La misura fa parte del pacchetto anticovid anteriore al decreto ristori: è stata introdotta dall'articolo 3 del dl n. 104/2020 (cd. decreto agosto) per un periodo massimo di 4 mesi da fruirsi entro il 31 dicembre 2020 (cfr: Circolare Inps n. 105/2020) e prorogata per altre 4 settimane sino al 31 gennaio 2021 dall'articolo 12, co. 4 del dl n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020 (cfr: Circolare Inps 24/2021). La legge di bilancio per il 2021, nel solco di tali interventi, lo proroga per ulteriori 8 settimane da fruirsi entro il 31 marzo 2021 in alternativa alle integrazioni salariali con causale covid rinnovate dalla medesima legge di bilancio per il 2021 nelle seguenti durate: 12 settimane tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2021 per la CIGO; 12 settimane tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2021 per CIGD e ASO.
Requisiti per l'accesso
Il beneficio interessa tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. Due le condizioni per fruire dello sgravio: 1) il datore di lavoro deve aver fruito, anche parzialmente, nel mese di maggio e/o giugno 2020 degli interventi di cassa integrazione Covid (CIGO, CIGD e ASO); 2) il datore di lavoro non deve fare domanda per i nuovi trattamenti di integrazione salariale con causale covid-19 (CIGO, CIGD, ASO) rinnovati dalla legge di bilancio per il 2021 per la medesima unità produttiva (è ammessa, invece, la possibilità di utilizzare l'esonero per alcune unità produttive e della cassa covid per altre).
A differenza della proroga di cui all'articolo 12, co. 1 dl n. 137/2020 è irrilevante che il datore di lavoro abbia o meno usufruito di CIGO, CIGD o ASO ai sensi del dl n. 137/2020 (sei settimane decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021) e/o della cassa covid istituita dal dl n. 104/2020 (18 settimane divise in due tranche).
Al nuovo esonero non sono ammessi i datori di lavoro che optino per la fruizione dell'esonero contributivo di cui al dl n. 137/2020 (4 settimane di sgravio da fruirsi entro il 31 gennaio 2021) salvo rinuncino alla spendita del residuo (la rinuncia deve avvenire per almeno una frazione del numero di lavoratori interessati secondo modalità che saranno comunicate nei prossimi tempi dall'INPS). Non risultano preclusioni, invero, alla fruizione del beneficio da parte dei datori che abbiano utilizzato interamente l'esonero di cui al dl n. 104/2020 (a cui, invece, è stato negato l'esonero di cui al dl n. 137/2020).
Misura del beneficio
Lo sgravio è pari per un periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite, anche solo parzialmente, nel mese di maggio e/o giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. La misura dell'esonero è, pertanto, pari alla metà di quella di agosto che ha riconosciuto l'esonero in misura pari alla contribuzione relativa al "doppio delle ore di Cig fruite a maggio e giugno 2020", ma comunque superiore a quella del dl ristori che ha riconosciuto lo sgravio nei limiti delle "ore di Cig fruite nel solo mese di giugno 2020".
Serve l'Ok UE
Come per l'esonero di cui al dl n. 137/2020 la fruizione del beneficio è rinviata all'autorizzazione UE di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato. L'Inps, pertanto, renderà note le modalità applicative una volta ricevuto il disco verde dalla Commissione Europea.
Documenti: Circolare Inps n. 30/2021