Cig ex Zona rossa
I chiarimenti riguardano le modalità di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, ASO, CIGD e CISOA) previsti dall'articolo 19 del dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020 (cd. decreto "agosto") a favore dei datori di lavoro che hanno sospeso l'attività lavorativa a causa dell'impossibilita' di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorita' abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Questi trattamenti hanno natura speciale rispetto alle "normali" integrazioni salariali con causale covid-19 ed, infatti, spettano solo ai lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 prima dell'entrata in vigore del suddetto dl n. 104/2020. Ne consegue che sono esclusi i soggetti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA ovvero destinatari della misura di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni.
Nello specifico i datori di lavoro possono presentare domanda di integrazione salariale per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 30 aprile, per un massimo di quattro settimane, se operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia utilizzando la causale "COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare". Non è previsto il versamento del contributo addizionale.
Domande entro 30 giorni
Originariamente le domande dovevano essere presentate, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020 ma dato che l'applicativo è stato rilasciato solo l'altro ieri l'INPS spiega che i datori di lavoro hanno 30 giorni di tempo a decorrere dal 25 gennaio 2021 per l'invio delle istanze (quindi sino al 24 febbraio 2021). Al pari delle altre integrazioni salariali covid-19 il trattamento può essere anticipato dal datore di lavoro e poi conguagliato tramite le denunce contributive oppure può essere pagato direttamente dall'INPS nel quale caso il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli SR41 e SR43 semplificati) entro il termine di trenta giorni dalla notifica, da parte dell’Istituto, della PEC contenente l’autorizzazione alla prestazione. Trascorsi infruttuosamente i termini sopra descritti, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro. Per i datori di lavoro che accedono alla CIGD ed alla CISOA è possibile esclusivamente il pagamento diretto della prestazione.
L'Inps spiega, infine, che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno versare al predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.
Documenti: Circolare Inps 115/2020; Messaggio Inps 304/2021