Come noto gli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020 (DL "Cura Italia") hanno riconosciuto un indennizzo per il mese di marzo pari a 600 euro esente da qualsiasi imposizione fiscale. L'indennizzo non è coperto da contribuzione figurativa né da' diritto all'assegno per il nucleo familiare. Come già anticipato nei giorni scorsi le categorie dei lavoratori beneficiari sono le seguenti:
Lavoratori iscritti alla gestione separata
Possono accedere al bonus: 1) i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS; 2) i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS (quelli che versano l'aliquota contributiva piena, in misura pari al 34,23%).
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (es. casse professionali).
Lavoratori autonomi
Il beneficio spetta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dei commercianti, artigiani e coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS. Anche questi soggetti non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (es. casse professionali) ad esclusione della gestione separata dell'Inps. Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.
Lavoratori stagionali del turismo
L'indennità di 600 euro è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020. A tal fine l'Inps informa che farà fede l'ultimo rapporto di lavoro intercorso nel predetto arco temporale e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nei codici ateco riportati nella Circolare. Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Indennità lavoratori agricoli
L'indennità è attribuita anche agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali (compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori diretti) purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non siano titolari di pensione.
Indennità lavoratori dello spettacolo
L'indennità è riconosciuta, inoltre, ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti: 1) almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo; 2) che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro; 3) detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Niente cumulo
L'indennizzo non è cumulabile con un trattamento di pensione diretta (non è di ostacolo, invece, la titolarità di una pensione ai superstiti) a carico di qualsiasi ente di previdenza obbligatoria (anche le casse professionali), nè con l'ape sociale o con l'assegno ordinario di invalidità. L'indennizzo non è altresì cumulabile con il reddito di cittadinanza. Gli indennizzi, ovviamente, non possono essere cumulati tra loro nel caso un soggetto rispetti contemporaneamente i requisiti per diverse categorie di lavoratori.
Non è di ostacolo, invece, la cumulabilità con altri ammortizzatori sociali quali la naspi, la dis-coll o la disoccupazione agricola al ricorrere, ovviamente, dei rispettivi requisiti di legge. La cumulabilità è altresì garantita con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile. L'Inps non lo specifica ma si ritiene che il bonus sia parimenti cumulabile anche con le prestazioni di invalidità civile, con l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale nonchè con l'assegno sociale.
Come si fa domanda
La domanda di accesso al beneficio si presenta all'INPS esclusivamente tramite via telematica utilizzando come credenziali di accesso il PIN (sia ordinario che dispositivo); lo SPID di livello 2 o superiore; la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS). Stante il carattere emergenziale delle prestazioni, come già anticipato nei giorni scorsi, è stata reso possibile presentare domanda anche previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (procedura semplificata), senza attendere la comunicazione delle ulteriori cifre.
In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum, di cui alla presente circolare, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN. Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato prossimamente.
Documenti: Circolare Inps 49/2020