di scadenza della polizza: se si rende operativa la copertura entro 15 giorni dal termine di cui all'articolo 1901 del codice civile, la sanzione amministrativa iniziale sarebbe ridotta del 75%. La stessa riduzione è prevista qualora, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, il proprietario esprima la volontà di procedere alla demolizione del veicolo e, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provveda alla demolizione e alla radiazione del veicolo. Se nessuna di queste soluzioni fosse percorribile, si dovrà, entro 60 giorni, provvedere al pagamento della sanzione, alla copertura assicurativa del veicolo per almeno sei mesi e alle spese di prelievo, trasporto e custodia, onde ottenere la restituzione del mezzo. In caso contrario, sarà sottoposto a confisca.
Più severo il trattamento previsto qualora il trasgressore venisse trovato in possesso di documenti assicurativi falsi o contraffatti: confisca del veicolo e, per il responsabile della falsificazione, sospensione della patente per un anno. Si è di fronte inoltre ad un reato, punibile a querela di parte, con la reclusione da sei mesi a tre anni (articolo 485 Codice penale), con la riduzione della pena di un terzo laddove si ravvisasse un semplice uso dell'atto falso, senza concorso nell'attività di contraffazione. Laddove infine il proprietario avesse acquistato i documenti falsi, sarebbe ipotizzabile il reato di ricettazione.
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Per l'apertura di un Bed and Breakfast non e' richiesto l'ok del condominio
Vorrei adibire il mio appartamento a bed & breakfast. Il mio amministratore di condominio dice che ho bisogno di un ok da parte dell'assemblea ma a me mi sembra eccessivo. Come stanno le cose? Francesco da Ragusa
Il condomino che intende avviare un'attività di bed and breakfast non deve richiedere alcuna autorizzazione all'assemblea condominiale, né depositare autorizzazioni di questo genere al Comune al momento dell'avvio.
Il proprietario dell'appartamento deve però verificare che il proprio regolamento condominiale non contenga comunque divieti di svolgere un'attività di bed and breakfast (o un'attività a esso riconducibile, come pensione a affittacamere). Sulla prima questione si è espressa la Corte costituzionale con sentenza numero 369 del 14 novembre 2008, dichiarando l'incostituzionalità di una norma della Regione Lombardia che subordinava l'apertura di un bed and breakfast all'autorizzazione dell'assemblea condominiale.
La Corte costituzionale ha evidenziato come i rapporti tra condomini siano regolati dal Codice civile, norma di rango statale. Una legge regionale non può quindi intervenire assegnando all'assemblea dei condomini poteri ulteriori a quelli stabiliti dal Codice civile. Con l'occasione, la Corte ha anche ricordato che non si possono «porre limitazioni alla sfera di proprietà dei singoli condomini, a meno che le predette limitazioni non siano specificatamente accettate o nei singoli atti d'acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio.
È quindi necessario che le eventuali limitazioni (ad esempio il non adibire il proprio appartamento a bed and breakfast) siano contenute nei regolamenti di condominio di natura contrattuale, cioè in quelli predisposti dai costruttori dell'immobile prima della vendita dei singoli appartamenti (ed espressamente richiamati negli atti di vendita), oppure in quelli approvati e sottoscritti da tutti i condomini.
- Sulla seconda questione si segnalano alcune sentenze (Tribunale Torino, 13 ottobre 2009 e Cassazione, 23 ottobre 2010, numero 26087) che hanno parificato l'attività del b&b a quella di affittacamere e pensione e quindi hanno ritenuto applicabile il divieto contenuto nei regolamenti condominiali di natura contrattuale, anche se l'attività di bed and breakfast non era espressamente citata.
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Dichiarazione dei redditi, la cedolare secca non esenta da Unico
Sono residente all'estero (iscritto anche all'AIRE) ma sono proprietario di un immobile a roma che ho dato in affitto applicando il regime della cedolare secca. Volevo sapere se sono tenuto ad effettuare la dichiarazione dei redditi in Italia. Preciso che non ho altri redditi in Italia e pago la cedolare con il modello F24. Guido Alberto da New York
L'esclusivo possesso di reddito da locazione di fabbricati, assoggettato al regime della cedolare secca, non costituisce un motivo di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (a differenza di quanto riconosciuto in ipotesi di solo possesso di immobili non locati, a seguito dell'entrata in vigore dell'Imu).
Pertanto, ancorché la cedolare si configuri come imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, occorre provvedere alla presentazione di Unico Pf 2013 compilando nel quadro RB (verosimilmente per finalità di "monitoraggio") sia la sezione I, ove vanno indicati i dati dell'immobile (in particolare, va barrata la casella di colonna li, "cedolare secca"), che la sezione II, per l'indicazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione (si rinvia, in tal senso, alle istruzioni riportate a pagina 26 di Unico).
