Ottava salvaguardia [Discussione Unificata]
- Nicola54
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''Qui invece in una domanda che feci circa un mese fa mi è stato risposto "negativo" ..
È cambiato qualcosa nel frattempo o c'è ancora una gran confusione...?''.
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Non può esserci confusione.L'incremento dovuto alla speranza di vita è applicabile per coloro che abbiano presentato istanza di ottava salvagurdia e che maturano i requisiti ante Fornero con le quote.
Cioè:
dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 era in vigore quota 97,3 con almeno 35 anni di contributi e almeno 61 anni e tre mesi d'età;
dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 era in vigore quota 97,6 con almeno 35 anni di contributi e almeno 61 anni e sette mesi d'età;
dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 è in vigore quota 98,0 con almeno 35 anni di contributi e almeno 62 anni d'età.
Pertanto o lei non ha ben compreso cosa abbia detto Durigon, o meno probabile per il ruolo che ricopre, si è spiegato male il Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Non mi risulta che sia stato modificato il comma 12 dell'art. 24 della legge n. 214/2011(legge Fornero) che così recita:
''12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, (...), trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni e integrazioni.''.
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- Germana1
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- adrobe
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Luckysa ha scritto: Questa sera è intervenuto alla trasmissione Dritto e Rovescio ,Claudio Durigon (Sottosegretario Ministero del lavoro e Politiche Sociali)ha confermato che il blocco dell'aspettativa di vita è estesa a tutti compresa l'ottava salvaguardia..
Qui invece in una domanda che feci circa un mese fa mi è stato risposto "negativo" ..
È cambiato qualcosa nel frattempo o c'è ancora una gran confusione...?
Grazie ancora per una vostra risposta..
E' sempre stato detto che l'adeguamento dell'aspettativa di vita avrebbe riguardato solo chi beneficiava dell'ottava salvaguardia tramite il sistema delle quote, con relativo quorum raggiunto più avanti, mediante versamenti volontari protratti nel tempo. Questo perchè a partire dal 2019 era stata prevista la variazione del quorum, da 97,6 a 98. Non so però se negli ultimissimi tempi ci siano state modifiche in tal senso da parte del legislatore.
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- Luckysa
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Qui invece in una domanda che feci circa un mese fa mi è stato risposto "negativo" ..
È cambiato qualcosa nel frattempo o c'è ancora una gran confusione...?
Grazie ancora per una vostra risposta..
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- Germana1
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- fiorella62
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Nicola54 ha scritto: Signora Fiorella,
i requisiti per i lavoratori in mobilità ai fini dell'accesso alla ottava salvaguardia sono:
1)collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223;
2)accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011,ovvero nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate, anche senza questa data di scadenza, ma a patto che l'attivazione delle procedure concorsuali sia antecedente alla data di licenziamento;
3)cessazione dell’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014;
4)perfezionamento dei requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 , entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.Per computare questo periodo, che è di fondamentale importanza, può calcolare la proroga per i soli periodi lavorati entro il 31 dicembre 2016;
5)si può maturare i requisito dei 40 anni con versamento di contributi volontari,ovvero con attività lavorativa a tempo determinato che sospende, ma non estingue la mobilità.
Ma da quanto scrive lei è in possesso di tutti i requisiti sopra elencati.
Pertanto non sono in grado di spiegarle i motivi del diniego da parte dell'INPS.
Provi a comunicarmi, anche se già lo ha fatto, i seguenti dati:
1)data fine mobilità originaria;
2)data fine mobilità aggiungendo le interruzioni entro il 31 dicembre 2016;
3)anni e settimane di contributi alla data di cui al punto precedente.
Buonasera Nicola,
1) scadenza mobilità originaria 27.06.2018;
2) fine mobilità aggiungendo solo le interruzioni dal 01.11.2014 al 31.12.2016= 26 mesi arriviamo a 27.08.2020.
3) dal 01.07.1982 al 31.12.2016 abbiamo 34 anni e 25 settimane totale 1793 settimane.
grazie
F.
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