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APE Volontaria [Discussione Unificata]

05/06/2018 15:35#53489 da pianoscarano
Risposta da pianoscarano al topic APE Sociale e Volontaria [Discussione Unificata]
Arrivata anche a me idem Grazie per avermelo ricordato in quanto me l'hanno comunicato nel vecchio indirizzo di posta

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05/06/2018 15:24#53487 da SanderW
Anche voi?

Oggetto: Domanda di APE - Stato Avanzamento
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Gentile utente, le comunichiamo che, in relazione alla sua domanda di APE con
numero pratica xx e presentata in data 12/04/2018, sono scaduti i termini per
il rifiuto della domanda. La domanda è definitivamente ACCOLTA.

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05/06/2018 12:54#53484 da SanderW
Torno su un argomento potenzialmente importante, e cioè cosa succede se mentre uno sta ricevendo l'APE cambiano le condizioni per cui si può accedere ad una pensione anticipata, magari perché le promesse elettorali su quota 100 si realizzano.
Ci torno perché leggo solo oggi la risposta di una esperta, tale Patrizia Delpidio, su un sito:
www.investireoggi.it/fisco/prestito-pens...pensione-anticipata/
La perla è questa:
Conclusioni
Da quel che può comprendere, quindi, l’Ape volontario è legato alla pensione di vecchiaia e non è possibile interrompere il prestito pensionistico al raggiungimento dei requisiti contributivi per accedere alla pensione anticipata.

Ma è totalmente errata.
Infatti l'accordo quadro dice:
Art. 10
(Accesso del Soggetto finanziato a trattamento pensionistico diretto)
1. Qualora nella fase di erogazione dell’APE il Soggetto finanziato richieda all’INPS la liquidazione
di un trattamento pensionistico diretto prima del perfezionamento del diritto alla pensione di
vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’INPS comunica, entro 30
giorni, tale richiesta all’Istituto Finanziatore, che sospende l’erogazione dell’APE.

Prosegue poi dicendo che o viene estinto (restituito) il prestito, oppure si ricalcola la rata di restituzione.
Leggetevelo...
www.mef.gov.it/documenti-allegati/2018/A...I_FIRMA_MINISTRO.pdf
Ringraziano per il messaggio: maury54, Milagro

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01/06/2018 07:19#53323 da Milagro

SanderW ha scritto:

Milagro ha scritto: Qualcuno gentilmente riesce a interpretare il senso di questo articolo?

www.pmi.it/esperto/ape-volontario-importo-massimo.html


La signora si è sbagliata. Dimentica un comma successivo, il 7, che dice che è netto non lordo.
Testo completo:
Art. 6


Importo minimo e massimo del diritto di APE ottenibile

1. L'importo minimo della quota di APE ottenibile e' pari a 150
euro mensili.
2. Ai fini della determinazione dell'importo massimo della quota
mensile di APE ottenibile, l'INPS determina l'importo mensile del
trattamento pensionistico al lordo dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche calcolato sulla base dei coefficienti di
trasformazione vigenti alla data della domanda di APE, e relativi
all'eta' posseduta alla stessa data per i soggetti con anzianita'
contributiva dal 1° gennaio 1996 e relativi all'eta' di pensionamento
di vecchiaia per i soggetti con anzianita' contributiva al 31
dicembre 1995. A tal fine, il calcolo dell'importo mensile del
trattamento pensionistico deve essere effettuato sulla base degli
elementi presenti negli archivi dell'INPS.
3. L'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile non puo'
superare rispettivamente:
a) il 75 per cento dell'importo mensile del trattamento
pensionistico, se la durata dell'erogazione dell'APE e' superiore a
36 mesi;
b) l'80 per cento dell'importo mensile del trattamento
pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' compresa tra 24
e 36 mesi;
c) l'85 per cento dell'importo mensile del trattamento
pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' compresa tra 12
e 24 mesi;
d) il 90 per cento dell'importo mensile del trattamento
pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' inferiore a 12
mesi.
4. In aggiunta ai limiti di cui al comma 3, si applica quanto
previsto dall'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, in merito all'importo della pensione al netto della rata di
ammortamento corrispondente all'APE richiesta.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'ammontare
massimo della quota mensile di APE ottenibile deve essere tale da
determinare, al momento della domanda di APE, di cui all'articolo 7,
una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per
prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di
erogazione dell'APE, non risulti superiore al 30 per cento
dell'importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di
eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili,
di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di
separazione tra i coniugi.
6. Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo della quota
mensile di APE ottenibile ai sensi del comma 5, l'ammontare massimo
della quota mensile di APE ottenibile e' calcolato sulla base degli
elementi forniti sotto la responsabilita' del richiedente e con piena
manleva dell'INPS.
7. Ai soli fini dei commi 3 e 5, l'importo di cui al comma 2 e'
considerato al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta per il solo reddito da pensione, inclusa l'addizionale
regionale, escluse le addizionali comunali e applicando le detrazioni
di imposta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti alla
data della certificazione del diritto all'APE.



