Cassa Integrazione, contributi più elevati alle imprese che ne faranno ricorso

Davide Grasso Domenica, 13 Dicembre 2015
Parte il meccanismo bonus malus coniato dal decreto legislativo 148/20145. Penalizzate le imprese che utilizzeranno le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.
Decolla il bonus malus sulle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.  Per i nuovi ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, infatti, l'impresa pagherà meno per il finanziamento ordinario (l'aliquota versata mensilmente), ma in caso di ricorso ai trattamenti (Cigo o Cigs) deve sborsare un contributo addizionale più alto. Lo spiega la circolare Inps 197/2015 con la quale l'istituto torna sulle regole introdotte dallo scorso 24 settembre dal decreto sugli ammortizzatori sociali (Dlgs 148/2015). L'obiettivo è di far pagare di piu' le imprese che ricorrono a questo strumento e meno alle imprese che non ne fanno ricorso.

Le nuove misure si applicano dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto, vale adire dal mese di settembre 2015. Eventuali differenze a credito delle aziende possono essere definite secondo la prassi ordinaria. La contribuzione ordinaria è dovuta, con la stessa decorrenza (da settembre 2015) anche peri lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Tuttavia, per quanto concerne le modalità di denuncia e di versamento l'Inps rinvia ad un'apposita circolare di prossima emanazione.

Contributo ordinario. Per la Cigo le aliquote oscillano a seconda della dimensione e del settore dell'impresa (variano dall'1,7 al 4,7% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). Per la cigs è confermata la vecchia aliquota dello 0,9%, di cui 0,6% a carico dell'impresa o partito politico e 0,3% a carico del lavoratore. La contribuzione ordinaria è dovuta a decorrere dal mese di settembre, anche per i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, con modalità che saranno successivamente indicate dall'Inps

Contributo addizionale. Il contributo addizionale è posto a carico delle imprese che fanno domanda d'integrazione salariale, sia ordinaria (Cigo) che straordinaria (Cigs). A differenza del passato, il nuovo contributo non più commisurato all'organico dell'impresa , ma connesso all'effettivo utilizzo del trattamento. Pertanto, il contributo addizionale è maggiore in relazione a un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale. 

La misura del contributo, che viene unificato e vale sia per la Cigo che per la Cigs è pari al: a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12% oltre il limite appena indicato e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b in un quinquennio mobile.

Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi di Cigo concessi per eventi oggettivamente non evitabili, nonché dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale. Inoltre, il contributo addizionale non sarà dovuto neanche dalle imprese che, sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell'esercizio di impresa, possono accedere, dal 1° gennaio 2016 al trattamento di Cigs. 

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