Via libera definitivo all'assegno ponte a favore delle famiglie con figli minori e all'aumento dell'ANF. Ieri, infatti, è stato definitivamente approvato dalla Camera il dl n. 79/2021 che attribuisce dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 ai nuclei esclusi dagli assegni familiari (Anf) un bonus-ponte d'importo variabile da 30 euro a 217,8 euro mensili per figlio minore. Confermato anche l'aumento per chi percepisce l'Anf: da luglio a dicembre, gli importi sono maggiorati di 37,5 euro per figlio, elevati a 55 euro in presenza di almeno tre figli (qui i dettagli).
Assegno temporaneo
La misura sostanzialmente si rivolge ai lavoratori autonomi, ai disoccupati che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali e, più in generale, agli inattivi. Vi rientrano però anche i lavoratori dipendenti attualmente esclusi dagli assegni al nucleo per ragioni di reddito e i beneficiari del reddito di cittadinanza che non percepiscono l’assegno familiare (in tal caso l'assegno temporaneo spetta congiuntamente all'RdC e con le modalità di erogazione dell'RdC, fino a concorrenza dell'importo spettante in ciascuna mensilità). Si tratta di una platea di oltre due milioni di persone che contavano sino al mese scorso solo sulle detrazioni per i figli a carico, bonus bebè, premio alla nascita, assegni erogati dai comuni e sui "vecchi" assegni familiari a favore degli autonomi. Questi benefici, peraltro, continuano ad essere corrisposti assieme all'assegno temporaneo (sino al 31 dicembre 2021).
Misura
L’assegno, completamente esentasse, viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’Isee, secondo la tabella allegata al decreto legge n. 79/2021. Si va da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese per ciascun figlio (gli importi maggiori sono riconosciuti a favore dei nuclei con più di due figli). Inoltre per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 euro. Il beneficio si azzera in presenza di un ISEE pari o superiore a 50mila euro.
Requisiti
Per averne diritto il richiedente deve essere cittadino italiano o comunitario o straniero con permesso di soggiorno di lungo periodo o per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale, deve essere soggetto all'Irpef in Italia, deve essere domiciliato in Italia con figli a carico fino ai 18 anni d'età, deve avere residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi o avere un contratto di lavoro a termine di durata almeno semestrale o a tempo indeterminato. Qui Ulteriori dettagli sulla misura.
Domanda
Va presentata in modalità telematica all'Inps ovvero presso i patronati entro il 30 settembre 2021 (per avere gli arretrati maturati sin dal 1° luglio 2021). Dopo il 30 settembre 2021 il beneficio decorre dal mese di presentazione della domanda. L'erogazione avviene tramite accredito su Iban o con bonifico domiciliato (salvo debba essere corrisposto assieme all'RdC) ed è ripartito in pari misura tra i genitori (salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente).
In assenza dei genitori, l'assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.