Lo sgravio contributivo riguarderà i datori di lavoro del settore privato che assumeranno con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, giovani studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, oppure periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Il bonus riguarderà le assunzioni avvenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e spetterà, a domanda ed entro specifici limiti di spesa (7,4 milioni di euro per l'anno 2017, 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, 86,9 milioni di euro per l'anno 2019, 84 milioni di euro per l'anno 2020, 50,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l'anno 2022). Lo sgravio contributivo sarà in forma sperimentale e consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi dall'assunzione. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo dovrà verificare i risultati della sperimentazione al fine di una sua eventuale prosecuzione.
L'esecutivo ha poi deciso di prorogare anche nel 2017 gli incentivi alle imprese che assumono con il nuovo contratto di apprendistato di I livello, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 150/2015 (Jobs act) con lo stanziamento di 11,2 milioni di euro, che arriveranno dal Fondo per l'occupazione. In pratica, le aziende che attiveranno, nel corso del prossimo anno, contratti di apprendistato per il diploma o la qualifica professionale con ragazzi under 25 potranno non pagare la tassa di licenziamento, il contributo integrativo dello 0,30% per i fondi interprofessionali e beneficeranno, poi, dello sgravio del pagamento dei contributi Naspi (1,31%), in aggiunta alla conferma dell'esclusione delle spese sostenute per la formazione nel calcolo dell'Irap. Inoltre, per le imprese verrà dimezzata l'aliquota contributiva dovuta in forza dell'assunzione: dal 10% passerà al 5 % fermo restando che per le aziende che occupino un numero di addetti pari o inferiore a nove l'applicazione delle aliquote agevolate del'1,5% e del 3% per i primi due anni di assunzione come previsto dall'articolo 1, co. 773 della legge 296/2006. Queste agevolazioni, introdotte in via sperimentale con il Dlgs 150 del 2015, sarebbero scadute a dicembre; e ora, invece, rimarranno operative per altri 12 mesi affiancandosi alle norme già in essere che consentono al datore di inquadrare fino a due livelli inferiori il giovane apprendista assunto, e di pagare al 10% le sole ore di formazione "on the job". Non è stata, invece, prorogata la disposizione prevista dall'articolo 22, co. 1 della legge 183/2011 che consente alle imprese che impiegano fino a 9 dipendenti di non pagare contribuzione sino al 3° anno dall'attivazione dell'apprendistato: la misura introdotta dal 1° gennaio 2012 scadrà pertanto il prossimo 31 dicembre 2016.