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cumulo casse professionali

07/11/2017 09:54#44018 da Farma53
Risposta da Farma53 al topic cumulo casse professionali
Cè da fare un lavoro certosino per capirla , fare una cosa semplice in Italia è proprio difficile sembra... :S :(

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07/11/2017 09:43#44016 da Nicolett
Risposta da Nicolett al topic cumulo casse professionali
Ricevo sulla posta del comitato questo avviso da Donata Musumeci (che ringrazio pubblicamente)...con proposte di modifica al comma 195 art. 1 della 232/2016...leggiamolo insieme, io gli ho dato un'occhiata veloce..

Per il presidente Marco Nicoletti
Ho ricevuto adesso dal comitato esodati, sono gli emendamenti alla Ldb non sono in grado di interpretarli, ma spero che vi possa interessare. Donata Musumeci


Giovanni questo sotto è il testo emendamento x cumulo senza la NONA salvaguardia file che termina con s = senza
Il comma 1 NON sostituisce il 2 anzi sono utili entrambi restano vivi tutti e due



il primo comma NON è un'anticipazione del secondo serve per specificare che cumulo si applica a 1 salvaguardia

per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, salvaguardia, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata

+ La predetta facoltà può essere esercitata anche per la liquidazione del trattamento pensionistico in salvaguardia.

cosa che nel punto 2 è scritto diversamente e serve per far capire ai senatori cosa si sta chiedendo serve per specificare

che si usano delle risorse di cui all'art.8, comma l del ddl fiscale n. 148 ora AS 2942 per una eventuale NONA



c'è anche una altra versione che specifica con una premessa le risorse di cui all'art.8, comma l del ddl fiscale n. 148 AS 2942 si usano per ulteriori provvedimenti di salvaguardia



il cumulo è dentro anche in 7 emendamenti come punto 5 con la NONA salvaguardia primi 4 punti

importante è spiegarlo ai senatori mercoledì 8 novembre

se serve chiamami ciao claudio

PS mi spiace se essendo daltonico non vedi le evidenziazioni sul tablet , guardalo col PC

A.S. 2960
Emendamento
Articolo 22

Dopo l'articolo 22 A.S. 2960 inserire il seguente:

Art. 22-ter
(Ulteriori disposizioni per accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche con il cumulo in materia di salvaguardia)

1. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse di cui all'art.8, comma l del ddl fiscale n. 148 ora AS 2942 , confluite, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, con il cumulo dei contributi per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità,salvaguardia, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La predetta facoltà può essere esercitata anche per la liquidazione del trattamento pensionistico in salvaguardia.

2. il punto b) del comma 195 dell’articolo 1 della legge 232-2016 è sostituito dal seguente:

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente «La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici per rientrare fra coloro che hanno titolo per l'applicazione di una delle misure di salvaguardia, ovvero abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita congelati ai valori dell'anno 2018 : congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi per la quota 97,6 ; congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi per la pensione vecchiaia donne,cioè ai valori della "ottava salvaguardia " Legge 232/2016 NON APPLICANDO ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto».......................................................................................

Relazione : il costo per dare il cumulo ANCHE per gli esodati per una salvaguardia è già compreso nelle precedenti otto salvaguardie








Da: nanni.magno [Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.] Inviato: lunedì 6 novembre 2017 20:53 A: Claudio Ardizio
Cc: Giampaolo Vannutelli
Oggetto: Re: emendamenti x senatori per LdB AS 2960



Ciao Claudio, leggo solo ora e purtroppo su un tablet, la tua mail e gli allegati.



Mi sembra tutto ok per quelli che prevedono la nona nelle varie versioni con all'interno il cumulo.



Per quello che riguarda il cumulo da solo, la nota all'inizio del documento dove parli di eliminare le parti evidenziate in giallo e rosso mi confonde e quindi non riesco a capire quale sarebbe la versione finale. Il comma 1 sostituirebbe il 2 NO (ex 5 delle altre versioni) o restano vivi tutti e due? Se resta solo il comma 1 manca il riferimento (presente nella legge del cumulo) alla possibilità di cumulare per gli iscritti"agli enti di previdenza di cui al dlgs 30 giugno 1994 n.509 e al dlgs 10 febbraio 1996 n. 103". Se invece vivono entrambi, il primo comma mi sembra un'anticipazione del secondo e non comprendo la sua necessità, nella versione di febbraio infatti mancava.



Ripeto comunque che posso non aver compreso perché sono su un tablet, e poi anche perché sono daltonico.

