I chiarimenti riguardano la prima versione dell'esonero contributivo stabilito dall'art. 3 del dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020 (c.d. decreto Agosto) a favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020 che non abbiano richiesto gli interventi di integrazione salariale COVID-19 (CIGO, CIGD e ASO) fissati dal medesimo dl n. 104/2020 per i periodi successivi al 12 luglio 2020 (18 settimane divise in due tranche di 9 settimane). Lo sgravio contributivo è riconosciuto esclusivamente in favore dei datori che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di interventi di integrazione salariale COVID-19 (CIGO, CIGD e ASO) ed è limitato - ferma restando la riparametrazione dello sgravio su base mensile - al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi. La misura dell'agevolazione, fruibile sulla quota di contribuzione IVS a carico del datore di lavoro, è pari alla contribuzione a carico del datore del lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 (sia se fruita tramite conguaglio che con pagamento diretto INPS), con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
Per evitare di tagliare fuori dal beneficio i datori che avessero già presentato la domanda di Cassa COVID prima del dl n. 104/2020 l'INPS aveva precisato che l'esonero sarebbe stato fruibile rispetto ai datori con domanda di integrazione salariale presentata in data antecedente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020) o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio. La suddetta possibilità era stata riconosciuta anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti avessero avuto uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Fondi di solidarietà Alternativi
Per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà c.d. alternativi, di cui all’articolo 27 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148 (settori dell’Artigianato e della Somministrazione), la concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID, non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’INPS né a una autorizzazione alla fruizione da parte dell'INPS. Per tale ragione, in riferimento ai suddetti trattamenti di integrazione salariale, è necessario, ai fini della riconoscibilità o meno dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, individuare la loro precisa decorrenza temporale rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da COVID-19.
Al riguardo, alla luce delle interlocuzioni avute con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'INPS spiega che, in ragione del regime di alternatività tra l’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020 e i trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del medesimo decreto-legge, possono accedere al suddetto esonero i datori di lavoro che abbiano fruito del numero di settimane compatibili con i limiti disposti dai decreti-legge n. 18/2020 e n. 34/2020 (9+9 settimane) prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020) per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020.
Documenti: Messaggio Inps 1956/2021