Cassa Integrazione, Ok all'estensione alle imprese con piu' di 5 dipendenti

Davide Grasso Domenica, 12 Luglio 2015
La modifica è contenuta nel decreto sulla Cig e viene raggiunta tramite i fondi di solidarietà bilaterali e l'introduzione del Fondo di Integrazione Salariale.
Le integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro saranno estese a tutte le imprese che impiegano mediamente piu' di 5 dipendenti, compresi gli apprendisti. E' questa una delle principali novità contenuta nello schema di decreto legislativo sulla Cig all'esame presso le Commissioni Lavoro di Camera e Senato che mira ad estendere la Cassa Integrazione anche alle imprese che tradizionalmente sono fuori da questo perimetro di tutela.

L'obiettivo viene raggiunto prevedendo da un lato che l'istituzione dei fondi bilaterali è ob­bligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa inte­grazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque di­pendenti (nella previgente normativa della legge 92/2012, il limite era di 15). Come ulte­riore innovazione il provvedimento prevede che, per il rag­giungimento della soglia dimensionale, ven­gono computati anche gli apprendisti.

Dall'altro si prevede che se entro il 31 dicembre 2015 i fondi non sa­ranno costituiti, ovvero non si saranno ade­guati alle nuove previsioni normative, i da­tori di lavoro del relativo settore, che occu­pano mediamente più di 5 dipendenti, con­fluiranno nel nuovo fondo di integrazione salariale destinato a sostituire l'attuale fon­do di solidarietà residuale che opererà, secondo il sistema oggi in essere, fino al ter­mine del corrente anno. Per partecipare a questo fondo i datori di lavoro pagheranno un’aliquota dello 0,45% della retribuzione a partire dal 2016 (per le imprese oltre i 15 dipendenti, l’aliquota sarà dello 0,65%). Gamsin Le Prestazioni. Il Fondo di Integrazione Salariale garantirà, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’erogazione di una nuova prestazione, ossia l’assegno di solidarietà. Si tratta di una integrazione salariale corrisposta - per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile - ai dipendenti di datori di lavoro che stipuleranno con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo: tale nuova prestazione sostituirà, peraltro, i contratti di solidarietà di tipo “B”, ossia quelli stipulati dalle imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS. I datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti potranno richiedere l’assegno di solidarietà per gli eventi di sospensione o riduzione di lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.

Nel caso di lavoratori che occupano mediamente più di 15 dipendenti, il Fondo di Integrazione Salariale garantirà, inoltre, l’ulteriore prestazione consistente nell’assegno ordinario, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (ad esclusione delle intemperie stagionali) e straordinarie (limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale).

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