cumulo casse professionali
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Abdalonimus ha scritto: Dimenticavo di specificare: congelamento dei requisiti al 2018 limitatamente per 'coloro che hanno titolo per l'applicazione di una delle misure di salvaguardia'...
si, appunto abd....l'inciso contenuto nel 195 è riservato agli esodati, a cui viene esteso il beneficio del cumulo
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Abdalonimus ha scritto: Correggetemi se sbaglio: il comma 195 della 232/2016 (quello che introduce da gennaio 2017 la norma del cumulo nella versione che tutti conosciamo...) citato nella mail correggeva a sua volta la legge 24 dicembre 2012, n.228 e conteneva due punti: a) e b).
Ora, a quanto pare, il punto b) potrebbe essere modificato. Riporto i due punti b) in questione: quello di una anno fa, che già conosciamo, e quello contenuto nella mail (che potrebbe essere la versione che d'ora in entrerà in vigore):
No Abd, il congelamento è riservato agli esodati....se rileggi con più attenzione è come se nel testo originale del comma 195 ci fosse un unico enorme inciso, che estende appunto agli esodati, le possibilità di cumulare....ma rimarco la natura del linguaggio, davvero "cavernoso"...tutto può essere infilato così se non spalanchiamo gli occhi
punto b) originale:
...b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La predetta facolta' puo' essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianita' contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per la liquidazione dei trattamenti per inabilita' e ai superstiti di assicurato deceduto».
proposta di modifica del punto b)
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente «La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici per rientrare fra coloro che hanno titolo per l'applicazione di una delle misure di salvaguardia, ovvero abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita congelati ai valori dell'anno 2018 : congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi per la quota 97,6 ; congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi per la pensione vecchiaia donne,cioè ai valori della "ottava salvaguardia " Legge 232/2016 NON APPLICANDO ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto»
In altre parole la proposta sarebbe il congelamento dei requisiti ai valori del 2018 (non applicare gli incrementi dell'aspettativa di vita)? Mi rivolgo a Nicolett e a tutti quelli che ne sanno più di me...
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Ora, a quanto pare, il punto b) potrebbe essere modificato. Riporto i due punti b) in questione: quello di una anno fa, che già conosciamo, e quello contenuto nella mail (che potrebbe essere la versione che d'ora in entrerà in vigore):
punto b) originale:
...b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La predetta facolta' puo' essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianita' contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per la liquidazione dei trattamenti per inabilita' e ai superstiti di assicurato deceduto».
proposta di modifica del punto b)
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente «La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici per rientrare fra coloro che hanno titolo per l'applicazione di una delle misure di salvaguardia, ovvero abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita congelati ai valori dell'anno 2018 : congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi per la quota 97,6 ; congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi per la pensione vecchiaia donne,cioè ai valori della "ottava salvaguardia " Legge 232/2016 NON APPLICANDO ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto»
In altre parole la proposta sarebbe il congelamento dei requisiti ai valori del 2018 (non applicare gli incrementi dell'aspettativa di vita)? Mi rivolgo a Nicolett e a tutti quelli che ne sanno più di me...
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c'e' anche questo riferimento..."occhio che voglio vedervi tutti per manifestazione 8 novembre a Roma ore 9 13 a Montecitorio e da ore 11 - 15 chiedo incontri ai senatori"
quindi il giorno 8 c'è una manifestazione a Montecitorio, non è solo una conferenza stampa?
...di sicuro c'è una cosa: il linguaggio dei parlamentari è ermetico e quasi impenetrabile...allerta massima!
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