Inail, Aggiornate le rendite dal 1° luglio 2022

Giovedì, 07 Luglio 2022
Il Ministero del Lavoro ha comunicato i valori delle rendite Inail per il periodo 1° luglio 2022 - 30 giugno 2023. Aumenti dell’1,9% rispetto allo scorso anno. Crescono anche gli assegni continuativi.

Rivalutazione dell’1,9% per le rendite dell'Inail. Dal 1° luglio, le prestazioni per infortuni e malattie professionali salgono dello 1,9% nei settori industria, compreso quello marittimo, agricoltura e medici radiologi. A stabilirlo tre decreti del ministero del lavoro (nn. 108/2022, 106/2022, 102/2022), pubblicati ieri nella sezione pubblicità legale del sito internet, che approvano altrettante delibere dell'Inail e che saranno recepiti prossimamente dalla consueta Circolare Inail.

Rendite

La rivalutazione, con effetto dal 1° luglio 2022 fino al 30 giugno 2023, comporta per il settore industria la fissazione della retribuzione media giornaliera per il calcolo del massimale e del minimale a euro 84,67. Di conseguenza i due limiti, massimo e minino, di calcolo delle rendite diventano in misura annua pari a 33.021,30 e 17.780,70 euro.

Per il settore marittimo, la retribuzione massima annua è pari a 47.550,67 euro per i comandanti e i capi macchinisti; 40.285,99 euro per i primi ufficiali di coperta e di macchina; 36.653,64 euro per gli altri ufficiali. La retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte sale a 26.837,14 euro.

Assegni continuativi mensili

Spettano ai superstiti (coniugi e figli) di titolari di rendita Inail: per infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e malattie professionali denunciate fino a tale data, con grado d'inabilità permanente non inferiore al 65% riconosciuto dall'Inail; per infortuni verificatisi e malattia denunciate dal 1° gennaio 2007, con grado di menomazione non inferiore al 48%. Le misure spettanti sono: 50% al coniuge fino a morte o nuovo matrimonio; 20% a ciascun figlio fino al 18° anno di età o fino al 26° se studenti; 40% per ciascun figlio orfano di entrambi i genitori; 50% per ogni figlio inabile.

Gli importi effettivi spettanti dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 oscillano da 328,53€ a 1.982,93€ per il settore industria e da 411,5€ a 1.904,74€ per il settore agricoltura. Gli importi sono indicati in tabella.

Assegno per assistenza personale continuativa

L'assegno integra una rendita già percepita dall'Inail e spetta in caso d'invalidità che richieda un'assistenza personale continuativa a causa di una particolare condizioni patologica (è una specie di indennità di accompagnamento tanto che, se già si percepisce questa prestazione, non si ha diritto all'assegno). L'importo dell'assegno, dal 1° luglio, ammonta a euro 585,51.

Assegno una tantum

La prestazione viene erogata per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito a infortunio sul lavoro o a una malattia professionale. Spetta ai superstiti se hanno i requisiti per fruire della rendita a superstite. In mancanza è corrisposto a chi dimostri di aver sostenuto le spese per la morte del lavoratore. L'importo, dal 1° luglio, sale a 10.742,76 euro.

Incollocabilità

La rivalutazione ha effetti anche sull'assegno d'incollocabilità che sale a 268,37 euro al mese. Si tratta della speciale prestazione erogata dall'Inail ai soggetti che, a seguito di infortunio o di malattia professionale, hanno riportato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% e che, per tali conseguenze, non siano più in condizione di svolgere un'attività di lavoro, né di essere destinatari del beneficio dell'assunzione obbligatoria (ex legge n. 68/1999).  

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