Semplificati anche gli adempimenti per i datori di lavoro: coloro che presentino istanza di cassintegrazione (cigo o cigs), nonché istanza di assegno ordinario e assegno di solidarietà a carico dei fondi di solidarietà bilaterali, in conseguenza del sisma, sono dispensati dal dover osservare il procedimento d'informazione e consultazione sindacale, dal dover rispettare i termini per la presentazione delle domande stesse fissati, rispettivamente, in 15 giorni per la cigo, sette giorni per la cigs, 30 giorni per l'assegno ordinario e sette giorni per l'assegno di solidarietà e dal dover rispettare il termine di 30 giorni entro cui dare avvio della riduzione dell'attività lavorativa nel caso sempre dell'assegno di solidarietà.
Alla misura è abbinata l'esenzione dal pagamento del contributo addizionale a favore delle imprese operanti nei territori interessati dal sisma e che utilizzino la cigs. L'esenzione opera limitatamente al periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. Le aziende che fanno ricorso alla cassa straordinaria, pertanto, non dovranno pagare il contributo aggiuntivo del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di cigo e cigs fino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; del 12% oltre il limite di 52 fino a 104 settimane sempre nel quinquennio mobile; del 15% oltre le 104 settimane nel quinquennio mobile. Le misure interessano 62 comuni insistenti nei territori delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 come indicati nell'allegato 1 del decreto legge n. 186/2016 che è allegato alla circolare ministeriale.