Fisco

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Volevo sapere cosa si rischia circolando con un veicolo con l'assicurazione scaduta o falsa. E' vero che è prevista la confisca del mezzo? Gianfranco da Napoli 

L'articolo 193 del Codice del­la strada prevede una sanzione pecuniaria da 841 a 3.366 euro, ma c'è ben altro: quando la vio­lazione viene contestata su stra­da, il veicolo deve cessare im­mediatamente la circolazione ed è quindi affidato al proprieta­rio (o al conducente) in qualità di custode, con l'obbligo di tra­sferirlo in condizioni di sicurez­za in un luogo non soggetto a pubblico passaggio. In pratica, si deve pagare un carro attrezzi fino a un'autorimessa o un altro luogo privato. In caso di rifiuto farsi carico della custodia, scatta una multa di 1.818 euro, ol­tre alla sospensione della paten­te da uno a tre mesi.

Una volta rilevata l'infrazio­ne, il proprietario del veicolo può esercitare alcune opzioni. Importante, ad esempio, la data di scadenza della polizza: se si rende operativa la copertura en­tro 15 giorni dal termine di cui all'articolo 1901 del codice civi­le, la sanzione amministrativa iniziale sarebbe ridotta del 75%. La stessa riduzione è prevista qualora, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, il proprietario esprima la volon­tà di procedere alla demolizio­ne del veicolo e, previa autoriz­zazione dell'organo accertato­re, provveda alla demolizione e alla radiazione del veicolo. Se nessuna di queste soluzioni fos­se percorribile, si dovrà, entro 60 giorni, provvedere al paga­mento della sanzione, alla co­pertura assicurativa del veico­lo per almeno sei mesi e alle spe­se di prelievo, trasporto e custo­dia, onde ottenere la restituzio­ne del mezzo. In caso contrario, sarà sottoposto a confisca.

Più severo il trattamento pre­visto qualora il trasgressore ve­nisse trovato in possesso di do­cumenti assicurativi falsi o con­traffatti: confisca del veicolo e, per il responsabile della falsifi­cazione, sospensione della pa­tente per un anno. Si è di fronte inoltre ad un reato, puni­bile a querela di parte, con la re­clusione da sei mesi a tre anni (articolo 485 Codice penale), con la riduzione della pena di un terzo laddove si ravvisasse un semplice uso dell'atto falso, senza concorso nell'attività di contraffazione. Laddove infine il proprietario avesse acquista­to i documenti falsi, sarebbe ipotizzabile il reato di ricetta­zione.


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Vorrei adibire il mio appartamento a bed & breakfast. Il mio amministratore di condominio dice che ho bisogno di un ok da parte dell'assemblea ma a me mi sembra eccessivo. Come stanno le cose? Francesco da Ragusa

Il condomino che intende avviare un'attività di bed and breakfast non deve richiedere alcuna autorizzazione all'as­semblea condominiale, né de­positare autorizzazioni di que­sto genere al Comune al mo­mento dell'avvio. 

Il proprietario dell'apparta­mento deve però verificare che il proprio regolamento condominiale non contenga comunque divieti di svolgere un'attività di bed and bre­akfast (o un'attività a esso ri­conducibile, come pensione a affittacamere). Sulla prima questione si è espressa la Corte costituziona­le con sentenza numero 369 del 14 novembre 2008, dichia­rando l'incostituzionalità di una norma della Regione Lom­bardia che subordinava l'apertura di un bed and breakfast al­l'autorizzazione dell'assem­blea condominiale.

La Corte costituzionale ha evidenziato come i rapporti tra condomini siano regolati dal Codice civile, norma di rango statale. Una legge regio­nale non può quindi interveni­re assegnando all'assemblea dei condomini poteri ulteriori a quelli stabiliti dal Codice ci­vile. Con l'occasione, la Corte ha anche ricordato che non si possono «porre limitazioni al­la sfera di proprietà dei singoli condomini, a meno che le pre­dette limitazioni non siano specificatamente accettate o nei singoli atti d'acquisto o me­diante approvazione del rego­lamento di condominio.

È quindi necessario che le even­tuali limitazioni (ad esempio il non adibire il proprio appar­tamento a bed and breakfast) siano contenute nei regola­menti di condominio di natu­ra contrattuale, cioè in quelli predisposti dai costruttori dell'immobile prima della ven­dita dei singoli appartamenti  (ed espressamente richiamati negli atti di vendita), oppure in quelli approvati e sottoscrit­ti da tutti i condomini.

Sulla seconda questione si segnalano alcune sentenze (Tribunale Torino, 13 ottobre 2009 e Cassazione, 23 ottobre 2010, numero 26087) che hanno pari­ficato l'attività del b&b a quel­la di affittacamere e pensione e quindi hanno ritenuto appli­cabile il divieto contenuto nei regolamenti condominiali di natura contrattuale, anche se l'attività di bed and breakfast non era espressamente citata.

