In data 30 giugno 2022 cesserà di avere effetti il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», cui è subordinata, tra le altre misure, anche l’esonero contributivo in alternativa alla Cassa Covid. Di conseguenza, dopo il 30 giugno, l'Inps non potrà più emettere autorizzazioni allo sgravio. A spiegarlo è l’Inps nel messaggio n. 2478/2022.
Si tratta, in buona sostanza, del regime derogatorio per far fronte all’emergenza Covid che la Commissione Europea ha adottato per consentire agli stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia provata dall’emergenza pandemica.
Lo sgravio alternativo alla Cig
La prima versione della misura era contenuta nel «Decreto Agosto» (dl n. 104/2020) che ha previsto l'esonero a favore dei datori di lavoro privati, esclusi gli agricoli, che non richiedevano nuovi interventi di Cassa Covid. Poi è intervenuto il «Decreto Ristori» (dl n. 137/2020) che ha riproposto lo sgravio per un periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020. Infine, l’ultima proroga è stata quella della legge di bilancio 2021 che ha rinnovato lo sgravio per altre 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.
La scadenza di fine mese riguarda quest'ultima tornata di agevolazione, aperta peraltro anche a quanti hanno fruito delle precedenti versioni di esonero, previa rinuncia alla spendita del residuo importo di esonero. Tale rinuncia, si ricorda, comportava la restituzione del beneficio fruito sulle denunce di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2022.
La scadenza
Alla luce dell’avvicinarsi della scadenza l’INPS ribadisce che per fruire dell'esonero, i datori di lavoro devono inviare apposita istanza ottenendo l'attribuzione del codice di autorizzazione «2Q», in cui dichiarare di avere fruito, a maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele dell'integrazione salariale con causale Covid, nonché l'importo d'esonero di cui intendono fruire.
La domanda va presentata all'Inps utilizzando il «cassetto previdenziale», prima della trasmissione della prima denuncia contributiva (UniEmens) relativa al primo periodo retributivo in cui il datore di lavoro intende esporre l'esonero contributivo. Spirato il termine l'Inps non potrà adottare ulteriori provvedimenti concessori.
Documenti: Messaggio Inps 2478/2022