Maggiorazione degli ANF
Come noto il decreto legge n. 79/2021 ha previsto una maggiorazione, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, degli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore, pari a: a) 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli; b) 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.
Gli ANF, come noto, riguardano le seguenti categorie: lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla Gestione separata, lavoratori agricoli, lavoratori domestici e domestici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, lavoratori marittimi sbarcati, soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola, lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.
La maggiorazione, spiega l'INPS, spetta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei familiari con più di tre figli di età inferiore a 26 anni compiuti (articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Le fasce di reddito
Gli importi, è bene precisarlo, vengono corrisposti come maggiorazione dell'importo dell'ANF risultante dall'incrocio del reddito familiare con il numero dei componenti il nucleo. Pertanto se la misura dell'ANF derivante dall'incrocio è pari a zero non spetta alcuna maggiorazione. In altri termini la novella legislativa non determina un aumento delle platee degli aventi diritto ma solo l'importo stesso del beneficio. I limiti reddituali, peraltro, sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno come già precisato dall'INPS nel messaggio n. 2331/2021.
Niente cumulo con l'assegno "ponte"
L'Inps ribadisce che gli ANF sono incumulabili con l'assegno temporaneo, l'altra misura contenuta nel dl n. 79/2021 che anticipa il debutto dell'assegno unico (previsto dal 1° gennaio 2022). Pertanto i nuclei familiari in cui è presente un lavoratore dipendente/assimilati (es. parasubordinati, percettori di Naspi o pensionati titolari di prestazione pensionistica da lavoro dipendente) titolare dell'ANF non possono optare per l'assegno temporaneo. Il divieto vale anche se la titolarità del diritto all'ANF sia riconosciuta ad un soggetto diverso dal lavoratore dipendente/assimilato (es. genitore separato/naturale che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell'altro genitore dipendente/assimilato) o se il minore risulta a carico di un nonno beneficiario dell'ANF. Quanto detto significa, di converso, che se gli ANF non spettano per ragioni di reddito è possibile presentare domanda per l'assegno temporaneo.
Non c'è, invece, incompatibilità con gli assegni familiari di cui al Dpr n. 797/1955 (riguardano i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, i coltivatori diretti, i coloni ed i mezzadri, i pensionati a cui la prestazione è corrisposta dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi). Pertanto tali soggetti possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell’Assegno temporaneo.
Invariate le domande
L'Inps spiega, infine, che non ci sono novità per quanto riguarda le modalità per la presentazione delle domande di ANF dal 1° luglio 2021.
Documenti: Circolare Inps n. 92/2021