Integrazione Salariale semplificata anche per le aziende rientranti nel perimetro di applicazione del «FIS» (cioè il Fondo di Integrazione Salariale dell'Inps) e dei fondi di solidarietà bilaterali colpite dall'alluvione che si è abbattuta sulle Marche tra il 15 e il 16 settembre.
Lo spiega l’Inps nel messaggio n. 3811/2022 ricordando che per gli eventi oggettivamente non evitabili, tra i quali è ricompresa l'alluvione, i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale; le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato; non rileva il requisito dell'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l'unintà produttiva; e che l'obbligo dell'informativa sindacale non è preventivo ed è sufficiente, anche dopo l'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, indicare alle rappresentanze sindacali la durata del periodo di sospensione/riduzione e il numero dei lavoratori interessati.
Queste regole, spiega l’Inps, trovano applicazione anche con riferimento alle domande di assegno di integrazione salariale trasmesse dai datori di lavoro colpiti dalla suddetta alluvione e rientranti nel campo di applicazione del FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. Indicazioni in tal senso era state già diffuse con il messaggio n. 3498/2022 con specifico riguardo però alla cassa integrazione ordinaria.
In considerazione dello stato di emergenza deliberato dal consiglio dei ministri, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l'attività non devono dare dimostrazione degli effetti che l'evento ha determinato sull'attività. La relazione tecnica da trasmettere può limitarsi a descrivere la tipologia delle attività svolte e a dichiarare l'avvenuta sospensione.
Documenti: Messaggio Inps 3811/2022