Bonus per Baby Sitting
I chiarimenti riguardano l'articolo 2, co. 6 del dl n. 30/2021 contenente nuove misure per il contrasto al COVID-19. La disposizione da ultimo richiamata ha riconosciuto la facoltà di ottenere un bonus per l'acquisto di prestazioni di baby sitting ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (professionisti e collaboratori) nonché ai lavoratori autonomi (iscritti alle gestioni speciali commercianti, artigiani e coltivatori diretti) nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali tramite il cd. libretto della famiglia. Ne possono fruire anche i professionisti iscritti ad ordini e collegi (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari).
La fruizione è concessa in presenza di figlio minore di anni 14 convivente per: a) i periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza; 2) infezione del figlio da SARS COVID-19; 3) quarantena del figlio disposta dall'ASL competente (per contatto in qualsiasi luogo avvenuto). Il bonus può essere fruito per prestazioni di baby sitting intercorrenti tra il 13.3.2021 ed il 30.6.2021 a condizione che entrambi i genitori non svolgano la prestazione lavorativa in regime di lavoro agile e che l'altro genitore (se lavoratore dipendente) non abbia chiesto il congedo straordinario indennizzato al 50% (prorogato anch'esso sino al 30 giugno 2021) oppure non svolga alcuna prestazione lavorativa o sia sospeso dal lavoro (salvo sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non siano a loro in volta in smart working, in congedo oppure che abbiano chiesto il bonus in questione).
Erogazione diretta
Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il c.d. bonus asilo nido previsto dall’articolo 1, comma 355, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.
Categorie speciali
Il bonus è riconosciuto anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici (sono inclusi anche i medici di base e i pediatri), degli infermieri (inclusi gli ostetrici), dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari tra cui anche i soccorritori e gli autisti del 118. In tal caso il bonus ha l'obiettivo di permettere loro di non assentarsi dal posto di lavoro per assistere il figlio (chiedendo il congedo indennizzato al 50%) data la delicatezza del ruolo svolto nella fase di emergenza epidemiologica.
Documenti: Messaggio Inps 1296/2021