Ciao

Nanni



Inviato da: nanni TABLET











Il 06/nov/2017 18:12 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ha scritto:

>

> ciao a tutti

>

> vi invio una decina di emendamenti , che invio subito ai gruppi dei senatori a cui devo chiedere oggi con mail e domani con telefonate incontri per 8 novembre per spiegarli vito che devono girarli a loro uffici legislativi

>

> e poi invierò anche ai 3 sindacati perché le 3 OO SS chiedano ai tavoli tecnici che il Governo li trasformi in un suo MAXI EMENDAMENTO

>

> i primi due sono SENZA LIMITI , fino a raggiungere 14.400 soggetti o 6.000 soggetti

>

> da 3 a 7 cambia anno di perfezione dei REQUISITI da 2019 a 2022 per 14.400 soggetti

>

> 8° è per 150 ex postali

>

> 9° è per CUMULO in 2 VERSIONI

>

> 10° è per estendere APE Social a ESODATI ESCLUSI e disoccupati involontari

>

> + per ex ALITALIA modificata la lettera a) della LEGGE 147/2013

>

> + per paletto 01.01.2007 per licenziati con risoluzione UNILATERALE modificata la lettera d) della LEGGE 147/2013

>

> vi chiedo di telefonare e inoltrare a senatori che conoscete di persona

>

> occhio che voglio vedervi tutti per manifestazione 8 novembre a Roma ore 9 13 a Montecitorio e da ore 11 - 15 chiedo incontri ai senatori

>

> ciao claudio

>

>

>

> emendamento 1 per 14.400 soggetti per 950 milioni di risorse in vari anni i risparmi accertati che vanno al FOSF

>

> emendamento 2 per 6.000 soggetti cambiando le cifre per le coperture finanziarie 340 milioni

>

> emendamento 3 perfezionano i requisiti previdenziali entro il 31 dicembre 2019 per 950 milioni

>

>

>

> emendamento 4 perfezionano i requisiti previdenziali entro il 31 dicembre 2020 stesse risorse 950 milioni

>

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>

> emendamento 5 perfezionano i requisiti previdenziali entro il 31 dicembre 2021 stesse risorse 950 milioni

>

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> emendamento 6 perfezionano i requisiti previdenziali entro il 31 dicembre 2022 stesse risorse 950 milioni

>

>

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> emendamento 7 perfezionano i requisiti previdenziali entro il 31 dicembre 2022 stesse risorse 950 milioni

>

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>

> emendamento 8 per 150 ex postali

>

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> emendamento 9 il punto 5 cumulo per esodati per solo CUMULO per esodati x le salvaguardie già emesse e per la 9^ salvaguardia

>

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> emendamento 10 per APE per estendere APE Social a ESODATI e disoccupati involontari

>

> + per ex ALITALIA modificata la lettera a)

>

> + per risoluzione UNILATERALE modificata la lettera d)

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07/11/2017 09:40#44015 da Farma53
Risposta da Farma53 al topic cumulo casse professionali
Grazie Nicolett, trovata e inviata di nuovo.

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07/11/2017 09:30#44014 da Nicolett
Risposta da Nicolett al topic cumulo casse professionali

Farma53 ha scritto: Buongiorno.Qualcuno può cortesemente indicare la procedura x reimmettere i dati cioè come fare per trovare il modulo di reiscrizione al Comitato, grazie


Farma53, basta andare sul sito www.cumuloecasseprofessionali.it e cliccare su "adesione"

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07/11/2017 08:49#44013 da Farma53
Risposta da Farma53 al topic cumulo casse professionali
Buongiorno.Qualcuno può cortesemente indicare la procedura x reimmettere i dati cioè come fare per trovare il modulo di reiscrizione al Comitato, grazie

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06/11/2017 19:46#44001 da Nicolett
Risposta da Nicolett al topic cumulo casse professionali

adriana dato ha scritto: Il sito funziona ho appena reinserito i miei dati. Nicolett vorrei solo dire una cosa: d'accordo con quello che dici sul retributivo, ma se facessimo un passo alla volta? prima ci facciamo mandare in pensione e poi quelli che sono interessati ai 18 anni in retributivo facciamo il ricorso, perché non è detto che non dobbiamo fare un ricorso per farci riconoscere il diritto di andare in pensione. Ho sempre paura che le nostre amate casse professionali e anche l'Inps escano fuori qualche cavillo e chissà quando ci manderanno. Tra l'altro i giornalisti hanno sparato numeri non reali, chi usufruirà del cumulo, almeno per la mia cassa non sono poi così tanti, a Catania, per dire nella mia Azienda che tra l'altro è quella del territorio e quindi numerosissima, sono solo io, nell'Azienda Policlinico sono 5, quindi di cosa stanno parlando….


Adriana, è quello che abbiamo sempre detto...intanto si va in pensione, in un secondo tempo partiranno i ricorsi (già preannunciati da più parti..)...rispondevo alle congetture di strangel..

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