La retribuzione da utilizzare per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e tubercolosi dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni è ancorata al salario medio convenzionale determinato anno per anno per ciascuna provincia secondo le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (circolare n. 56 del 2 marzo 2000, paragrafo 2, e messaggio n. 955 del 19 dicembre 2001) i cui valori, validi per l'anno 2018 fissati nel Dm 10 maggio 2018, sono allegati alla citata Circolare 86. Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2018, e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2017 (sulla base dei valori indicati nella Circolare numero 168 del 14 novembre 2017), dovranno essere, pertanto, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
Diverso criterio, invece, per la misura delle prestazioni economiche di maternità/paternità: dal 2011 esse non sono più liquidate sulla scorta dei salari medi convenzionali stabiliti anno per anno per le singole province, ma sulla base del salario medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni degli agricoli autonomi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 153, della Legge 23 dicembre 2009, n.191 (circolare n. 37 dell’11 marzo 2010, paragrafo 3). Ebbene il reddito applicabile, per l’anno 2018, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a euro 57,60 (circolare n. 81 del 14 Giugno 2018).
Documenti: Circolare Inps 86/2018