 


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Sono residente all'estero (iscritto anche all'AIRE) ma sono proprietario di un immobile a roma che ho dato in affitto applicando il regime della cedolare secca. Volevo sapere se sono tenuto ad effettuare la dichiarazione dei redditi in Italia. Preciso che non ho altri redditi in Italia e pago la cedolare con il modello F24. Guido Alberto da New York

L'esclusivo possesso di reddito da locazione di fabbricati, assoggettato al regime della cedolare secca, non costituisce un motivo di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (a differenza di quanto riconosciuto in ipotesi di solo possesso di immobili non locati, a seguito dell'entrata in vigore dell'Imu).
Pertanto, ancorché la cedolare si configuri come imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, occorre provvedere alla presentazione di Unico Pf 2013 compilando nel quadro RB (verosimilmente per finalità di "monitoraggio") sia la sezione I, ove vanno indicati i dati dell'immobile (in particolare, va barrata la casella di colonna li, "cedolare secca"), che la sezione II, per l'indicazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione (si rinvia, in tal senso, alle istruzioni riportate a pagina 26 di Unico).


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Sto per pagare la mia polizza auto. La polizza costa 700 euro a semestre: l'assicurazione mi dice che l'importo annuale supera 1.000 euro e quindi non posso pagarla in contanti. È così? Francesco - Milano

L'articolo 49 del Dlgs n. 231/2007 , ripetutamente modificato dal legislatore, da ultimo con il Dl 201/2011 vieta il trasferimento di denaro contante ed i titoli al portatore di valore pari o superiore a mille euro effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi; per importi pari o superiori ai mille euro è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come carte di credito, bancomat, bonifici bancari e assegni. La norma vieta inoltre il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore di valore pari o superiore ai 1.000 euro tra soggetti diversi anche quando è effettuato con più pagamenti per importi inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati.

Il ministero dell'Economia e delle finanze, con la nota interpretativa protocollo 6533 del 12 Giugno 2008 ha tuttavia precisato che i pagamenti in contanti, singolarmente di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge, ma cumulativamente di ammontare superiore, non rappresenterebbero operazioni illecite se il frazionamento fosse connaturato all'operazione stessa (ad esempio nel contratto di somministrazione) oppure fosse la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti.
Pertanto, se nel contratto di assicurazione è stato stabilito che il pagamento del premio assicurativo debba avvenire in rate semestrali dell'importo di 700 euro ciascuna tali pagamenti possono anche essere effettuati in contanti senza violare il divieto di cui all'articolo 49, Dlgs 231/2007. 


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Come vanno suddivise le spese per il rilascio del certificato prevenzione incendi (Cpi)? dobbiamo ripartite secondo i millesimi generali della proprietà o secondo quelli specifici delle autorimesse e dei corselli? Paolo Maria Brera da Cremona

La ripartizione delle spese per le opere di pre­venzione incendio dev'essere fatta secondo i principi generali. Quando le opere riguardino tutto l'edificio (ad esempio, installazione o ripara­zione di idranti, installazione di estintori eccetera), le relative spese devono essere ripartite a carico di tutti i condomini in base alla tabella millesimale di proprietà. A parte gli interventi sulle proprietà esclusive - per i quali le spese sono accollate ai sin­goli condomini - la ripartizione delle spese deve comunque essere fatta alla stregua del regolamento condominiale.

Per quanto concerne le autorimesse e i box, le spese sono ripartite a carico dei soli condomini proprieta­ri dei posti macchina o box. In materia, vale la pena di segnalare la sentenza della Cassazione 22 giugno 1995, n. 7077, per la quale «in tema di condominio di edifici il principio di proporzionalità tra spese ed uso di cui al comma 2 dell'articolo 1123 del Codice civile, secondo cui (salva contraria convenzione) le spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio sono ripartite, qualora si tratti di cose destinate a servire i condomini in misu­ra diversa, in proporzione dell'uso che ciascuno può farne, esclude che le spese relative alla cosa che in alcun modo, per ragioni strutturali o attinen­ti alla sua destinazione, può servire ad uno o più condomini possano essere poste anche a carico di questi ultimi». Nella specie, si trattava delle spese di installazione delle porte tagliafuoco dell'atrio comune nel quale si aprivano le porte di alcune autori­messe in proprietà esclusiva di singoli condomini, secondo le prescrizioni della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e del D.M. 16 febbraio 1982)».


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A seguito di un incidente stradale, mia figlia è disabile al 100%. Volevo sapere come quali benefici spettano alle automobili dei disabili: in particolare è possibile riusufruire dei benefici in caso di cambio di vettura entro 3 anni a causa di esportazione?  In altri termini e' possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il prima veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra? Francesco

Ai sensi dell'articolo 8 della legge numero 449 del 1997 i benefici fiscali per la mobilità dei disabili possono essere ottenuti per un solo veicolo dal disabile proprietario del veicolo oppure dal familiare che ha fiscalmente a carico il disabile.

I benefici riconosciuti sono ai fini dell'Irpef, la detrazione del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto dei veicoli adattati in funzione delle loro ridotte o impedite capacità motorie permanenti, nei limiti di un importo di 35 milioni (18.075,99 euro); ai fini Iva, l'applicabilità dell'aliquota Iva ridotta del 4% in relazione all'acquisto di detti veicoli adattati, di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, nonché sulle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli anche non nuovi di fabbrica e sulle cessioni dei relativi accessori e strumenti. Infine è previsto il beneficio dell'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione (l'Ipt). Si ricorda che tali benefici si applicano una sola volta nel corso dei quattro anni dalla data di acquisto dell'auto.

Si possono riottenere solo se il primo veicolo, precedentemente acquistato, viene cancellato dal Pra (pubblico registro automobilistico) per demolizione o per furto. Non è possibile fruire nuovamente dei benefici se il veicolo viene cancellato dal Pra per esportazione poichè si tratta di una vendita del bene.

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