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Pagamento in contanti, quando il frazionamento è ammissibile
Sto per pagare la mia polizza auto. La polizza costa 700 euro a semestre: l'assicurazione mi dice che l'importo annuale supera 1.000 euro e quindi non posso pagarla in contanti. È così? Francesco - Milano
L'articolo 49 del Dlgs n. 231/2007 , ripetutamente modificato dal legislatore, da ultimo con il Dl 201/2011 vieta il trasferimento di denaro contante ed i titoli al portatore di valore pari o superiore a mille euro effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi; per importi pari o superiori ai mille euro è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come carte di credito, bancomat, bonifici bancari e assegni. La norma vieta inoltre il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore di valore pari o superiore ai 1.000 euro tra soggetti diversi anche quando è effettuato con più pagamenti per importi inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati.
Il ministero dell'Economia e delle finanze, con la nota interpretativa protocollo 6533 del 12 Giugno 2008 ha tuttavia precisato che i pagamenti in contanti, singolarmente di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge, ma cumulativamente di ammontare superiore, non rappresenterebbero operazioni illecite se il frazionamento fosse connaturato all'operazione stessa (ad esempio nel contratto di somministrazione) oppure fosse la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti.
Pertanto, se nel contratto di assicurazione è stato stabilito che il pagamento del premio assicurativo debba avvenire in rate semestrali dell'importo di 700 euro ciascuna tali pagamenti possono anche essere effettuati in contanti senza violare il divieto di cui all'articolo 49, Dlgs 231/2007.
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Le spese antincendio seguono la ripartizione generale
Come vanno suddivise le spese per il rilascio del certificato prevenzione incendi (Cpi)? dobbiamo ripartite secondo i millesimi generali della proprietà o secondo quelli specifici delle autorimesse e dei corselli? Paolo Maria Brera da Cremona
La ripartizione delle spese per le opere di prevenzione incendio dev'essere fatta secondo i principi generali. Quando le opere riguardino tutto l'edificio (ad esempio, installazione o riparazione di idranti, installazione di estintori eccetera), le relative spese devono essere ripartite a carico di tutti i condomini in base alla tabella millesimale di proprietà. A parte gli interventi sulle proprietà esclusive - per i quali le spese sono accollate ai singoli condomini - la ripartizione delle spese deve comunque essere fatta alla stregua del regolamento condominiale.
Per quanto concerne le autorimesse e i box, le spese sono ripartite a carico dei soli condomini proprietari dei posti macchina o box. In materia, vale la pena di segnalare la sentenza della Cassazione 22 giugno 1995, n. 7077, per la quale «in tema di condominio di edifici il principio di proporzionalità tra spese ed uso di cui al comma 2 dell'articolo 1123 del Codice civile, secondo cui (salva contraria convenzione) le spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio sono ripartite, qualora si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, in proporzione dell'uso che ciascuno può farne, esclude che le spese relative alla cosa che in alcun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, può servire ad uno o più condomini possano essere poste anche a carico di questi ultimi». Nella specie, si trattava delle spese di installazione delle porte tagliafuoco dell'atrio comune nel quale si aprivano le porte di alcune autorimesse in proprietà esclusiva di singoli condomini, secondo le prescrizioni della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e del D.M. 16 febbraio 1982)».
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Disabili, quali sono le agevolazioni fiscali per le automobili
A seguito di un incidente stradale, mia figlia è disabile al 100%. Volevo sapere come quali benefici spettano alle automobili dei disabili: in particolare è possibile riusufruire dei benefici in caso di cambio di vettura entro 3 anni a causa di esportazione? In altri termini e' possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il prima veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra? Francesco
Ai sensi dell'articolo 8 della legge numero 449 del 1997 i benefici fiscali per la mobilità dei disabili possono essere ottenuti per un solo veicolo dal disabile proprietario del veicolo oppure dal familiare che ha fiscalmente a carico il disabile.
I benefici riconosciuti sono ai fini dell'Irpef, la detrazione del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto dei veicoli adattati in funzione delle loro ridotte o impedite capacità motorie permanenti, nei limiti di un importo di 35 milioni (18.075,99 euro); ai fini Iva, l'applicabilità dell'aliquota Iva ridotta del 4% in relazione all'acquisto di detti veicoli adattati, di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, nonché sulle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli anche non nuovi di fabbrica e sulle cessioni dei relativi accessori e strumenti. Infine è previsto il beneficio dell'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione (l'Ipt). Si ricorda che tali benefici si applicano una sola volta nel corso dei quattro anni dalla data di acquisto dell'auto.
Si possono riottenere solo se il primo veicolo, precedentemente acquistato, viene cancellato dal Pra (pubblico registro automobilistico) per demolizione o per furto. Non è possibile fruire nuovamente dei benefici se il veicolo viene cancellato dal Pra per esportazione poichè si tratta di una vendita del bene.