La procedura riguarda i datori di lavoro che intendano accedere alla seconda tranche di 9 settimane di CIGO, CIGD e ASO delle 18 settimane complessivamente previste dall'articolo 1 del dl n. 104/2020 c.d. Decreto Agosto a seguito di una sospensione o di una riduzione dell'attività lavorativa determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i periodi intercorrenti dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.
Se la prima tranche di 9 settimane è gratuita per tutti i datori di lavoro la seconda lo resta solo per coloro che abbiano registrato una riduzione del fatturato di almeno il 20% nel I semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (nonché per coloro che abbiano avviato l'attività successivamente al 1° gennaio 2019). Chi non si trova in questa situazione dovrà versare un contributo addizionale del 9 o del 18%. Si rammenta che la seconda tranche può essere richiesta esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso. Quindi riguarda periodi temporali che non possono essere anteriori al 14 settembre 2020 e, comunque, non successivi al 31 dicembre 2020.
Domanda
Per la presentazione delle istanze relative alla seconda tranche l'Inps ha aggiornato la funzionalità istituendo una nuova specifica causale denominata "COVID 19 con fatturato”. L’azienda o il consulente potrà inoltrare la domanda esclusivamente in via telematica sul portale istituzionale, avvalendosi dei servizi Online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti” > “Cig e fondi di solidarietà”. Al momento dell'inoltro il richiedente dovrà autocertificare di trovarsi in una delle seguenti condizioni: a) non avere subito un calo di fatturato; b) aver avuto un calo di fatturato inferiore al 20%; c) aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20%; d) avere avviato l’attività di impresa in data successiva al 1° gennaio 2019.
Nelle ipotesi sub c) e d) il datore non dovrà versare alcun contributo addizionale per l'ammissione all'ulteriore periodo di CIGO, CIGD o ASO; nell'ipotesi sub b) il datore dovrà versare il 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per cig; nell'ipotesi sub a) il datore dovrà versare il 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per cig.
Documenti: Messaggio Inps 3525/2020