La Crisi Russo-Ucraina amplia la durata della cassa integrazione. Dal 22 marzo al 31 dicembre 2022 le aziende potranno ricorrere ad ulteriori 26 settimane di Cigo ed 8 di assegno di integrazione salariale (a carico del Fis o degli altri fondi di solidarietà bilaterali) in deroga ai limiti di durata generale. Lo spiega l'Inps nella circolare 97/2022 con la quale l’Istituto detta le novità introdotte dal dl n. 21/2022. L’estensione della Cigo riguarda tutti i datori di lavoro mentre quella Ais è selettiva. Inoltre i settori più colpiti dalla crisi saranno pure esentati dal versamento del contributo addizionale per il periodo dal 22 marzo al 31 maggio 2022.
Estesa la CIGO
Si ricorda che di regola la Cigo può essere corrisposta fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane, e una nuova domanda (per la medesima unità produttiva) può essere proposta solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. La somma tra Cigo e Cigs (cassa integrazione straordinaria) non può superare 24 mesi nel quinquennio mobile (30 mesi nel settore edile e lapidei).
Il dl n. 21/2022 consente ai datori di lavoro in perimetro Cigo di fruire dal 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del dl n. 21/2022) al 31 dicembre 2022 di ulteriori 26 settimane di trattamento in deroga ai predetti limiti di durata nei limiti di un vincolo di risorse pari a 150 milioni di euro.
Assegno di integrazione Salariale
Un beneficio analogo è stabilito ai datori di lavoro di particolari settori che occupano fino a 15 dipendenti e hanno raggiunto la durata massima di utilizzo dell’assegno di integrazione salariale (cd. Ais) a carico dei fondi di solidarietà bilaterali istituti presso l'INPS, del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei due fondi territoriali intersettoriali, rispettivamente della provincia autonoma di Trento e di quella di Bolzano. Dal 22 marzo al 31 dicembre 2022 potranno ottenere ulteriori 8 settimane in deroga ai limiti massima di durata. Il limite di spesa è di 77,5 mln di euro.
I settori interessati sono: alloggi; agenzie e tour operator; stabilimenti termali; ristorazione su treni e navi; sale giochi e biliardi; altre attività di intrattenimento e divertimento; musei; altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua; attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; attività di proiezione cinematografica; parchi divertimenti e parchi tematici. La novità non si applica ai fondi bilaterali c.d. alternativi: il fondo artigianato e il fondo lavoratori in somministrazione.
Esonero addizionale
La seconda novità riguarda l’esonero dal contributo addizionale per il periodo 22 marzo al 31 maggio 2022 in caso di fruizione di Cigo e Cigs (9/12/15%) e di Ais del Fis Inps (4%) e degli altri fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’Inps e quelli territoriali. Beneficiati solo i datori che rientrano in uno dei seguenti settori: siderurgia; legno; ceramica; automotive; agroindustria: mais, concimi, grano tenero.
La misura, peraltro, si abbina ad una analoga fissata dal dl n. 4/2022 (cd. decreto sostegni ter) che ha stabilito l’esenzione dal versamento del contributo addizionale per i periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2022. Questo esonero, spiega l’Inps, si applica sia alla Cigo/Cigs, che all’Ais erogato dal Fis e dai fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’Inps e quelli territoriali i cui datori di datori sono compresi nell’Allegato 1 alla Circolare.
Causali Aggiornate
L’ente previdenziale segnala, inoltre, che il decreto ministeriale 67/2022, di modifica del decreto 95442/2016 ha ampliato le causali di ricorso alla Cigo per «crisi di mercato» e per «mancanza materie prime o componenti». La prima, limitatamente al solo 2022, sussiste anche per l'impossibilità di «concludere accordi o scambi» a causa delle limitazioni derivanti dalla crisi russo-ucraina.
La seconda, il cui ampliamento è però circoscritto alle sole «aziende energivore», sussiste anche quando sia «conseguenza delle difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, dovute al difficile reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione».
Documenti: Circolare Inps 97/2022