Il bonus carburante aumenta la pensione. Nel 2023, infatti, è esente solo dalle tasse, non anche dai contributi che vanno versati per la quota a carico del dipendente (9,19% in genere) e dell'azienda (30% in media). Lo stabilisce l’articolo 1 della legge n. 23/2023 di conversione del dl 5/2023, pubblicata in Gu n. 63/2023, che ripropone l'incentivo dell'anno scorso su buoni benzina e altri analoghi titoli d'acquisto di carburanti (gasolio, Gpl, metano, etc.), ceduti dai datori di lavoro ai dipendenti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. A differenza del passato, tuttavia, l'esenzione non rileva ai fini contributivi con la conseguenza, pertanto, che il beneficio per i dipendenti si riduce a 182 euro (i restanti 18 euro sono trattenute contributive), mentre il costo per l'azienda sale a 260 euro (gli altri 60 euro sono contributi).
Soggetti interessati
La misura interessa solo i datori di lavoro privati. Restano fuori le p.a., tranne gli enti pubblici economici. Rivolgendosi ai datori di lavoro, inoltre, sono interessati anche i soggetti che non svolgono attività commerciale, cioè lavoratori autonomi e professionisti. Destinatari dei buoni carburanti sono i lavoratori dipendenti. Pertanto, secondo l'agenzia delle entrate (circolare 27/2022) è la tipologia di reddito (quello di lavoro dipendente) ad individuare i potenziali beneficiari.
Il buono benzina
Non occorre una particolare modalità di erogazione dei buoni, possono essere corrisposti anche ad personam e senza necessità di accordi, ma mai in sostituzione dei premi di risultato (in tal caso sarebbe necessaria la previsione in contratti aziendali o territoriali). I buoni possono essere corrisposti per rifornimenti di carburante per auto-trazione: benzina, gasolio, Gpl, metano. Secondo l'Ade anche la ricarica di veicoli elettrici (circolare 27/2022).
La proroga nel 2023
Il dl 5/2023 stabiliva che, fermo restando quanto previsto dall'art. 51, comma 3, terzo periodo, del Tuir, «Il valore dei buoni (…) non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro». In sede di conversione, la legge 23/2023 ha aggiunto: «L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi». La norma, dunque, ripropone lo schema già operativo lo scorso anno, per cui l'esenzione dei buoni carburanti (fino a 200 euro) è ulteriore a quella dei fringe benefit (fino a 258,23 euro). Quel che cambia, è il tipo di esenzione. Per quest'anno, infatti, fino a 258,23 euro l'esenzione è sia fiscale e sia contributiva, con plafond (258,23 euro) raggiungibile non solo con i buoni carburanti, ma pure con altri beni e servizi; oltre 258,23 euro, solo i buoni carburanti godono di esenzione e solo di quella fiscale per un importo fino a 200 euro.