cumulo casse professionali
- tessi
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da mesi sbandierano questo cumulo come una novità ma di fatto non lo è
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- Nicolett
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adriana dato ha scritto: Ma scusate, ma non ci sono i termini per agire per vie legali con un bel ricorso? Siamo in tanti non credo che ci costi tanto. Ho un amico avvocato amministrativista, tra l'altro anche bravo, posso consultarlo e vediamo che ne pensa. Io non credo che facendo le persone a modo con questi lestofanti ne ricaviamo qualcosa, l'altra arma nelle nostre mani sono i giornalisti e direi che il governo del fare non ci fa una bella figura in tempi preelettorali, dovrebbe dare una smossa a Boeri. Francamente è una grande presa in giro, non è tollerabile.
Proprio oggi ne abbiamo parlato sul gruppo whatsapp...abbiamo incaricato un avvocato iscritto al comitato, presente all'incontro di Roma del 23 settembre, di farsi fare "un preventivo" di un parere legale di uno studio molto famoso di Firenze, con cui corredare una sorta di diffida da inviare all'Inps ed alle Casse...ci farà sapere a strettissimo giro di tempo
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- Nicolett
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PRIMO PIANO23 OTTOBRE 2017Il Sole 24 Ore lunedì
PENSIONE ANTICIPATA
Posso smettere di lavorare senza rispettare un requisito di età?
Il cumulo con la pensione anticipata si ottiene quando si maturano i requisiti contributivi “generali”, cioè attualmente 42 anni e 10 mesi (un anno in meno le donne), sommando tutti i periodi contributivi non coincidenti accumulati nelle varie gestioni che ai fini del diritto all’assegno vengono conteggiati sia per raggiungere il minimo Inps sia quello previsto dalle Casse coinvolte nel cumulo. Per questa pensione non è prevista la maturazione per quote successive come per la vecchiaia. Peraltro più di una Cassa ha requisiti più bassi di quelli richiesti dall’Inps. La pensione anticipata in cumulo “premia” chi ha molti anni di contributi ma è ancora relativamente giovane
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- adriana dato
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- Nicolett
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Cumulo gratuito per i professionisti all’ultimo miglioNicolett ha scritto: scusate, forse è già stato postato l'articolo del sole 24 ore...petetita iuvant..
In attesa delle convenzioni con le Casse
Nonostante la pubblicazione della circolare 140/2017 dell’Inps, avvenuta il 12 ottobre, non si può ancora accedere alla pensione cumulando i contributi versati in una delle Casse di previdenza dei professionisti con quelli accantonati in altre gestioni.
L’Inps, infatti, ha chiarito principalmente alcuni aspetti relativi alle sue modalità di calcolo e di liquidazione della pensione, in particolare quella di vecchiaia ma, sottolinea Alberto Oliveti, presidente Adepp (l’associazione che riunisce la maggior parte delle Casse) «manca tutta la parte operativa. L’ente che istruisce la pratica deve acquisire dagli altri enti coinvolti i periodi contributivi validi ai fini del cumulo e poi deve verificare che il lavoratore abbia effettivamente raggiunto i requisiti. Noi finora abbiamo istruito le domande sulla base dei dati in nostro possesso e abbiamo trasmesso la documentazione all’Inps via pec, però non abbiamo avuto ancora alcun riscontro. Del resto non è pensabile scambiarsi i dati in questo modo e fare i calcoli a mano: serve una procedura informatica che permetta a tutti gli enti di previdenza di condividere le informazioni sui periodi contributivi e che permetta di gestire la pratica in maniera automatizzata, in analogia con quanto già fatto per la totalizzazione. Poi c’è un secondo aspetto legato al trasferimento di denaro. Siccome sarà l’Inps materialmente a pagare le pensioni in cumulo, la convenzione dovrà stabilire con quanto anticipo e con che frequenza le Casse dovranno fare i bonifici all’istituto pubblico».
Precisazioni che saranno messe nere su bianco nelle convenzioni che ora l’Inps e le Casse dovranno sottoscrivere, ma per le quali al momento non ci sono tempi certi. Inoltre i singoli istituti dovranno deliberare per recepire le novità, come ha già fatto Inarcassa la settimana scorsa, e attendere l’approvazione della decisione da parte dei ministeri vigilanti.
L’interesse da parte dei professionisti c’è. Nei mesi scorsi (il cumulo è stato istituito dalla legge di bilancio varata a dicembre 2016) diversi enti di previdenza dei professionisti hanno raccolto le domande dei loro iscritti. Per il momento si tratta di poche centinaia, relative per la maggior parte alla pensione anticipata, ma la platea potenziale è ben più consistente.
Il cumulo, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017, consente di conseguire i trattamenti pensionistici in pro quota utilizzando anche i contributi delle Casse professionali, senza la necessità di dover ricorrere alla totalizzazione (che di norma comporta un calcolo interamente contributivo, salvo che l’interessato non abbia acquisito un diritto autonomo in una delle gestioni) o alla ricongiunzione onerosa. Ogni gestione calcolerà e liquiderà, per la propria parte, il trattamento pensionistico applicando le regole di ciascun ordinamento. Tuttavia il pagamento sarà effettuato sempre dall’Inps, sulla base delle convenzioni che saranno sottoscritte. Il trattamento costituisce un’unica pensione e come tale sarà assoggettato a rivalutazione. Le eventuali prestazioni sociali (integrazione al minimo e similari) saranno applicate a condizione che, tra i vari pro quota di pensione, ci sia almeno una gestione che prevede l’applicazione di tali istituti.
La vecchiaia in cumulo si conseguirà in forma progressiva al raggiungimento dell’età prevista da ciascun ordinamento, considerando però i contributi accreditati in tutte le gestioni interessate dal cumulo. Per la pensione anticipata, il requisito è quello previsto dalla riforma del 2011 e quindi, fino al 31 dicembre 2018 alle lavoratrici saranno richiesti 41 anni e dieci mesi di contributi, mentre agli uomini un anno in più.
La pensione potrà essere riscossa sempreché risulteranno perfezionati gli ulteriori requisiti previsti da ogni gestione (ad esempio la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente).
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Matteo Prioschi
Fabio Venanzi
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