Niente Assegno di Inclusione se il nucleo familiare non ha sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD). L’Adi, infatti, decorre dal mese successivo a quella di sottoscrizione del PAD e non dalla data di presentazione della domanda per l’assegno di inclusione. Pertanto, in caso di sottoscrizione tardiva, il nucleo familiare perderà le mensilità intercorrenti tra la domanda di Adi e quella di sottoscrizione del PAD. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 25/2024 in cui spiega che è previsto un regime transitorio per i PAD sottoscritti entro il 31 gennaio 2024. In tal caso si potrà conseguire l’Assegno di Inclusione (ADI) dalla mensilità di gennaio 2024. Per quelli sottoscritti a febbraio 2024, invece, l’Adi decorrerà da marzo 2024.
La riforma dell'Adi
Dal 1° gennaio l'Adi ha messo in soffitta il reddito di cittadinanza, con riferimento alle famiglie con persone c.d. non occupabili: disabili, minorenni, di 60 anni d'età o, appunto, in condizioni di svantaggio come individuate dal dm n. 154/2023. Le domande si possono presentare a decorrere dal 18 dicembre 2023.
Patto di attivazione digitale
Come noto per conseguire la prestazione il richiedente, dopo aver presentato la domanda di Adi, deve procedere alla sottoscrizione del cd. «patto di attivazione digitale» con il quale si impegna alla presentazione presso i Servizi Sociali ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare. La sottoscrizione del PAD, spiega l’Inps, è condizione indispensabile per l’erogazione del beneficio. Infatti l’assegno di inclusione decorre dal mese successivo alla presentazione del PAD e, pertanto, se la sottoscrizione è tardiva rispetto alla domanda di Adi, il nucleo familiare perderà le mensilità intercorrenti tra le due domande.
A tal fine l’Inps ha avviato una campagna di comunicazione per sollecitare i richiedenti la misura per i quali non risulti ancora sottoscritto un Patto di attivazione.
Regime transitorio
E’ prevista però una disciplina transitoria. Se la sottoscrizione del PAD avviene entro il 31 gennaio 2024 la decorrenza del beneficio spetta sin dalla mensilità di gennaio 2024 (e non da febbraio 2024). Se il PAD è sottoscritto entro il 29 febbraio 2024, invece, il beneficio decorre secondo le regole ordinarie, cioè da marzo 2024.
I pagamenti della prima mensilità, spiega l’Inps, avvengono sempre dal 15 del mese successivo a quello della sottoscrizione del PAD e poi dal 27 di ogni mese a decorrere dalla seconda mensilità. Unica eccezione riguarda i PAD sottoscritti entro il 7 gennaio 2024: in tal caso la prima mensilità verrà pagata dal 26 gennaio 2024 (e dal 27 febbraio 2024 la seconda mensilità).
Servizi Sociali
Attenzione. L’Inps ricorda che se entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD il nucleo familiare non è convocato dai Servizi Sociali al fine di procedere alla valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo l’Adi verrà sospeso. Per evitare di incorrere nella sospensione il nucleo familiare dovrà presentarsi spontaneamente e far registrare l’accesso nel sistema di inclusione sociale e lavorativa (SIISL) da parte dei servizi sociali.
Successivamente il nucleo familiare dovrà presentarsi presso i Servizi Sociali ovvero presso i Centri per l’Impiego (se obbligati all’attivazione lavorativa), ogni novanta giorni, per attestare la prosecuzione del percorso di inclusione sociale e lavorativa. In caso contrario il beneficio verrà sospeso. Quest'ultimo obbligo non si applica ai soggetti esonerati, ossia ai componenti del nucleo familiare con disabilità, di età pari o superiore a sessant’anni o inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.
Documenti: Messaggio Inps n. 25/2024