La prima novità riguarda l'obbligatorietà, per le sedi Inps, di dar corso a un supplemento istruttorio in tutte le ipotesi in cui si debba rigettare la domanda di cigo per carenza di elementi valutativi. In tali ipotesi, stabilisce l'Inps, la sede competente deve sempre chiedere all'azienda di completare la domanda al fine di poter sanare le carenze documentali dell'istanza o della relazione tecnica, concedendo un termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta in un’ottica deflattiva di possibile contenzioso. Altro chiarimento riguarda la ripresa dell'attività lavorativa, la quale va valutata «a priori», in relazione alla presenza del requisito di «transitorietà» negli elementi disponibili nell'istanza di cigo. Nei casi in cui nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di cigo e l'adozione del provvedimento di autorizzazione (o negazione), ciò anteriormente alla data del provvedimento, l'azienda abbia ripreso la normale attività lavorativa, l'Inps riterrà oggettivamente provato il requisito della transitorietà. L'avvenuta ripresa dell'attività, pertanto, sana di fatto anche l'eventuale carenza nell'istanza di elementi probatori a sostegno della «fondata previsione di ripresa dell'attività produttiva».
La mancanza di Commesse
Per quanto riguarda le istanze di CIGO con causale “mancanza di lavoro o commesse”, l’avvenuto conseguimento di nuovi ordinativi/commesse costituisce uno degli indici che denotano la possibilità di ripresa dell’azienda, precisa l'Inps, ma non deve costituire unico elemento imprescindibile ai fini di detta valutazione. Gli indici di probabilità della ripresa possono consistere anche nell’esame della complessiva situazione aziendale e del contesto economico produttivo in cui l’impresa opera, descritte nella relazione tecnica: a titolo di esempio, costituiscono elementi di valutazione in tal senso i precedenti della azienda nel ricorso alla CIG, la situazione del mercato nella quale opera, il numero dei lavoratori posti in CIG rispetto all’organico complessivo, la durata delle richieste di CIG, la solidità sul piano finanziario, le iniziative volte a ricercare ulteriori occasioni di business.
Gli eventi Meteo
Per quanto riguarda gli eventi meteo, l'Inps comunica, che le temperature pari o al di sotto di 0 gradi centigradi sono considerate idonee a giustificare una contrazione dell'orario, in relazione al tipo di attività svolta, alla fase di lavoro in atto nell'unità produttiva nonché all'altitudine del cantiere. E dunque alla concessione della Cigo. Ovviamente, per il settore dell'edilizia, lo svolgimento al coperto o allo scoperto delle lavorazioni incide sulla valutazione, così come la natura del materiale usato che può essere più o meno sensibile al gelo. In linea di massima, viene esaminata l'ampiezza dell'escursione termica riferita all'intera giornata e può essere concessa, in particolare nel settore edile, l'autorizzazione al trattamento anche solo per le ore, di solito le prime del mattino, in cui si registrano le temperature più basse. Tale criterio, tuttavia, è suscettibile di eccezioni qualora le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi. Pertanto, ferma restando la necessità di descrivere gli eventi e le loro conseguenze sulle lavorazioni in atto nella relazione tecnica, è possibile concedere – secondo gli indirizzi su descritti - l’intera giornata di CIGO anche se il gelo non si è protratto per tutte le 24 ore. In particolare, è possibile riconoscere l’intera giornata di CIGO nei casi in cui le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi e i bollettini meteo abbiano registrato una temperatura pari o inferiore a 0° sino alle ore 10 del mattino della giornata interessata.
Anche le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO. A tal riguardo l'Inps chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore. Per quanto riguarda gli eventi meteo, inoltre, fermo restando l’onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l’ istanza di concessione della CIGO, l’Istituto acquisirà d’ufficio i bollettini meteo sollevando, quindi, da tale adempimento le imprese.
Documenti: Messaggio inps 1856/2017