Il tetto di fruizione
L'importo dell'esonero è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata per il doppio delle ore di fruizione dell'integrazione salariale con causale covid-19 già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL: la retribuzione globale da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive. Lo sgravio può essere fruito in massimo quattro mesi, tenendo conto che, in ogni mese, la quota fruita non può superare l'importo dei contributi dovuti dal datore di lavoro per lo stesso mese. In particolare, può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, cioè dal mese di competenza di agosto al mese di competenza dicembre (invio denuncia al 31 gennaio 2021). Se c'è capienza, l'esonero può essere fruito per intero sulla denuncia relativa anche a una sola mensilità. Ove non sia stato possibile fruire dell'intero importo d'esonero con le denunce correnti, è ammesso recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto di quattro mesi) mediante la procedura della «regolarizzazione contributiva» (c.d. Uniemens/vig). La regolarizzazione va fatta con ticket e l'eventuale credito può essere utilizzato in compensazione con altre partite a debito dell'azienda o con le denunce successive o anche rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, della istanze o di «Dichiarazione Compensazione» o di «Rimb-cont».
Documenti: Messaggio Inps 4781/2020