L'importo dell'esonero è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata per il doppio delle ore di fruizione dell'integrazione salariale con causale covid-19 già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL: la retribuzione globale da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive. Lo sgravio può essere fruito in massimo quattro mesi, tenendo conto che, in ogni mese, la quota fruita non può superare l'importo dei contributi dovuti dal datore di lavoro per lo stesso mese. Per quanto riguarda le aziende del settore privato con lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche (si tratta degli enti pubblici economici, degli IACP, enti privatizzati in società di capitali, aziende speciali, consorzi di bonifica o industriali, enti morali ed ecclesiastici) l'Inps spiega che l'esonero può essere fruito dal mese di competenza di settembre al mese di competenza di dicembre 2020 per un massimo di 4 mesi. Se c'è capienza, l'esonero può essere fruito per intero sulla denuncia relativa anche a una sola mensilità. Per la fruizione dell'esonero è necessario esporre nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno utilizzare l’elemento “V1 Causale 5” relativo all’ultimo periodo denunciato.
Documenti: Messaggio Inps 30/2021