Figli minori di 14 anni
Per alleviare gli effetti della (nuova e generalizzata) sospensione delle attività didattica in presenza il dl n. 30/2021 rinnova una serie di misure già sperimentate lo scorso anno per sostenere i genitori. In particolare ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni conviventi è riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro percependo un congedo retribuito al 50% (coperto da contribuzione figurativa) per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attivita' didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio. La durata del congedo non può comunque eccedere il 30 giugno 2021.
Il congedo può essere fruito esclusivamente nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta il modalità agile e può essere richiesto per tutto il periodo o una sola parte da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, mai negli stessi giorni. Eventuali congedi parentali utilizzati dal 1° gennaio 2021 possono essere convertiti a domanda nel nuovo congedo e non sono computati ne' indennizzati a titolo di congedo parentale.
In sostanza il nuovo congedo copre i periodi temporali dal 13.3.2021 al 30.6.2021 con possibilità di estensione retroattiva dal 1.1.2021 e si aggiunge a quello già previsto dall'articolo 22-bis del dl n. 137/2020 (cd. decreto ristori) che copriva dal 9.11.2020 la sospensione della didattica per le sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado nelle sole regioni rosse (Circ. Inps 2/2021).
Figli minori di 16 anni
Se il figlio ha un'età compresa tra 14 e 16 anni, in luogo del congedo retribuito, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto ad un'aspettativa non retribuita (priva di contribuzione figurativa), con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Bonus Baby Sitting
Ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (professionisti e collaboratori) nonché ai lavoratori autonomi (iscritti alle gestioni speciali commercianti, artigiani e coltivatori diretti) è riconosciuto, in luogo del congedo, la corresponsione di uno o piu' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali da remunerarsi tramite il cd. libretto della famiglia. Le condizioni per la fruizione sono le medesime del congedo: figlio minore di anni 14 convivente; durata legata alla sospensione delle attività didattiche in presenza o per infezione o quarantena; impossibilità di svolgere la prestazione in regime di lavoro agile; alternatività tra i genitori.
La misura è riconosciuta anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari (questi soggetti, in sostanza, potranno scegliere se optare per il congedo oppure per il bonus) nonché ai professionisti iscritti ad ordini e collegi (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari).
Potrà essere fruito per prestazioni di baby sitting intercorrenti tra il 13.3.2021 ed il 30.6.2021 (e a differenza dell'ultimo bonus baby sitting nelle cd. zone rosse di cui all'articolo 13-terdecies del dl n. 137/2020, possono effettuare la prestazione anche i familiari come nonni, fratelli e zii).
Misure alternative
Bonus baby sitting e congedo sono alternativi. Ciò significa che se un genitore fruisce del congedo l'altro, pur ricorrendone le condizioni, non può fruire del bonus baby sitting. Per accedere ad una delle misure è necessario, peraltro, che entrambi i genitori lavorino in modalità non agile (le misure non spettano se uno dei genitori è privo di occupazione) salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo delle predette misure.
Lavoro Agile
Si rinnova, infine, anche la facoltà sino al 30 giugno 2021 per il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attivita' didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio.