Resta confermato che la domanda di Cig covid-19 (Cigo, Cigd, Aso e Cisoa) si presenta a regime, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello d'inizio della cassa integrazione. In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modello SR41) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
I nuovi termini
In sede di prima applicazione, il dl Agosto aveva previsto una proroga-sanatoria dei termini, con lo slittamento al 31 agosto dei termini di presentazione delle domande e quelli d'invio dei dati di pagamento in scadenza al 31 luglio, anche se per precedente differimento; e al 30 settembre gli stessi termini in scadenza al 31 agosto. Il decreto legge n. 125/2020 ha previsto un unico nuovo termine al 31 ottobre, entro cui presentare le domande di Cig e operare gli invii dei dati per il pagamento. Il nuovo rinvio precisa l'Inps, si applica sia a termini scaduti entro il 31 luglio 2020, come si evince dalla tabella sottostante, sia i termini scaduti nel mese di agosto per i quali il documento precisa che le domande saranno considerate utilmente trasmesse purché presentate entro la data del 31 ottobre 2020. Trascorsi inutilmente i termini, il pagamento della Cig e gli oneri connessi restano a carico del datore di lavoro inadempiente.
Istanze per le 9 settimane aggiuntive di Cassa Covid
Il documento Inps spiega, inoltre, che dal 1° ottobre 2020 i datori di lavoro già possono inoltrare la richiesta di ammissione alla seconda tranche di 9 settimane di CIGO, CIGD e ASO ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 1 del dl n. 104/2020 a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle prime nove settimane da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto. Tale ulteriore periodo deve riguardare periodi non antecedenti al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020.
Il rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, ossia che le richieste inviate si riferiscano a un periodo successivo rispetto alle prime 9 settimane di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario e che detto periodo sia già stato interamente autorizzato, sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.
Documenti: Messaggio inps 3729/2020