Grazie SanderW, anche per aver pubblicato il testo completo. Un saluto.

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01/06/2018 00:15#53321 da SanderW

Milagro ha scritto: Qualcuno gentilmente riesce a interpretare il senso di questo articolo?

www.pmi.it/esperto/ape-volontario-importo-massimo.html


La signora si è sbagliata. Dimentica un comma successivo, il 7, che dice che è netto non lordo.
Testo completo:
Art. 6


Importo minimo e massimo del diritto di APE ottenibile

1. L'importo minimo della quota di APE ottenibile e' pari a 150
euro mensili.
2. Ai fini della determinazione dell'importo massimo della quota
mensile di APE ottenibile, l'INPS determina l'importo mensile del
trattamento pensionistico al lordo dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche calcolato sulla base dei coefficienti di
trasformazione vigenti alla data della domanda di APE, e relativi
all'eta' posseduta alla stessa data per i soggetti con anzianita'
contributiva dal 1° gennaio 1996 e relativi all'eta' di pensionamento
di vecchiaia per i soggetti con anzianita' contributiva al 31
dicembre 1995. A tal fine, il calcolo dell'importo mensile del
trattamento pensionistico deve essere effettuato sulla base degli
elementi presenti negli archivi dell'INPS.
3. L'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile non puo'
superare rispettivamente:
a) il 75 per cento dell'importo mensile del trattamento
pensionistico, se la durata dell'erogazione dell'APE e' superiore a
36 mesi;
b) l'80 per cento dell'importo mensile del trattamento
pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' compresa tra 24
e 36 mesi;
c) l'85 per cento dell'importo mensile del trattamento
pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' compresa tra 12
e 24 mesi;
d) il 90 per cento dell'importo mensile del trattamento
pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' inferiore a 12
mesi.
4. In aggiunta ai limiti di cui al comma 3, si applica quanto
previsto dall'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, in merito all'importo della pensione al netto della rata di
ammortamento corrispondente all'APE richiesta.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'ammontare
massimo della quota mensile di APE ottenibile deve essere tale da
determinare, al momento della domanda di APE, di cui all'articolo 7,
una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per
prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di
erogazione dell'APE, non risulti superiore al 30 per cento
dell'importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di
eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili,
di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di
separazione tra i coniugi.
6. Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo della quota
mensile di APE ottenibile ai sensi del comma 5, l'ammontare massimo
della quota mensile di APE ottenibile e' calcolato sulla base degli
elementi forniti sotto la responsabilita' del richiedente e con piena
manleva dell'INPS.
7. Ai soli fini dei commi 3 e 5, l'importo di cui al comma 2 e'
considerato al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta per il solo reddito da pensione, inclusa l'addizionale
regionale, escluse le addizionali comunali e applicando le detrazioni
di imposta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti alla
data della certificazione del diritto all'APE.
Ringraziano per il messaggio: Milagro

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31/05/2018 22:13#53318 da Milagro
Qualcuno gentilmente riesce a interpretare il senso di questo articolo?

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