Il bonus per i servizi di baby sitting è stato introdotto dal governo Monti con la Riforma del Mercato del Lavoro (legge 92/2012) e consente alle lavoratrici dipendenti e delle iscritte alla gestione separata di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati). L’importo del voucher è di 600 euro al mese ma, a differenza delle lavoratrici dipendenti che hanno diritto fino ad un massimo di sei mesi, la durata per le autonome è stata dimezzata ad un massimo di tre mesi per un importo totale di 1.800 euro, lo stesso delle lavoratrici iscritte presso la gestione separata dell'Inps.
Il decreto indica che la facoltà di monetizzazione si rivolge, in particolare, alle coltivatrici dirette, mezzadre e colone; alle artigiane ed esercenti attività commerciali; alle imprenditrici agricole a titolo principale; alle pescatrici autonome di piccola pesca marittima e di acque interne. La facoltà è utilizzabile, per l'anno 2016, al termine del periodo di fruizione dell'indennità di maternità e per i tre mesi successivi ovvero per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. La monetizzazione consiste in questo: in luogo del congedo parentale, le madri possono ricevere un contributo utilizzabile alternativamente: a) per acquistare servizi di baby-sitting; b) (oppure) per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. La prima via è praticata mediante i c.d. «buoni lavoro» («voucher»), attraverso cui è possibile acquistare prestazioni di lavoro accessorio; la seconda via, invece, è attuata direttamente dai servizi accreditati che ottengono dall'lnps il pagamento diretto del bonus. Essendo alternativa al congedo parentale chi si avvale del bonus subirà la riduzione del relativo periodo di congedo parentale spettante.
Per accedere al beneficio la madre lavoratrice dovrà presentare domanda all'Inps tramite i canali telematici entro il 31 dicembre 2016 salvo esaurimento anticipato dei 2 milioni di euro stanziati per la misura, indicando a quale delle due predette opzioni intende accedere e per quante mensilita' intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso. La scelta del beneficio non puo' essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda entro il predetto limite temporale, che comporta la revoca della precedente. Il decreto specifica che, una volta ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici dell'INPS, la lavoratrice deve procedere all'acquisizione del voucher entro i successivi 120 giorni tramite i medesimi canali telematici. La mancata acquisizione del voucher telematico entro il termine di 120 giorni si intenderà come rinuncia al beneficio.
Il decreto prevede che in relazione all'andamento delle domande ed alle disponibilita' residue, tali da far ritenere non sufficienti le risorse per tutte le domande presentate o presuntivamente presentabili per l'anno in corso, il Ministero possa ricorrere all'introduzione di un vincolo basato su un valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell'anno di riferimento o alla rideterminazione della misura del beneficio spettante.
Documenti: Il decreto 1° settembre 2016 del Ministero del Lavoro; Circolare Inps 48/2013