Le famiglie che percepiscono l’assegno unico sul reddito di cittadinanza dovranno affrettarsi a presentare una nuova ed autonoma domanda di Auu entro l’ultimo giorno del mese di «competenza» del RdC. Che per molti, dopo la stretta di quest’anno, coinciderà con il mese di luglio. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 2632/2023 in cui anticipa alcuni effetti del passaggio di consegne tra il RdC e l’Adi, l’assegno di inclusione, la nuova misura di contrasto alla povertà introdotta dal dl n. 48/2023 (cd. «decreto lavoro»).
La Riforma
La riforma prevede l'introduzione di due nuovi sussidi con due diversi campi di applicazione: l'assegno d'inclusione (in sigla Adi) destinato ai nuclei familiari al cui interno sia presente almeno un disabile, un minorenne o un soggetto di almeno 60 anni, vale a dire famiglie con persone c.d. “inoccupabili”; il “supporto per la formazione e il lavoro” (in sigla Sfl) destinato alle persone tra 18 e 59 anni, cioè a persone c.d. “occupabili”, con un ISEE in corso di validità non superiore a 6.000€ annui e privi dei requisiti per accedere all’Adi.
Il Sfl è incompatibile con il RdC/PdC e con ogni altro strumento di sostegno pubblico di integrazione o sostegno al reddito per la disoccupazione (es. Naspi, mobilità in deroga) ed è pari a 350€ al mese per un massimo di 12 mesi. Ed è condizionato alla partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.
Può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Adi che decidono di partecipare ai percorsi di inclusione sociale e professionale sopra indicati, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza applicata ai nuclei che beneficiano dell’ADI e non siano obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa.
L’Adi decollerà il 1° gennaio 2024 in occasione dell’addio al RdC, il Sfl il 1° settembre 2023.
Regime transitorio
Come già anticipato con Circolare n. 61/2023 l’Istituto spiega che i percettori del Rdc e della pensione di cittadinanza mantengono il beneficio fino alla naturale scadenza, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, e fatte salve alcune eccezioni, nel limite massimo di fruizione di 7 mensilità. Sono esclusi da quest'ultimo limite (sette mensilità nel 2023) i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età e ai percettori del Rdc che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non “attivabili al lavoro” (anche in questo caso, tuttavia, resta fermo che il beneficio può essere goduto fino al 31 dicembre 2023).
Assegno Unico
Con il superamento del RdC, spiega l’Inps, verrà meno anche la corresponsione d’ufficio dell’Assegno Unico sul Reddito di Cittadinanza. Ne consegue che, i nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale a cui si applica il limite nel 2023 delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento del medesimo assegno entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza.
L’istanza andrà fatta anche nelle ipotesi di sospensione del RdC nelle more della comunicazione di presa in carico dei servizi sociali dei soggetti non attivabili al lavoro (purché avvenga entro il 31 ottobre 2023). In tali casi, a seguito della presentazione della domanda, l’Assegno unico e universale verrà erogato per l’intero importo spettante, salvo eventuali conguagli che saranno effettuati d’ufficio nel caso di ripresa dell’erogazione del Reddito di cittadinanza a seguito della comunicazione della presa in carico da parte dei servizi sociali.
Anche ai nuclei a cui non si applica il limite delle sette mensilità (es. disabili, minorenni, soggetti con oltre 60 anni) la domanda di Auu andrà presentata entro l’ultimo giorno del mese di competenza del RdC, quindi entro il 31 dicembre 2023. Ciò al fine di percepire l’AUU con continuità a decorrere dal mese successivo alla cessazione dei pagamenti di Rdc.
Documenti: Messaggio Inps 2632/2023